Dal 2024 sino a 300 mila euro di Aiuti de minimis per impresa unica, anziché 200 mila in tre anni

19 Dicembre 2023


Lo scorso 15 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti «de minimis», che rimarrà in vigore dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2030.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


In particolare, il Regolamento 2023/2831 sostituisce il Regolamento 1407/2013 ed inerisce agli aiuti concessi allo stesso soggetto economico nell’arco di un triennio, aventi importo minore, pertanto tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Tali aiuti sono, pertanto, dispensati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.


Ambito di applicazione

Il nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

  1. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
  2. aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
  3. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  4. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
    1. qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    2. qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  5. aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
  6. aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.


Innalzamento della soglia

Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, si è rivelato opportuno aumentare a 300 000 euro il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’impresa unica può ricevere in concessione nell’arco di tre anni da uno Stato membro. 

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e tiene conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del nuovo regolamento.


La nozione di «impresa unica» contempla tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.


Il momento rilevante è quello della concessione. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

La soglia di 300 000 euro è espressa in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo. Il regolamento in parola, peraltro, si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale, i nuovi aiuti non beneficiano del Regolamento (UE) 2023/2831.


Operazioni straordinarie

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superano il massimale di 300 000 euro, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.


Cumulo

Gli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, relativamente ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Peraltro, per i servizi di interesse economico generale, il Regolamento (UE) n. 2023/2832 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre u.s. aumenta il massimale da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.


Gli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 possono essere cumulati, altresì:

  • con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione relativo al settore agricolo,
  • con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione relativo al settore della pesca e dell’acquacoltura,

a concorrenza del massimale di 300 000 euro, previsto dal regolamento (UE) n. 2023/2831.


Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione

Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.


Registro centrale sugli aiuti de minimis

Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione. 

Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l’identificazione del beneficiario, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, l’autorità che concede l’aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione («classificazione NACE»). 

Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante l’utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.

Gli Stati membri inseriscono le informazioni nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell’aiuto.

Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» soltanto dopo aver verificato che i nuovi aiuti «de minimis» non portino l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all’impresa interessata a un livello superiore al massimale e che siano rispettate le relative.

Gli Stati membri che utilizzano un registro centrale a livello nazionale presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati aggregati sugli aiuti «de minimis» concessi l’anno precedente.

In attesa che il registro centrale sia istituito e copra un periodo di tre anni, quando intende concedere a un’impresa aiuti «de minimis», lo Stato membro informa detta impresa in forma scritta o elettronica comunicandole l’importo dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo.


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