Credito d'imposta straordinario per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il 2° trimestre 2023

4 Maggio 2023

L’articolo 4 del Decreto Bollette -  Decreto legge 30 marzo 2023, n. 34  “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” - riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese.
L’intensità del contributo straordinario è più contenuta rispetto al primo trimestre, relativamente al quale il bonus era al 35% per le imprese diverse dalle energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, e al 45% per energivore, gasivore e non gasivore.

Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno  2023,  si  applicano  le  agevolazioni qui di seguito rappresentate, con una dotazione di 1.348,66 milioni di euro:


Contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica

  • Alle imprese  a  forte  consumo  di  energia  elettrica  di  cui all'elenco per l'anno 2023  pubblicato  dalla  Cassa  per  i  servizi energetici e ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto  delle imposte  e  degli  eventuali  sussidi,  hanno  subito  un  incremento superiore al 30% rispetto  al  medesimo  periodo  dell'anno 2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di durata  stipulati   dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20% delle  spese  sostenute  per  la  componente   energetica acquistata  ed  effettivamente  utilizzata  nel   secondo   trimestre dell'anno  2023.  Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale  dell'energia  elettrica,  pari  alla  media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo  unico nazionale dell'energia elettrica. 
  • Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,  diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica,  è riconosciuto,  a parziale compensazione dei maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura  pari  al  10% della spesa sostenuta per la componente  energetica  acquistata  ed effettivamente  utilizzata  nel  secondo  trimestre  dell'anno  2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base  della  media  riferita  al  primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30%  del  corrispondente  prezzo  medio  riferito  al  medesimo trimestre dell'anno 2019. 


Contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per il gas naturale

•    Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato
dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione
ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   oneri sostenuti  per   l'acquisto   del   gas   naturale, un   contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato  nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di  riferimento  del  gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia  subito  un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 

•    Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto, a 
parziale  compensazione  dei maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas naturale,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di  credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per  l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo  trimestre  solare  dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal  Gestore  dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore  al  30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell'anno 2019. 


Fruizione

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 241/1997, entro la data del 31 dicembre 2023
Non si applicano gli ordinari limiti in materia di compensazione, ossia i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. 

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 

I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di  due ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  in  favore  di  banche   e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto  all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. 
In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.  
I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 

Per aiutare le imprese non energivore e quelle non gasivore nella quantificazione dei bonus, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, è previsto che,  ove  l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel  primo  trimestre  2019,  il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del  periodo  per  il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente  energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il  secondo  trimestre  dell'anno 2023.  L’Autorità di regolazione per energia, reti  e  ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Bollette,  definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in  caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. 

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