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Codice della Crisi d’Impresa: correttivi auspicati su tempi e modi; effetto COVID solo temporaneo?
Come oramai ventilato da più fronti e confermato da commissione appositamente istituita per validare modi e tempi, pare che sia ragionevole pensare che le scadenze di settembre e le regole così come oggi definite possano trovare variazione a breve, ma la crisi di un'impresa prescinde dall’ entrata in vigore o meno del codice.
Sono oramai anni che l'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa, in attuazione della l. n. 155/2017, dovrebbe portare le aziende a dotarsi di procedure tali garantire la prevenzione di situazioni di crisi.
Già dal 12 gennaio 2019, però, l’art. 2086 del Codice Civile impone all’imprenditore di dotarsi di un assetto amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
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Con l'emergenza dell'ultimo biennio la definitiva entrata in vigore della riforma sta subendo proroghe finalizzate a consentire un miglior allineamento con la effettiva situazione delle imprese che in questi mesi hanno vissuto stravolgimenti rispetto agli standard che fino a fine 2019 era possibile classificare.
È assolutamente indispensabile che, anche in considerazione delle modifiche temporali e, forse anche di carattere sostanziale, le aziende affrontino l'argomento ed i passaggi necessari per prevedere, anticipare e prevenire possibili situazioni di crisi che potrebbero verificarsi a prescindere dall'entrata in vigore o meno del Codice.
Le misure straordinarie messe in atto durante questi mesi hanno infatti provocato un generale incremento dell'indebitamento finanziario ed un “rallentamento” dei carichi pregressi che potrebbero erroneamente far pensare ad una capacità di generare flussi adeguati più che sufficiente per il futuro.
La misurazione puntuale dei carichi finanziari previsti a partire dal secondo semestre 2021 (o da inizio 2022) unita alle previsioni sui flussi in entrata (per quanto pianificabili) sono passaggi obbligati per poter affrontare i prossimi esercizi con la consapevolezza e successiva collaborazione degli interlocutori finanziari che in questi anni hanno supportato le imprese a fronte di impegni certi, ancorché posticipati da sospensioni e preammortamenti.
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