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Credito R&S, secondo la CGT Lombardia vale l’innovazione per l’impresa, non quella assoluta
La vicenda trae origine da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che, sulla base dei criteri del Manuale di Frascati 2015, aveva disconosciuto il credito d’imposta R&S di cui all'art. 3 DL n. 145/2013 e succ. mod. maturato da un’impresa negli anni 2015 e 2016, ritenendo che i progetti presentati non fossero sufficientemente innovativi rispetto al mercato di riferimento. La Corte ha però respinto questa impostazione, ritenendola non coerente con la normativa nazionale e con le fonti interpretative applicabili ratione temporis.
In particolare, i giudici lombardi hanno valorizzato:
- la centralità della Comunicazione CE 2006/C 323/01 nel periodo 2015-2019, espressamente richiamata dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria coeva alla realizzazione del progetto (cfr. Allegato 1 alla Circolare 5/E/2016);
- la rilevanza per ragioni temporali del Manuale di Frascati nella versione del 2002, a sua volta direttamente richiamato dalla suddetta Comunicazione;
- le Linee guida del MIMIT del 4 luglio 2024, che ribadiscono come l’innovazione debba essere valutata rispetto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche accessibili e disponibili per l’impresa, e non in senso assoluto.
La Corte ha inoltre sottolineato che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto acquisire un parere tecnico dal MISE, vista la complessità scientifica dei progetti, e ha ribadito che la nozione di “credito inesistente” non può essere applicata in assenza di elementi di frode o simulazione, come chiarito anche dal recente D.lgs. 87/2024.
Le nostre osservazioni
Questa decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più consolidato secondo il quale, l’applicazione del criterio della novità assoluta rispetto al settore di riferimento, dettato dal Manuale di Frascati 2015, non risulta applicabile retroattivamente ad una norma nazionale che non lo contemplava, in quanto anteriore rispetto alla pubblicazione del suddetto Manuale.
Come correttamente motivato nella sentenza, ove mai il Manuale di Frascati dovesse ritenersi rilevante ai fini interpretativi prima del 2020 (e già questa possibilità presenta alcune incertezze ad avviso di chi scrive), per mere questioni temporali potrebbe venire in rilievo esclusivamente il Manuale nella versione del 2002, in quanto, la Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, più volte richiamata nella prassi dell’Amministrazione finanziaria a partire dal 2016, non avrebbe potuto in alcun modo richiamare il Manuale di Frascati 2015, perché successivo alla Comunicazione medesima.
Tuttavia, la versione 2002 del Manuale di Frascati reca una nozione di innovazione ai fini della R&S assai diversa rispetto a quella fatta propria dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, il Manuale di Frascati nella versione 2002 afferma che le attività di R&S si caratterizzano per un "apprezzabile elemento di novità e la risoluzione di incertezze scientifiche e/o tecnologiche, ovvero quando la soluzione ad un problema non è di pronta apparenza per qualcuno che ha familiarità con le conoscenze e le tecniche di base comuni per l'area interessata" (enfasi aggiunta).
Solo nell'edizione 2015 il Manuale ha declinato la nozione di R&S in base ai cinque criteri della novità per il settore di riferimento, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità.
Chi scrive ha sempre condiviso questo approccio interpretativo, pertanto su questo specifico aspetto riteniamo la sentenza chiara, solida e pienamente condivisibile.
Meno convincente ci sembra invece l’assimilazione delle Linee guida del MIMIT del 4 luglio 2024 nell’alveo del filone interpretativo poc’anzi rappresentato, in quanto, a ben vedere, le Linee guida ministeriali prevedono l’applicazione retroattiva dei cinque criteri del Manuale di Frascati 2015 anche al credito d’imposta R&S di cui all'art. 3 DL n. 145/2013 (cfr. par. 2.1.3).
Vista la complessità scientifica dei progetti, appare sostanzialmente condivisibile anche il giudizio dei giudici circa la necessità dell’Amministrazione finanziaria di acquisire un parere tecnico dal MISE, non tanto in ragione di un obbligo di legge, quanto piuttosto perché le valutazioni tecniche elaborate da un organo privo di specifiche competenze configurano di fatto un difetto di motivazione.
In ultimo, la nozione di “credito inesistente” potrebbe essere applicata anche in assenza di elementi di frode o simulazione, tuttavia i presupposti costitutivi del credito d’imposta devono necessariamente essere previsti dalla legge (Cass. SS.UU.11.12.2023, n.34419), pertanto, l’assenza della novità delle conoscenze in senso assoluto rispetto al settore di riferimento non può configurare una carenza di un presupposto costitutivo del credito, in quanto tale requisito non era previsto dalla legge, almeno fino al 2019.
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