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Contratti di Rete
Contratto di rete
1. Servizio proposto da Warrant Group:
- Assistenza nella fase di individuazione/selezione dei Soggetti Fondatori (imprese, persone fisiche, organismi di ricerca, associazioni di categoria, ….) - Soggetti Fondatori, interessati al Programma comune di rete
- Attività di consulenza progettuale
Warrant Group fornisce la propria attività di consulenza relativa all'analisi, studio, definizione e validazione dei Progetti di rete. In particolare, l'attività di consulenza riguarderà l'assistenza in tutte le fasi di definizione del Programma comune di rete in linea con quanto previsto dall'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, personale tecnico specializzato di WG, fornirà tutta l'assistenza necessaria nelle seguenti fasi di definizione del Programma comune di rete:
- definizione puntuale degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei Soggetti Fondatori della rete e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi. Sarà tracciato un piano di lavoro che vede coinvolti i Soggetti Fondatori, presentando le risorse umane e tecniche utilizzate, sarà prevista una lista dei risultati del programma in relazione agli eventi ed alle fasi previste;
- definizione dei diritti e obblighi di ciascun soggetto partecipante alla rete;
- definizione del diagramma temporale delle attività per la realizzazione del Programma comune di rete;
- definizione del piano finanziario di programma in capo a ciascun partecipante, ove siano definiti gli apporti di ciascuno in base alle attività ed ai ruoli previsti e le modalità di gestione e di utilizzo del fondo patrimoniale comune (ove previsto);
- definizione di opportuni meccanismi di controllo e verifica periodica dei risultati raggiunti. In particolare sarà effettuata un'analisi sulle modalità di gestione dei rischi e delle criticità del programma;
- definizione qualitativa e quantitativa dei benefici attesi dalla realizzazione del Programma comune di rete;
- modalità di adesione di altri soggetti al Programma comune di rete e le eventuali cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto;
- Assistenza legale per la definizione di un nuovo contratto di rete
Il servizio in esame presuppone che i soggetti interessati o un soggetto promotore abbiano già definito per sommi capi il programma di rete. Sulla base di una bozza del programma e di una analisi del profilo dei partecipanti si provvede ad individuare la struttura di diritti e obblighi che regolano i rapporti fra le parti del contratto, con particolare riguardo a cinque aspetti:
- obblighi di finanziamento o di apporto di risorse strumentali o immateriali alla rete, compresa struttura e forma di gestione dell'eventuale fondo patrimoniale;
- governance della rete, procedure decisionali e prevenzione / gestione dei possibili conflitti fra i partecipanti;
- gestione degli affari in comune, struttura dei ricavi e diritti / obblighi delle parti con riguardo ai risultati delle attività di rete;
- impatto della rete sull'impianto e gli obblighi tributari dei partecipanti, con valutazione prospettica;
- ciclo di vita della rete (costituzione, asseverazione del programma, avvio dell'operatività, eventuale modifica della base contrattuale, conseguimento dei risultati, ridefinizione del programma o scioglimento).
Sulla base delle valutazioni effettuate e dei requisiti indicati dalle norme applicabili vengono redatti due documenti:
1) bozza del contratto di rete;
2) bozza del regolamento della rete, comprendente le norme di funzionamento interne dell'aggregazione.
Le bozze del contratto e del regolamento vengono presentate ai partecipanti nel corso di un kick-off meeting, che si conclude con l'approvazione del testo definitivo del contratto e di una versione 1.0 del regolamento; il regolamento sarà soggetto a manutenzione durante l'intero ciclo di vita della rete.
Il testo finale del contratto viene sottoscritto in sede notarile mentre; si provvede quindi all'espletamento delle formalità di legge (iscrizione nella sezione del registro imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, ecc.). L'organo comune della rete provvede poi ad adottare con propria delibera il regolamento.
Dopo la fase di costituzione il servizio prosegue mediante la disponibilità di consulenza legale alla rete sulla base di specifiche richieste da parte dell'organo comune (problematiche operative, diritti e obblighi dei partecipanti, definizione di accordi con terze parti, riservatezza e concorrenza, sfruttamento dei risultati dell'attività di rete, aspetti tributari, ecc.).
- Revisione della forma e contenuti dei contratti di rete già esistenti
Il servizio prevede l'analisi tendente ad evidenziare i fattori di solidità e gli eventuali punti di debolezza di un contratto di rete nella prospettiva di interventi di natura finanziaria a sostegno del programma di rete. Esemplificativamente tale analisi prenderà in considerazione i seguenti aspetti:
- presenza, struttura e regole di funzionamento dell'organo comune;
- struttura, entità e modalità di conferimento relative all'eventuale fondo patrimoniale;
- coerenza del programma di rete rispetto al complesso dei diritti e degli obblighi assunti dalle parti contrattuali;
- prevedibili impatti tributari della rete sui partecipanti e relativi comportamenti adottati;
- valutazione dinamica della rete (capacità di resistere e adeguarsi ai cambiamenti della base contrattuale) e dei modelli di governance adottati.
Eventuali raccomandazioni per una modifica dell'assetto contrattuale saranno proposte, in quanto applicabile al caso concreto, sulla base del metodo proposto al precedente punto 1).
Se ritenuto utile ed opportuno il servizio prosegue mediante la disponibilità di consulenza legale alla rete sulla base di specifiche richieste da parte dell'organo comune (problematiche operative, diritti e obblighi dei partecipanti, definizione di accordi con terze parti, riservatezza e concorrenza, sfruttamento dei risultati dell'attività di rete, aspetti tributari, ecc.).
- Attività di consulenza relativamente ai profili fiscali del contratto di rete (meccanismo agevolativo previsto dall'art. 42 co. 2-quater del DL 78/2010)
Warrant Group fornisce la propria attività di consulenza relativamente:
- Assistenza nella fase di definizione e stesura del “programma comune di rete” che dovrà essere asseverato da un organismo abilitato;
- Assistenza nella fase di presentazione di tutta la documentazione utile ai fini dell'asseverazione direttamente all'organismo abilitato;
- Definizione della quota di utili da destinare per ciascun aderente alla rete alla realizzazione del programma comune di rete asseverato da accantonare in apposita riserva;
- Assistenza nella fase di redazione del “Modello Reti” da presentare all'Agenzia delle Entrate;
- Assistenza nella fase di rendicontazione periodica dei costi sostenuti per la realizzazione del Programma comune di rete. Raccolta di tutta la documentazione amministrativa e contabile di tutti i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato;
- Assistenza in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati. Definizione dell'importo da indicare nel modello Unico quale utili effettivamente detassati rispetto agli utili accantonati in apposita riserva.
- Attività di supporto su strumenti di finanza agevolata in ambito europeo, nazionale e regionale
Warrant Group offre il proprio servizio proprio servizio qualificato di assistenza alla presentazione e rendicontazione delle richieste di contributo agli enti (nazionali, regionali e comunitari) che promuovono strumenti di finanza agevolata volti ad incentivare e sostenere la realizzazione di progetti comuni di rete e più in generale del Contratto di rete.
- Assistenza nell'eventuale fase di sottoscrizione del Contratto di Rete e dei relativi adempimenti
- Servizio di Manager di rete.
2. Il quadro normativo del contratto di rete.
A partire dalla sua introduzione avvenuta con l'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, dopo le sostanziali modifiche apportate dall'art. 42 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010) e il via libera dalla Commissione Europea nel gennaio 2011, il contratto di rete fra imprese è attualmente argomento di forte interesse. Sulla materia è già intervenuta l'Agenzia delle entrate con proprie circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 15/E del 14 aprile 2011; da richiamare anche il D.M. Economia e Finanze del 25 febbraio 2011, con il quale sono stati individuati i requisiti degli organismi che asseverano il programma comune di rete ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 42 del D.L. n. 78. Richiamando brevemente le tipicità del contratto di rete, nel testo normativo vigente “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare
in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole
parti o fasi dello stesso”.
3. Il programma comune di rete.
Il comma 2-quater dell'articolo 42 del D.L. n. 78 stabilisce che il programma comune di rete deve essere “preventivamente asseverato” da parte di “organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
L'asseverazione del programma comune di rete comporta la verifica preventiva da parte degli organismi abilitati della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di
partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. Si tratta degli elementi e dei requisiti previsti dal comma 4-ter dell'articolo 3 del D.L. n. 5.
Vediamo nel dettaglio quali sono gli elementi distintivi previsti dal testo di legge oggi vigente. Il contratto può essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
- d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali concomunione di scopo;
- e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
- f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
Richiamati gli elementi distintivi di legge, cerchiamo di tracciare un quadro d'insieme che sia utile nel definire il programma comune di rete. Le reti sono forme organizzative in cui la co-produzione di valore viene assunta come progetto condiviso (programma comune di rete), da parte di un insieme di imprese che apportano risorse complementari. Si tratta di mettere in rapporto imprese diverse e dare luogo al valore co-prodotto (Cfr. M. PORTER E M. KRAMER, Harward Business Review, gen.-feb. 2011) per tracciare una via di co-innovazione tra imprese che sono in grado di riconoscere ed apprezzare le proprie differenze complementari. Per fare questo occorre che sia definito un “piano”, un programma comune di rete generato da un'idea motrice grazie alla quale la rete nasce e si sviluppa. L'idea motrice consente ai singoli partecipanti di “specializzarsi” reciprocamente, di “condividere le conoscenze”, di “co-innovare” grazie alle competenze di ciascuno distribuendo l'investimento e il rischio tra i soggetti partecipanti, di “allargare” la possibilità che una buona idea sia trasferita da un luogo ad un altro, verso un altro settore, verso un'altra applicazione, di “moltiplicare” il valore grazie a risorse connettive più estese ed efficaci di quelle disponibili per la singola impresa.
È necessario richiamare l'aspetto innovativo che caratterizza la cooperazione in rete, dunque quali nuove opportunità di sviluppo devono essere alla base del programma comune di rete. Tale forma di
cooperazione è oggi più che mai funzionale alle imprese leader di filiera, agli innovatori radicali che propongono idee motrici, ai territori che cercano di riposizionarsi in modo riconoscibile a livello globale. È da notare come il cooperare in rete agisca su diversi campi di innovazione, fondamentali per l'incremento della capacità competitiva dell'impresa. Sono a tal proposito da richiamare sia l'upgrading del valore qualità del prodotto-servizio offerto al cliente, sia l'effetto moltiplicatore che si genera mettendo a fattor comune competenze e risorse complementari. La rete offre inoltre il vantaggio di poter incrementare l'investimento in asset immateriali grazie alla condivisione del rischio. È inoltre favorito lo sviluppo di innovazioni di tipo organizzativo, perseguendo nuovi modelli per lo sviluppo delle reti nelle relazioni con le altre imprese, con il mercato e con altri soggetti(sistema bancario, istituzioni, ecc.).
Il programma comune di rete dovrà necessariamente avere una sua connotazione innovativa; l'idea motrice, per potersi sviluppare e generare valore, necessita di una definizione dei tempi di realizzazione, dei ruoli dei singoli, della definizione di regole e delle necessarie risorse finanziarie.
Il programma comune di rete dovrà quindi presentare i seguenti
elementi distintivi:
- definizione puntuale degli obiettivi intermedi e obiettivi finali. Occorrerà definire un piano di lavoro, presentando le risorse umane e tecniche utilizzate, prevedere una lista dei risultati del programma in relazione agli eventi ed alle fasi previste;
- tempi di esecuzione;
- ruoli specifici dei singoli partecipanti alla rete in termini di apporti (attività) per il raggiungimento degli obiettivi di programma e ruoli generali dei singoli soggetti in quanto appartenenti all'entità “Rete”. Tutto ciò richiede un opportuno assetto organizzativo. L'organizzazione a rete prevede una collaborazione durevole tra soggetti diversi. Occorre dunque che vi sia il mantenimento tra i “nodi” di un legame abbastanza forte, tale da consentire a ciascuno di essi di utilizzare la conoscenza degli altri in modo da pensare ed agire come parte di un sistema più grande. Essere in rete significa accettare una situazione di “interdipendenza”, per questo serve un'organizzazione che consenta di accettare il rischio. Significa inoltre stabilire opportuni meccanismi che garantiscono fiducia e garanzia reciproca, un'efficace gestione della logistica (i nodi possono essere fisicamente molto distanti tra loro), ed un'opportuna modalità di comunicazione. In concreto, si tratta di definire una proposta gestionale, con una chiara descrizione della struttura organizzativa del partenariato, un profilo dei soggetti proponenti e loro esperienza nelle attività del programma e la definizione di un piano di management;
- definizione del piano finanziario di programma in capo a ciascun partecipante, ove siano definiti gli apporti di ciascuno in base alle attività ed ai ruoli previsti e le modalità di gestione e di utilizzo del fondo patrimoniale comune;
- tutela e modalità di valorizzazione del patrimonio comune funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Ciò significa individuare gli opportuni strumenti che consentano di porre a fattor comune elementi che ciascun componente della rete mette al servizio degli altri per il raggiungimento degli obiettivi finali del programma, quali: conoscenze specifiche di settore, knowhow, brevetti, licenze, persone, idee, mercati, clienti. È importante prevedere anche una definizione di un accordo relativo alla proprietà ed all'utilizzo dei risultati del programma;
- definizione di opportuni meccanismi di controllo e verifica periodica dei risultati raggiunti. In particolare occorrerà identificare analisi e modalità di gestione dei rischi e delle criticità del programma;
- definizione qualitativa e quantitativa dei benefici attesi dalla realizzazione del programma comune di rete. Ciò significa fornire una chiara indicazione del valore che verrà co-prodotto, con l'indicazioni dei vantaggi competitivi ottenibili sul mercato, la redditività attesa dell'investimento e l'analisi dei fattori di rischio;
- modalità e ipotesi di recesso e di ingresso di nuovi partner nell'iniziativa (la rete è da considerare un sistema aperto).
4. Le agevolazioni fiscali.
L'agevolazione consiste in una sospensione d'imposta della quota degli utili dell'esercizio destinata, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. La quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e concorre a formare il reddito solo se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio ovvero viene meno l'adesione al contratto di rete.
L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di Euro 1.000.000,00.
Modalità di fruizione
Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio di ciascun anno, le imprese interessate devono presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate comunicherà, con appositi provvedimenti, la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante per ciascuna annualità calcolata attraverso il metodo del riparto delle risorse disponibili che ammontano a 48 milioni di euro di cui 20 milioni per il 2011 e 28 suddivise fra il 2012 e il 2013.
L'agevolazione può essere fruita solo con il versamento del saldo delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) dovute per il periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti.
5. I controlli fiscali sulle reti.
L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. La previsione, contenuta nell'art. 42, comma 2-quater del D.L. n. 78, è precisata all'art. 6 del D.M. 25 febbraio 2011, nel quale si esplicita che l'attività di controllo è sia di natura formale, sia di natura sostanziale anche in base alla vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione.
La nozione di “vigilanza”, distinta da quella di mera verifica e quindi tendente ad affidare all'Agenzia delle Entrate uno specifico potere di valutazione non esaurito dalla mera verifica della corrispondenza fra progetto asseverato e investimenti effettuati, lascia aperte almeno due questioni: a) potrà spettare in concreto al contribuente la prova dell'inerenza degli investimenti in rapporto ai piani di sviluppo industriale e alla generazione di ricavi; b) alla materia dei contratti di rete potranno essere applicate le previsioni antielusive di cui all'art. 37-bis, D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, in base al quale “1. Sono in opponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione”.