Dal 2024 una nuova Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale

21 Febbraio 2024


Con Decisione C(2023)8654 final del 18 dicembre 2023, la Commissione europea ha approvato la terza modifica alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell’Italia, di cui alla decisione della Commissione del 2 dicembre 2021. 


Tale nuovo assetto opera per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 e informa di sé gli Aiuti a finalità regionale di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. A mero titolo esemplificativo, sono soggetti alla Carta degli aiuti a finalità regionale il Credito d’imposta per investimenti nella ZES UNICA ed i Contratti di Sviluppo.


LE AREE 107.3, lettere a) e c), del TFUE

Il 19 aprile 2021 la Commissione europea ha adottato gli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027” (Comunicazione C(2021) 2594 del 19 aprile 2021), che stabiliscono i criteri per l’individuazione delle aree di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE. Si tratta di aree dell’Unione europea in condizioni di svantaggio economico tali per cui la concessione di aiuti non inciderà sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e sono previste deroghe al generico divieto di concessione di Aiuti di Stato che possano falsare la concorrenza.


 Ai sensi degli Orientamenti, ogni Stato membro è tenuto a notificare alla Commissione europea un’unica Carta degli aiuti a finalità regionale, che:

  • identifica le suddette aree 
  • e specifica le intensità massime di aiuto ad esse applicabili.


Per l’Italia, le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise rientrano integralmente nella deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (c.d. “zone a”, ossia NUTS2 il cui PIL pro-capite, misurato in standard di potere d'acquisto, è inferiore o pari al 75% della media UE27).


L’iter di individuazione delle zone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato (c.d. “zone c non predefinite”) (specifiche particelle di Abruzzo e delle Regioni del Centro Nord d’Italia), è stato articolato e ha contemplato il coinvolgimento delle Regioni interessate. I criteri definiti dagli Orientamenti discendono dalla molteplicità di situazioni in cui la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale è giustificata: problemi socio-economici, geografici o strutturali riscontrabili in tali zone.


La Carta degli Aiuti a finalità regionale definisce le aree e le intensità massime di aiuto applicabili. Alla luce dell’assetto vigente, per le grandi imprese, tali intensità massime sono pari a:

  • 40% per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e al 30% per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna;
  • 10%-15% nelle "zone c non predefinite", a seconda delle caratteristiche delle singole aree


Sono previste numerose maggiorazioni:

  • PMI - Le intensità massime di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per le piccole imprese per investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro.
  • PUGLIA (Taranto) e SARDEGNA (Sulcis-Iglesiente) - i territori selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta situati in una “zona a”, che per il nostro Paese corrispondono alla provincia di Taranto e al Sulcis-Iglesiente, possono beneficiare della maggiorazione 10 punti percentuali di tali intensità massime.
  • CONTIGUITA’ TRA ZONE - Nel caso di una "zona c" contigua ad una "zona a", le intensità di aiuto nelle regioni NUTS3 (provincie), o in parti di queste regioni all'interno di detta "zona c" che sono contigue alla "zona a", possono essere maggiorate nella misura necessaria affinché la differenza in termini di intensità di aiuto tra le due zone non superi 15 punti percentuali. In particolare, per la Regione Lazio è stata estesa la zona che beneficia di una maggiorazione delle intensità di aiuto (al 25%) in quanto confinante con la Regione Campania (parti delle Province di Frosinone e Latina). 


IL CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA

Si attende fervidamente la disciplina attuativa del Credito d’imposta per investimenti nella ZES UNICA, decorrente dal 1° gennaio 2024. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno infatti essere definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del Credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024.


Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 è riconosciuto un Credito d’imposta. 


Il nuovo bonus subentra nel 2024 al Credito d’imposta per il Mezzogiorno ed al Credito d’imposta ZES vigenti fino al 2023. Al riguardo sarebbe ottimale una chiara disciplina di coordinamento. Sarà senz’altro essenziale la tempestività della pubblicazione delle norme attuative.


INTENSITÀ AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.


Il nuovo Credito d'imposta è attribuito nei limiti della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

Per i grandi progetti di investimento, l'intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti RAG.

*in alcune zone della Puglia (Taranto) l’aliquota aumenta del 10%.

**in alcune zone della Sardegna (Sulcis-Iglesiente) l’aliquota aumenta del 10%.


Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. 

L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.


SPESE AMMISSIBILI 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti

Il Credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.


Rispetto al previgente Credito d’imposta ZES, nel nuovo bonus sono previste condizioni ulteriori. In particolare: 

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
  • non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.


CUMULABILITÀ

Il Credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.


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