Credito d’imposta R&S 2015-2019: sanatoria ad un passo dal saldo e stralcio al 50%

23 Settembre 2024

Ormai tre anni fa, il cd Decreto fiscale 2021 (D.L. 146/2021) ha previsto una procedura di riversamento spontaneo del Credito d’imposta R&S 2015-2019 indebitamente utilizzato al 22 ottobre 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. 


Come illustrato nella relazione tecnica illustrativa al Decreto fiscale, l’istituto mira a “deflazionare ipotesi di contenzioso connesse alla misura in questione e favorire il recupero spontaneo di agevolazioni fruite in ragione di errori scusabili del contribuente, derivanti dal complesso quadro di regolamentazione e prassi che ha caratterizzato l’agevolazione”. Come riconosciuto nella documentazione parlamentare propedeutica alla conversione in legge del Decreto fiscale, è necessario “prendere atto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in parola. Infatti, l’estremo tecnicismo che caratterizza la materia ha richiesto ripetuti interventi di prassi a opera dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico che, in alcuni casi, sono intervenuti in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese.”


Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di R&S

La disciplina attuale

Allo stato attuale, i soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2024 (stante le numerose proroghe intervenute) specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. 


In caso di perfezionamento della procedura di riversamento, è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione ex articolo 10-quater, decreto legislativo 74/2000.


La sanatoria non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.


La procedura si intende perfezionata nel momento in cui è stato versato l’intero importo dovuto. L’importo per la regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo. In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza rata, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2024.


Il riversamento spontaneo è riservato ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni

  • spese sostenute che non risultano qualificabili come attività di R&S, nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
  • spese ammissibili non conformi al comma 1-bis dell’articolo 3 del D.L. 145/2013, secondo l’interpretazione autentica resa dalla legge di Bilancio 2019 in virtù della quale, per le attività di R&S dei soggetti residenti commissionari che eseguono attività per conto di imprese committenti estere, assumono rilevanza le attività di R&S svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano;
  • errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • errori nella determinazione della media storica di riferimento.


Risulta estremamente rilevante in particolare il primo punto, relativo alle imprese che hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di R&S ammissibili, nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. Sarebbe stato più corretto un espresso riconoscimento di un cambiamento interpretativo in itinere per quanto concerne la determinazione dell’“accezione (ndr di R&S) rilevante ai fini del credito d’imposta”, nonostante anche le Linee Guida della Certificazione delle attività di R&S Innovazione e Design, approvate lo scorso luglio, pretendano di negare i mutamenti applicativi del previgente Credito d’imposta 2015-2019.


Il Tavolo Moda

Saldo e stralcio per il settore moda

Un’esemplificazione lampante del mutamento della disciplina incentivante è relativa al settore della moda. 


Secondo quanto riportato anche sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) in relazione al Tavolo Moda tenutosi lo scorso 6 agosto, si stanno studiando delle proposte normative rispetto alle criticità emerse in relazione all’applicazione del Credito d’imposta R&S nel periodo 2015-2019. Urso ha sottolineato la volontà del Governo, in particolare del MIMIT e del MEF, di individuare una soluzione alla problematica attraverso un apposito strumento normativo che potrebbe evitare ricorsi di natura legale. «Noi riteniamo di inserire e di realizzare nei prossimi mesi, e comunque entro il 30 ottobre, una norma che consenta lo stralcio e la sanatoria di questa condizione che ha messo in difficoltà molte imprese del settore».

Anche nell’interrogazione parlamentare del 17 settembre, il Sottosegretario per le Imprese e il Made in Italy, Massimo Bitonci, ha confermato la volontà governativa di addivenire ad una soluzione.


Preme ricordare come, solo nel 2022 (risoluzione 41/E del 2022), è stata indicata la non agevolabilità nel periodo 2015-2019 dei progetti aventi ad oggetto innovazioni squisitamente estetiche (es. nuove collezioni moda) non tecnico-scientifiche, nonostante nel 2016 la circolare 5/E di Agenzia delle Entrate, proprio per le attività del tessile e della moda, avesse confermato l’applicazione della circolare n. 46586 del 16 aprile 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico (peraltro integralmente allegata alla circolare 5/E) che indicava che “In conclusione, si può affermare che le attività astrattamente riconducibili alla nozione di ricerca industriale ed allo sviluppo sperimentale sono, nel settore del tessile e moda, quelle che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione, e sono collegate alla fase ideativa dello stesso e della realizzazione dei prototipi.”


Ad abundantiam, il 29 settembre 2017 intervenne il Ministero dello Sviluppo Economico a confermare, tramite FAQ sul sito ministeriale, l’applicazione della circolare n. 46586 del 16 aprile 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico al settore del tessile e della moda, estendendone la portata a tutti i settori afferenti alla produzione creativa (es. calzature, occhiali, gioielleria, ceramica). Secondo le indicazioni ministeriali, il processo di creazione di prodotti nuovi o migliorati potrà in concreto apprezzarsi, a seconda dei casi e in conformità alle prassi commerciali del settore, in rapporto ai materiali utilizzati, alla combinazione dei tessuti, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle serie precedenti


Nel 2022 invero, Agenzia delle Entrate ha inopinatamente asserito che devono, in via di principio, ritenersi escluse dalle attività ammissibili al Credito d’imposta R&S 2015-2019 le attività attinenti al design e all’ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari, che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti, ma il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto. 


Il Decreto Omnibus

Gli emendamenti per il saldo e stralcio per tutti i settori

Negli ultimi giorni è emerso un nuovo potenziale scenario, che valica i confini della moda. 


Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha proposto al Ministero dell’Economia, con riferimento al Credito d’imposta R&S 2015-2019 per tutti i settori, la possibilità di non riversare il 100% del credito “indebitamente” fruito, ma solo il 50%, in caso di adesione alla sanatoria per gli indebiti utilizzi in compensazione.


Un emendamento (Orsomarso-Liris) presentato al Decreto Omnibus, attualmente all’esame del Senato, riflette la proposta ministeriale, le cui coperture dovranno essere valutate nei prossimi giorni.

Se fosse sciolto il nodo delle risorse finanziarie e l’emendamento dovesse essere approvato:

  • si allungherebbero sino al 31 dicembre 2024 i termini per aderire al riversamento spontaneo;
  • sarebbe previsto uno slittamento di due anni dei termini per il versamento
  • si consentirebbe a chi ha già attivato la procedura di riversamento, di non effettuare il pagamento delle rate residue o di chiedere il rimborso di quanto già versato per la parte eccedente il 50%;
  • si riconoscerebbe la facoltà del saldo e stralcio al 50% anche a chi ha già attivato ricorsi contro gli atti di recupero o di accertamento. 


Posto che, a parere di chi scrive, le imprese che hanno applicato la norma incentivante conformemente al quadro agevolativo esistente nel momento di sostenimento dei costi e di fruizione, non dovrebbero essere in alcun modo chiamate ad effettuare alcun riversamento, si apprezza la volontà istituzionale di addivenire ad una soluzione, che tuttavia risulta di mero compromesso e che deriva, forse, anche dalla consapevolezza di una crescente giurisprudenza a favore delle imprese.


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