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FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (Legge 662/96): le prime istruzioni operative
10 Aprile 2020
Il Fondo di Garanzia ha definitivamente recepito il Decreto Cura-Italia del 17.03.2020; di seguito le principali misure aggiuntive:
- Sono ammesse richieste per liquidità ed investimento, oltre al consolidamento e rinegoziazione dei debiti finanziari
- Garanzia gratuita
- Aumento della garanzia ad € 5 milioni
- Applicazione della garanzia massima dell’80% per importi garantiti sino ad € 1.500.000,00
- Ammissione delle sospensioni di operazioni non-performing
- Ammissione di garanzie reali per le operazioni di investimento nei settori turistico- alberghiero ed attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad € 500.000,00.
A seguito dell’emanazione della circolare dell’Abi è iniziata la fase attuativa del “Decreto Liquidità” con particolare riferimento a quanto segue:
- La garanzia del Fondo è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle vigenti Disposizioni operative del Fondo
- Sono ammesse alla garanzia anche le small mid cap con un numero di dipendenti non superiore a 499
- A partire dall’11 aprile 2020, sono rimosse le limitazioni previste dall’art.18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana, nelle quali è ora possibile accedere alla “garanzia diretta”
Prossimamente sono attesi ulteriori sviluppi applicativi.
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