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Bonus sponsorizzazioni sportive 2023: domande per il 3° trimestre in apertura
Il Dipartimento per lo Sport ha recentemente pubblicato una notizia in merito all’ apertura, nel mese di maggio 2025, dei termini per l’inserimento delle domande relative al credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive 3° trimestre 2023. Al momento però non vi aggiornamenti: il decreto con le tempistiche per la presentazione delle domande non è ancora stato pubblicato.
In attesa di indicazioni, riepiloghiamo qui di seguito i punti principali della misura.
Panoramica e obiettivi della misura 2023
Il D.L. 75/2023, entrato in vigore il 23 giugno scorso, ha previsto, tra le diverse misure a supporto delle associazioni sportive, l’ulteriore proroga del bonus sponsorizzazioni sportive anche per le spese effettuate nel terzo trimestre 2023, prevedendo una dotazione finanziaria pari ad 1.000.000 di euro.
Beneficiari del credito d’imposta
Ricordiamo che il credito d’imposta sponsorizzazioni può essere richiesto da: imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche e paralimpiche, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI con ricavi relativi al periodo di imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.
Entità del contributo
A questi è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023, prevedendo un contributo non superiore a 10.000 euro per ogni soggetto richiedente.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.
Modalità di presentazione della domanda
Per poter godere dell’agevolazione i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle domande ammesse, la norma prevede che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante.
L’ agevolazione è concessa nei limiti dei regolamenti (Ue) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (art. 81 comma 3).
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