Credito d’imposta beni strumentali: ufficializzato il regime applicabile agli investimenti a cavallo tra 2020 e 2021

6 Agosto 2021


E’ giunta l’attesissima circolare di Agenzia delle Entrate, sentito anche il Mi.S.E., a commento del Credito d’imposta beni strumentali di cui alla Legge di Bilancio 2021. La corposa ed organica circolare interviene in merito a:

  • soggetti interessati. In particolare, è dedicata una specifica trattazione alle Reti di imprese, alle STP, alle associazioni tra professionisti, al requisito dell’assenza di sanzioni interdittive ed all’ipotesi di contemporaneo esercizio di attività professionale e d’impresa;
  • investimenti agevolabili. La circolare conferma l’eleggibilità degli investimenti realizzati mediante contratti di leasing nonchè dei beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro;
  • ambito temporale, con riferimento alla cruciale questione della sovrapposizione di discipline agevolative, di cui si dirà nel prosieguo;
  • determinazione dell’agevolazione. Agenzia delle Entrate analizza la rilevanza dell’IVA, oltre alla modalità di computo della base di calcolo (al lordo), a fronte di ulteriori contributi per l’acquisizione dei medesimi beni agevolati con il Credito d’imposta, ed all’ipotesi dei beni in leasing, a fronte dell’esercizio dell’opzione di riscatto;
  • fruizione. Sono rese importanti indicazioni in merito alla necessaria regolarità contributiva, alla possibilità di utilizzare il beneficio anche oltre il terzo anno e senza limiti di tempo, alle ipotesi di utilizzabilità in un’unica quota, all’eventualità del ritardo nell’interconnessione, all’assenza di implicazioni specifiche per importi superiori a 5.000 euro e alla non necessità del visto di conformità ed, infine, alle ipotesi di utilizzo del credito d’imposta da parte di un soggetto diverso da quello che lo ha maturato;
  • cumulo con altre agevolazioni;
  • meccanismo del recapture. In particolare, nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo, salva la possibilità  di investimenti 4.0 sostitutivi; non implica recapture, invece, il furto del bene agevolato;
  • documentazione “parlante” necessaria per una corretta fruizione.

Di seguito, si riepiloga schematicamente l’attuale ed estremamente articolata disciplina agevolativa, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (art.1, commi 1051 ss. L.178/2020) come recentemente modificata dal Decreto Sostegni bis (art. 20 D.L. 73/2021 convertito con L.106/2021):


Investimenti

Dal 16.11.2020 al

31.12.2021/

30.6.2022

con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021

Dall’1.1.2022 al 31.12.2022/

30.6.2023

con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022

Beneficiari

Utilizzo

Adempimenti

Beni materiali

non 4.0

10% per investimenti fino a 2 milioni €

(15% per investimenti propedeutici al lavoro agile)


6% per investimenti

fino a 2 milioni €

Imprese;

Esercenti arti e professioni

Tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno di entrata in funzione.

Unica quota annuale per investimenti dal 16.11.2020 al

31.12.2021/

30.6.2022

Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all’acquisizione dei beni

 

Beni immateriali

non 4.0

10% per investimenti fino a 1 milione € (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile)

6% per investimenti fino a 1 milione €

Tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione.

Unica quota annuale se ricavi o compensi < 5 milioni € per investimenti dal 16.11.2020 al

31.12.2021/

30.6.2022

Beni materiali 4.0

(Allegato A, legge n. 232 del 2016)

- 50% per investimenti fino a 2,5 milioni €

- 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni €

- 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni €

- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni €

- 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni €

- 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni €

Imprese


Tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno dell’interconnessione

1.Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all’acquisizione dei beni.

2.Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €).

3.Comunicazione Mi.S.E.

Beni immateriali 4.0

(Allegato B, legge n. 232 del 2016)

20% per investimenti fino a 1 milione €


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La Legge di Bilancio 2021 ha anticipato la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020 per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, senza prevedere disposizioni di coordinamento di diritto transitorio. Per il 2020, in particolare successivamente al 15 novembre 2020, si sovrappongono tre discipline agevolative alternative:

  • Iperammortamento 2019 (Art. 1, commi 60 ss. della Legge di Bilancio 2019 - legge 30 dicembre 2018, n. 145) o superammortamento 2019 (Art. 1 Decreto Crescita - DL 30 aprile 2019, n. 34 - e articolo 50 del Decreto Rilancio - DL 19 maggio 2020, n. 34) per investimenti effettuati entro il 31.12.2020 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2019
  • Credito d’imposta beni strumentali 2020 (Art. 1, commi 184 ss. Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160) per investimenti effettuati dall’1.1.2020 ed entro il 30.6.2021, con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2020
  • Credito d’imposta beni strumentali 2021 (Art. 1, commi 1051 ss. Legge di Bilancio 2021) per investimenti effettuati successivamente al 15 novembre 2020.

L’unica categoria di beni per i quali non si realizza una sovrapposizione è quella dei beni immateriali ordinari non 4.0, precedentemente mai agevolati dal Piano Transizione 4.0.

Al riguardo, Agenzia delle Entrate ritiene che il coordinamento del Credito d’imposta beni strumentali 2020 e del Credito d’imposta beni strumentali 2021, sul piano temporale, debba avvenire distinguendo:

  • il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% (c.d. “prenotazione”). Agenzia delle Entrate ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2020;
  • dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data del 15 novembre 2020 non risultino verificate tali condizioni di prenotazione. Solo in tal caso, secondo Agenzia delle Entrate, si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2021.

Tale interpretazione trova fondamento nella volontà del legislatore di anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, senza attendere la naturale scadenza dell’ordinario termine del precedente regime (i.e., 31 dicembre 2020). Il motivo di tale scelta risiede nella necessità di scongiurare un rallentamento degli investimenti “nuovi” a causa del c.d. “effetto annuncio”, che – a seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2021, avvenuta proprio il 16 novembre 2020 – avrebbe spinto i soggetti interessati ad aspettare il 1° gennaio 2021 per poter beneficiare direttamente di un regime (in linea generale) più vantaggioso.


A parere di chi scrive, la soluzione prospettata da Agenzia delle Entrate, che già era stata anticipata nel corso di un webinar dal Mi.S.E. lo scorso febbraio, avrebbe dovuto essere prevista a livello normativo e non nell’ambito di un atto di prassi; peraltro Agenzia delle Entrate non tiene in debita considerazione il legittimo affidamento di quanti, avendo rispettato tutti i crismi della Legge di Bilancio 2020, avrebbero avuto interesse ad applicare quel regime, benché le percentuali agevolative ed i meccanismi di fruizione del beneficio, nella versione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, appaiano più favorevoli. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle imprese che effettuano ingenti investimenti tra 2020 e 2021 (es. 30 milioni) che non risulterebbero integralmente coperti dai cap di spesa previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (20 milioni). In tali circostanze, l’esclusione dell’applicabilità della disciplina 2020 (cap 10 milioni) determinerebbe un effetto estremamente penalizzante proprio sulle imprese che più investono nella digitalizzazione, a cui sarebbe indebitamente negata la possibilità di agevolare una parte dei propri investimenti. Si auspica un’apertura all’opzionalità del regime 2021, con facoltà di scelta da parte dell’impresa beneficiaria. Nella misura in cui l’obiettivo del legislatore è quello di rilanciare il ciclo degli investimenti, penalizzato dall’attuale contesto pandemico, auspichiamo la massima flessibilità, demandando alle imprese la scelta del regime applicabile.

La determinazione del regime applicabile è rilevante anche ai fini del corretto adempimento degli oneri documentali previsti sia dalla disciplina del Credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 che da quella di cui alla  Legge di Bilancio 2021. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti beneficiari del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione “parlante” idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi, recante l’espresso riferimento alla disposizione agevolativa. Nell’ambito della circolare 9/E, Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020;
  • per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 – per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20% – le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della Legge di Bilancio 2021.

A questo riguardo, nel caso di documenti già emessi, non può escludersi che non sia stato indicato il corretto riferimento normativo. In tale evenienza, i soggetti interessati possono integrare e regolarizzare i documenti già emessi, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020. In particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso.


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