Credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica in attesa di attuazione

25 Gennaio 2024


Come riportato anche dalla Commissione europea, i chip — noti anche come semiconduttori —, essendo l'elemento costitutivo di tutti i prodotti elettronici, rivestono un ruolo centrale nella nostra quotidianità e, più in generale, nelle economie permeate da processi di trasformazione digitale

I chip sono componenti fondamentali dei prodotti digitali che utilizziamo giornalmente, come smartphone e computer, elettrodomestici, attrezzature mediche salvavita, mezzi di comunicazione, applicazioni nel settore dell’energia, dell’automazione industriale. I chip sono essenziali per tutti i settori, come l'industria automobilistica, le comunicazioni, l'elaborazione dei dati, lo spazio, la difesa, i dispositivi intelligenti e i giochi, per citarne alcuni. I chip sono ovunque: nel 2020 più di 1.000 miliardi di microchip sono stati fabbricati in tutto il mondo, circa 130 chip per ogni persona sulla terra.

Si registra tuttavia una carenza a livello mondiale. In tale contesto, l’UE detiene solo il 10% circa della quota di mercato globale ed è fortemente dipendente dai fornitori di paesi terzi. L’obiettivo dell’UE è esprimere la propria sovranità tecnologica, svolgere un ruolo guida nella progettazione e nella fabbricazione della prossima generazione di microchip, rafforzando la ricerca e la leadership tecnologica. In linea con gli obiettivi del CHIPS ACT europeo, un recente pacchetto normativo approvato dall’Unione europea, che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell’Unione dai fornitori asiatici, è intervenuta una misura incentivante nazionale in materia di microelettronica.


Più in dettaglio, l’articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” – cd Decreto Omnibus, in vigore dall’11 agosto u.s., convertito con legge 9 ottobre 2023, n. 136 prevede un Credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica, con una dotazione di oltre mezzo miliardo di euro (530 milioni). 


L’obiettivo del Credito d’imposta in parola è, quindi, quello di declinare nella realtà industriale nazionale gli obiettivi fissati in sede europea, vista l’esigenza di cogliere le opportunità offerte da mercati sempre più digitalizzati indicati dalla Comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 dell’8 febbraio 2022, concernente “Una normativa sui chip per l’Europa”.


Si riepilogano, qui di seguito, alcune delle informazioni disponibili sul Credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica, in attesa della disciplina attuativa che auspichiamo vivamente intervenga a breve. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno infatti individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative


BENEFICIARI ED ATTIVITA’

Destinatarie dell’agevolazione sono le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.


A parere di chi scrive, vista la pervasività della microelettronica, dovrebbero poter essere agevolate le imprese di ogni settore, che investono in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori e non solamente le imprese che operano strettamente nel settore della microelettronica. In altri termini, dovrebbero essere ammesse le imprese che svolgono o commissionano attività di R&S circa circuiti elettronici miniaturizzati integrati, a prescindere dal settore a cui afferiscano. 


INTENSITA’ MASSIME

E’ riconosciuto un incentivo, sotto forma di Credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».  


Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera: 

  1. il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale
  2. il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale
  3. il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
  4. il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.


 Le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate fino a raggiungere un'intensità massima di aiuto pari all'80% dei costi ammissibili, conformemente alle lettere da a) a d) e tenendo conto del fatto che le lettere b), c) e d) non possono essere combinate tra loro: 

  1. di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese; 
  2. di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 
    1. il progetto: 
      • prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o
      • prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; 
    2. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito; 
    3. il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso; 
    4. il progetto di ricerca e sviluppo è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato (ossia il Mezzogiorno); 
  3. di 5 punti percentuali se il progetto di ricerca e sviluppo è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato
  4. di 25 punti percentuali se il progetto di ricerca e sviluppo; 
    1. è stato selezionato da uno Stato membro a seguito di una procedura aperta per partecipare ad un progetto elaborato congiuntamente da almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE; e 
    2. prevede una collaborazione effettiva tra imprese di almeno due Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una PMI, o di almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una grande impresa; e
    3. se risulta soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti: 
      • i risultati del progetto di ricerca e sviluppo sono ampiamente diffusi in almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito; o 
      • il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso.


Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.


Si tratta di benefici di intensità sensibilmente superiore rispetto al Credito d’imposta R&S Innovazione e Design, operante quale misura generale. In particolare, con riferimento alla R&S dal 2023 al 2031, quest’ultimo contempla un’agevolazione del 10% sino a 5 milioni di euro annui.


CUMULO

Il Credito d’imposta per la microelettronica è alternativo al credito d'imposta R&S Innovazione e Design previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 


COSTI AMMISSIBILI

Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2023 (11 agosto 2023) sino al 31 dicembre 2027


Ex art. 25, par. 3 Regolamento 651/2014 sono agevolabili:

  • spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; 
  • costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; 
  • costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; 
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 


FRUIZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.  Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 


Il testo dell’articolo 5 del Decreto-legge 104/2023 coordinato con la legge di conversione, esplicita, inoltre, la facoltatività della certificazione delle attività di R&S di cui all’articolo 23 del Decreto Semplificazioni, laddove prima della conversione pareva fosse imposta. Ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese possono richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.122, già prevista per il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031 e per il Credito d’imposta R&S 2015-2019. Tale certificazione, allo stato attuale, non risulta ancora operativa.


R&S COMMISSIONATA DALL’ESTERO

A differenza del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031, il bonus dedicato alla microelettronica spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non  residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati in “White List” compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996. 


Si auspica una tempestiva pubblicazione delle norme attuative, nella misura in cui la disciplina del Credito di imposta per R&S nella microelettronica, estremamente favorevole per le imprese, inerisce a spese che possono essere effettuate già da vari mesi (agosto 2023) ed è necessario un quadro normativo quanto più chiaro possibile, per consentire alle imprese di programmare consapevolmente i propri investimenti.


Contattaci per maggiori informazioni