Credito d’Imposta R&S: ecco gli ultimi chiarimenti di Agenzia delle Entrate

20 Dicembre 2019

Mentre in Parlamento, nell’ambito della Manovra 2020, si decidono le dinamiche del futuro bonus R&S, Agenzia delle Entrate continua l’incessante attività interpretativa sul vigente incentivo.

Nelle ultime settimane molteplici sono state le risposte rese, a fronte della presentazione di istanze di interpello, a disposizione di tutti i contribuenti che intendono accedere al beneficio.

Si ripercorrono qui di seguito i chiarimenti forniti con le recenti risposte 477, 485, 516, 520, che si incasellano in un articolato mosaico di delucidazioni, rese a partire dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) istitutiva del Credito d’Imposta vigente dal 2015 - rectius: dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Oltre alle 5 disposizioni normative succedutesi negli anni (Legge di Stabilità 2015, Decreto attuativo, Legge di Bilancio 2017, Decreto Dignità, Legge di Bilancio 2019), sul Credito d’Imposta R&S si contano, ad oggi, 6 circolari - 4 di Agenzia delle Entrate e 2 di promanazione ministeriale -, Faq del MiSE, 25 tra risoluzioni, principi di diritto e risposte di Agenzia delle Entrate. Ogni indicazione è senz’altro preziosa per le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, nonostante la disorganicità della disciplina incentivante non agevoli l’accesso all’incentivo. A salvaguardia della finalità della norma, che mira a sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese, un’interrogazione parlamentare presentata lo scorso maggio, e ripresentata a giugno, ha richiesto una sistematizzazione e puntualizzazione della portata dell’incentivo, al fine di porre le imprese in condizione di non essere suscettibili di sanzioni per un’errata applicazione della disciplina agevolativa derivante dalla relativa frammentarietà. L’emendamento governativo al disegno di Legge di Bilancio che, per il 2020, riscrive la disciplina agevolativa, prevede un intervento ministeriale da compiersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, per delineare il perimetro delle attività agevolabili; tale intervento sarà estremamente utile per orientare tempestivamente le imprese.

Le delucidazioni rese nelle ultime settimane ineriscono ai costi relativi al personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo e ai contratti di ricerca commissionata.


RISPOSTA 477 DELL’11 NOVEMBRE 2019. La risposta di Agenzia delle Entrate origina da una fattispecie molto particolare, che interessa tuttavia numerose aziende: il finanziamento di assegni di ricerca. Nello specifico caso rappresentato ad Agenzia delle Entrate, in virtù di una Convenzione con l’Università, a fronte dell’attivazione di un posto di Dottorato da parte dell’Università, l’impresa istante finanzia un assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di R&S da parte del dottorando.

Agenzia delle Entrate ritiene che le spese sostenute dall'istante siano ammissibili al Credito d’Imposta R&S, per la quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all'attività di ricerca e sviluppo, tra i contratti di ricerca commissionata, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge n. 145/2013. Naturalmente, detti costi dovranno considerarsi agevolabili anche nel caso in cui l'attività di ricerca svolta dal dottorando e regolata dalla Convenzione non dovesse portare alcun risultato. Come noto, con riferimento alle caratteristiche che devono avere i contratti di ricerca, questi ultimi devono prevedere che l'effettivo beneficiario degli eventuali risultati dell'attività di ricerca sia l'impresa committente. Agenzia delle Entrate ritiene che, anche nel caso di specie, le spese sostenute dall'istante siano ammissibili al Credito d’Imposta R&S a condizione che la società istante venga individuata quale beneficiaria dei risultati dell'attività di ricerca.

Nonostante Agenzia delle Entrate non lo abbia esplicitato, risulta ragionevole ritenere che l’impresa investitrice possa essere identificata quale beneficiaria dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo anche congiuntamente all’Università, pertanto non solo in via esclusiva, senza perdere per questo il diritto all’incentivo.


RISPOSTA 485 DEL 14 NOVEMBRE 2019. Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni per l’eleggibilità del personale distaccato da parte dell’impresa distaccataria.

Nella fattispecie rappresentata ad Agenzia delle Entrate, la società che utilizza l'unità di personale distaccata (distaccataria) rifonde alla società dante causa del contratto (distaccante) i costi sostenuti per la predetta unità di personale, a fronte della prestazione lavorativa svolta sotto il proprio controllo e direzione. Nel rapporto che si viene a creare, il potere direttivo e di controllo, sono attribuiti all'utilizzatore dell'unità di personale beneficiario della prestazione. Alla luce dei predetti elementi, il lavoratore può perciò considerarsi, nel corso della durata del predetto contratto di distacco, sostanzialmente alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice. Pertanto, tutto ciò premesso e rappresentato, Agenzia delle Entrate ritiene che il costo del personale sostenuto dalla società istante possa rientrare tra i costi agevolabili, nella misura in cui detto lavoratore partecipi effettivamente all'attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore e in presenza di tutti gli ulteriori requisiti delle disposizioni normative primarie e delle disposizioni di attuazione.

Agenzia delle Entrate tratta il solo caso in cui ad investire in attività di ricerca e sviluppo sia l’impresa distaccataria. E’ plausibile ritenere che possa essere agevolato anche il costo del “ricercatore distaccato” dal datore di lavoro distaccante presso un’altra impresa, per essere impiegato in attività di ricerca e sviluppo, che però costituiscono investimenti proprio per la medesima impresa distaccante. In questo senso si è espressa anche Confindustria con Circolare del 23 gennaio 2016.

RISPOSTA 516 DEL 12 DICEMBRE 2019. L’atto di prassi inerisce alla remunerazione delle spese sostenute per le attività poste in essere dal socio-amministratore e dai consulenti esterni/soci, riconoscendo quote di partecipazione al capitale sociale, secondo la fattispecie del cosiddetto work for equity, con aumento di capitale a pagamento, liberato mediante compensazione di un credito maturato per effetto delle prestazioni d'opera con il debito di sottoscrizione. Secondo Agenzia delle Entrate, pur costituendo, ai fini Ires, un costo per prestazioni rese dai soci (il cui debito si trasforma in capitale a seguito di rinuncia al credito da parte dei soci) e uno speculare provento ordinariamente tassabile in capo ai soci, rispettivamente a titolo di compenso per l'attività di amministratore e compenso professionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 del D.L. n. 179 del 2012, tale remunerazione non può essere agevolata ai fini del credito d'imposta ricerca e sviluppo, non rappresentando un costo effettivamente sostenuto dalla società. Infatti, nel caso di specie, in cui la società ha come controparti l'amministratore e soci qualificati, si determina, sotto il profilo sostanziale, un apporto di lavoro che si trasforma in capitale di rischio mediante la rinuncia al credito, lavoro che sarà remunerato solo se e quando saranno conseguiti i profitti. Tale situazione quindi non consente di ritenere effettivi i costi sostenuti dalla società che ha come controparte dei soci qualificati e non economie terze.


RISPOSTA 520 DEL 12 DICEMBRE 2019. Nel caso sottoposto al vaglio delle Entrate, l'istante corrisponde ad un Ingegnere, oltre al compenso per l'esecuzione dell'incarico oggetto del contratto, anche un rimborso delle spese, anticipate dal professionista in nome e per conto della committente, per viaggi e alloggi relativi ad eventuali viaggi di lavoro che il Fornitore dovrà effettuare su richiesta del Committente. Agenzia delle Entrate specifica che i rimborsi spese per le trasferte di un collaboratore sono agevolabili solo ove si possa dimostrare che si tratti di "viaggi di lavoro" strumentali allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo oggetto del contratto. Resta fermo che tali oneri rileveranno, eventualmente, nel periodo d'imposta di competenza, ai sensi dell'articolo 109 del Tuir e che dovrà essere garantita dal committente la relativa congruità rispetto all'attività di ricerca. La circolare n. 5/E del 2016, infatti, con riferimento ai costi "extra-muros" eleggibili, ritiene applicabili le considerazioni svolte nella circolare n. 51/E del 28 novembre 2011, secondo cui i costi relativi "alla ricerca contrattuale" sono considerati ammissibili "nella misura congrua e pertinente", purché i risultati di tale ricerca siano acquisiti "nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione"

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