Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive 2023: al via le domande

21 Giugno 2024

Lo scorso 10 giugno, il Dipartimento per lo sport con un comunicato ha annunciato che dall’11 giugno è possibile richiedere sull’apposita piattaforma il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive per le spese sostenute nel primo trimestre 2023.

La legge di bilancio 29/12/2022 n. 197, art. 1, comma 615, lettera a), ha apportato modificazioni all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e ha esteso il credito di imposta, già previsto per l’anno 2022, anche per le spese 2023.


Chi può richiederlo?

Ricordiamo che il credito d’imposta sponsorizzazioni può essere richiesto da: imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche e paralimpiche, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI con ricavi relativi al periodo di imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.


Il contributo

A questi è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023, prevedendo un contributo non superiore a 10.000 euro per ogni soggetto richiedente.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.

Ai fini del riconoscimento del contributo i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale.


Il credito d’imposta è utilizzabile, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il tetto massimo complessivo fissato per l’agevolazione è pari a 35 milioni di euro.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle domande ammesse, la norma prevede che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante.

L’ agevolazione è concessa nei limiti dei regolamenti (Ue) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (art. 81 comma 3).


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