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ZES UNICA e ZLS: è tempo di prenotare le risorse per i crediti d’imposta 2025
Le imprese che intendono investire nella ZES UNICA o in una ZLS devono ormai affrettarsi per conseguire i benefici. Le finestre di accesso agli incentivi chiuderanno, infatti, nelle prossime settimane.
Credito d’imposta ZES UNICA 2025
Con una dotazione di 2,2 miliardi di euro, l’art. 1, commi 485-491 della Legge di Bilancio 2025, ha esteso al 2025 (sino al 15 novembre) il contributo sotto forma di credito d'imposta ZES UNICA a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro. Sono agevolabili anche investimenti oggetto dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti antecedenti al 2025, ed in particolare a decorrere dal 20 settembre 2023.
Il progetto deve contemplare l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, ossia creazione di un nuovo stabilimento; ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente; diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento esistente.
L'intensità del beneficio
L’agevolazione, che si attesta con un’intensità dal 15% al 70%, è diversificata in ragione della dimensione dell’impresa e della geografia del progetto. Nel caso in cui nell’unità produttiva sia stato effettuato un investimento rientrante tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 2024/795, è previsto un incremento delle intensità massime di aiuto di 10 punti percentuali nelle “zone a”, e di 5 punti percentuali nelle “zone c” della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Poiché l’agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti. Il credito d’imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE.
In caso di cumulo con altri incentivi, occorre ricordare che il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili attraverso risorse proprie, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
Termini e modalità
Le imprese investitrici devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 per prenotare le risorse, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno prenotato le risorse, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati entro maggio. L’ammontare degli investimenti espresso sul modello di comunicazione integrativa non dovrà essere superiore all’ammontare degli investimenti riportati nella “comunicazione originaria.”
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti.
Chi non può fruirne
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Come fruire del credito d'imposta
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo “7034”.
Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa è utilizzabile dopo il rilascio di una specifica ricevuta da parte di Agenzia delle Entrate, in esito al provvedimento di riparto delle risorse.
Credito d’imposta ZES unica 2025 per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura
L'art. 1, commi 544-546, della Legge di Bilancio 2025, ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16-bis del DL 124/2023, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025 l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica. Gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non devono essere stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima della data di entrata in vigore dell'art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 50.000 euro.
L'intensità del beneficio
L’intensità del credito d’imposta varia dal 50% al 100%, a seconda della tipologia di attività esercitata dall’impresa e della tipologia di investimenti. Tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto. Poiché l’agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti. Il credito d’imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE.
Termini e modalità
Ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese investitrici devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 per la prenotazione delle risorse, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la comunicazione di prenotazione, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti.
Chi non può fruirne
L'agevolazione non si applica:
- alle imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- alle imprese in difficoltà, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472;
- alle grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- alle imprese specificamente individuate all’art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473.
L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese che svolgono in via principale o esclusiva l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Come fruire del credito
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 con il codice tributo “7035”.
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Credito d'imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) 2025
Con una dotazione di 80 milioni, l'art. 3, comma 14-octies del Decreto Milleproroghe, ha previsto che il contributo sotto forma di credito d'imposta ZLS istituito dall'art. 13 del DL 60/2024, si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zone Logistiche Semplificate istituite ai sensi dell’art. 1, commi da 61 a 65-bis, della Legge di Bilancio 2018, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il Credito d’imposta riguarda:
- la ZLS Veneto - Porto di Venezia-Rodigino, istituita con DPCM del 5 ottobre 2022;
- la ZLS Emilia-Romagna, istituita con DPCM del 10 ottobre 2024;
- la ZLS - Porto e Retroporto di Genova; il DPCM di nomina del Comitato di indirizzo è entrato in vigore il 12 novembre 2024;
- la ZLS Toscana, istituita con DPCM del 25 novembre 2024;
- la ZLS Lombardia, istituita con DPCM del 27 dicembre 2024;
- la ZLS Friuli- Venezia Giulia, istituita con DPCM del 3 febbraio 2025.
Per le ZLS istituite prima dell’8 maggio 2024 (ZLS Veneto - Porto di Venezia-Rodigino), gli investimenti per i quali l’impresa intende fruire del credito d’imposta non devono essere stati oggetto dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell’8 maggio 2024; per le ZLS istituite dall’8 maggio 2024 in avanti, gli investimenti per i quali l’impresa intende fruire del credito d’imposta non devono essere stati oggetto dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima della data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della singola ZLS; per la ZLS “Porto e retroporto di Genova” gli investimenti per i quali l’impresa intende fruire del credito d’imposta non devono essere stati oggetto dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima della data di entrata in vigore del DPCM di nomina del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 10 del DPCM n. 40/2024.
L'intensità del beneficio
Nell’ambito della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale, è fissata l’aliquota corrispondente ad ogni singola zona. Si tratta di un’intensità pari al 15%-25%-35% oppure al 10%-20%-30% a seconda della dimensione (rispettivamente Grande impresa, Media Impresa, Piccola Impresa). Le intensità di aiuto possono essere aumentate fino a 5 punti percentuali per determinate progettualità coerenti con il Regolamento STEP.
Tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto. Poiché l’agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti. Il credito d’imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE.
Termini e modalità
Per fruire del credito d’imposta, le imprese investitrici devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione di prenotazione delle risorse dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la comunicazione entro il 23 giungo, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.
Chi non può fruirne
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Come fruire del credito
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione, dopo il provvedimento di riparto delle risorse e dopo il rilascio di un’apposita ricevuta da parte di Agenzia. Nella delega di pagamento va indicato il codice tributo “7038”.
Hai un progetto di investimento nelle ZLS?
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