Credito d’imposta R&S farmaci 2021-2030 per le imprese con ATECO 72

21 Febbraio 2024


Il Credito d’imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci inclusi i vaccini, introdotto dall’art. 31 del DL 25/05/2021 n° 73 e modificato dall’art. 23 del DL 21/06/2022 n° 73, con una dotazione pari a 787,3 milioni di euro, agevola i costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. L’incentivo è pienamente operativo dal 23 settembre 2022, allorché è stato istituito il codice tributo per la relativa fruizione.

In particolare, è previsto un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi, fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. 

Il credito d’imposta non è una misura generale, applicandosi infatti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, articolo 25.


I BENEFICIARI

Secondo le specifiche tecniche al modello Redditi degli scorsi esercizi, ed in particolare relativamente al Prospetto Aiuti di Stato – rigo RS401, il Credito d'imposta R&S per farmaci 2021-2030 è dedicato alle sole imprese con ATECO 72 (“RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO”); i codici ammessi afferiscono, pertanto, all’ATECO 72.1 “RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA”. 

L’auspicio è senz’altro che venga allargata la platea dei beneficiari, trattandosi di un perimetro soggettivo non contemplato da alcuna norma. 


LE ATTIVITA’ ELEGGIBILI

A differenza del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031 introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, art. 1 commi 198 ss. e ss.mm.ii., il credito d'imposta R&S farmaci spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia, nel caso di contratti stipulati con imprese committenti estere, residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

Le attività ammissibili (R&S e studi di fattibilità) sono agevolabili se correlate a farmaci, inclusi i vaccini. Il Decreto Sostegni bis aveva specificato che i farmaci dovessero essere “innovativi”; in sede di conversione in legge, l’aggettivo è stato sostituito da “nuovi”. Da ultimo, in virtù dell’articolo 23 del Decreto Semplificazioni è stato eliminato tout court il riferimento alla novità del farmaco, senza nemmeno ripristinare l’esigenza della relativa innovatività: le attività sono eleggibili semplicemente ove inerenti a farmaci. L’agevolazione si applica, infatti, a tutte le attività di R&S nel settore farmaceutico, non alla sola attività riferibile a nuovi medicinali, alla luce della circostanza che l’intera attività di R&S nel settore farmaceutico è sempre innovativa indipendentemente dal fatto che il farmaco sia di prima produzione.

Ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Semplificazioni, per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, attuativo del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031.


La classificazione  delle  attività  di ricerca  fondamentale,  di  ricerca   industriale   e   di   sviluppo sperimentale  in  campo  scientifico  o  tecnologico  ammissibili  al credito d'imposta, di cui alle lettere m), q) e j) del punto  15  del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione  (2014/C  198/01) del 27 giugno 2014, è operata tenendo  conto  dei  principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca  e  sviluppo elaborate dall'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico (OCSE, Manuale di Frascati 2015). 


Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti classificabili in una o più delle seguenti categorie generali: 

  1. ricerca fondamentale:  si  considerano  attività  di  ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi  delle  proprietà  e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici; 
  2.  ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni  delle nuove conoscenze derivanti da un’attività  di ricerca  fondamentale  o  al  fine  di trovare nuove soluzioni per il  raggiungimento  di  uno  scopo  o  un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi  di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla  fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale; 
  3. sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di   prodotti o processi già  esistenti.   Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s'intende  un modello  originale  che possiede le qualità tecniche  essenziali  e  le  caratteristiche  di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività  di sviluppo sperimentale e che  permette  di  effettuare le  prove  per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s'intende un insieme di  macchinari,  dispositivi,  attrezzature  o  altri  elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala  o  in  un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale. 


Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.

Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzamento   scientifico   o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia   pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico  è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le  informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello  stato delle  conoscenze   scientifiche   o   tecnologiche   disponibili   e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni  di  ricerca  e sviluppo, perché' coperti ad esempio da segreto aziendale,  i  lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso  il  superamento degli  ostacoli  o  degli  impedimenti  scientifici   o   tecnologici incontrati   possono   ugualmente   rappresentare   un    avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini  dell’ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un  particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono  controllati  ovvero  sono  sottoposti   a   controllo   comune.

Analogamente, si considerano ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti


I COSTI AGEVOLABILI

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Sono, pertanto, agevolabili:

  • per R&S
    • spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
    • costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; 
    • costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; 
    • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
  • per gli studi di fattibilità: i costi dello studio.


LA CUMULABILITA’

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Non è pertanto ammessa la cumulabilità con il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design, mentre non si ravvisano elementi ostativi al cumulo con il Patent Box di cui all’articolo 6 del Decreto fiscale (D.L. 146/2021).


LA FRUIZIONE

Il beneficio è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.  

Con risoluzione 52/E del 23 settembre 2022, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è stato istituito il seguente codice tributo: “6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.


GLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Il Credito va indicato in dichiarazione dei redditi, con riferimento al beneficio maturato nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.

Per completezza, si segnala altresì l’opportunità di indicare il beneficio relativo al Credito d’imposta nel prospetto Aiuti di Stato della dichiarazione dei redditi dell’esercizio di maturazione. Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. L’indicazione nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Il prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo. Gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici (come il Credito d’imposta in oggetto) si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. 


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