Dal Mite contributi per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici

10 Dicembre 2021


In attuazione della legge n. 126/2020, che ha disposto la creazione di un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti Ires, il Ministero per la Transizione Ecologica (MITE), ha approvato il decreto, con data 25 agosto 2021 e pubblicato in GU n. 251 del 20 ottobre scorso, riguardante la relativa disciplina.

Con futuri provvedimenti saranno disciplinati termini e le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi. Vediamo come funziona il bonus.


Beneficiari

Possono beneficiare del contributo per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • hanno sede sul territorio italiano;
  • risultano attive e iscritte al registro delle imprese;
  • non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
  •  sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;
  • non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.


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Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le spese, al netto di IVA, sostenute dai soggetti beneficiari relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica. Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e possono comprendere:

  • l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:
  • infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
  • wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo;
  • colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina
  • infrastrutture di ricarica in corrente continua:
  • fino a 50 kW: 1000 euro/kW
  • oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;
  • oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;
  • costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica;
  • spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono:

  • essere nuove di fabbrica;
  • avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
  • rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 4 della delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;
  •  essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
  • essere realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.

Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica.


Risorse

Le risorse finanziarie complessive destinate ai soggetti beneficiari per il finanziamento degli interventi sono così ripartite:

  • per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 € da parte di imprese: 80%;
  • per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 € da parte di imprese: 10%;
  • per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti: 10%.

Il 5% delle risorse previste nei primi due punti è riservato alle imprese che, alla data della domanda di contributo, risultano in possesso del rating di legalità.


Contributo

Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili. Nel corso dell’intero periodo di operatività dell’intervento, ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.


Presentazione delle domande

I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo nei termini e secondo gli schemi e le modalità stabiliti con i provvedimenti di cui all’art. 12 del decreto. Alla domanda dovrà essere  allegata la descrizione dell’investimento che il soggetto beneficiario intende effettuare; tale descrizione deve contenere l’indicazione dei risultati attesi.

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