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Credito d’imposta ZLS anche per il 2024
Sino al 2023, a favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano in una ZLS, era estesa la possibilità di fruire di alcune delle opportunità previste per le Zone Economiche Speciali (ZES), tra cui l’applicazione potenziata del Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno istituito dalla Legge di Stabilità 2016, limitatamente alle zone ZLS ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e segnatamente per la ZLS Porto di Venezia Rodigino.
La recente conversione in legge del Decreto Coesione (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con legge 4 luglio 2024, n. 95) ha confermato il Credito d'imposta ZLS, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, anche per il 2024 (anche se solo per gli investimenti dall'8 maggio sino al 15 novembre 2024) per le Regioni più sviluppate ed ha esteso il Credito d'imposta ZLS a Marche ed Umbria (ossia le Regioni in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica).
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al Credito d’imposta ZES UNICA, di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.
Il contributo, sotto forma di Credito d’imposta, è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024.
Con Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del Credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Il Decreto attuativo risulta, allo stato attuale, bollinato ma non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, requisito necessario per la relativa entrata in vigore.
Si forniscono, qui di seguito, tutte le anticipazioni emerse.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al Credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate, in relazione agli investimenti in beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del Credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.
L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Investimenti ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva nella ZLS.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Il Credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.
Procedura di accesso
Per accedere al contributo sotto forma di Credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del Credito d'imposta fruibile è pari al Credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.
Modalità di fruizione
Il Credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di determinazione del beneficio di Agenzia delle Entrate.
Il Credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il Credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
Il Credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Credito d’imposta non è cumulabile con Transizione 5.0 (di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56).
Rideterminazione del beneficio
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il Credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il Credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la rideterminazione del beneficio si applica anche se non viene esercitato il riscatto.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZLS per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.
Obblighi delle imprese beneficiarie
Ai fini del riconoscimento del Credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
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