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Cessione e sconto, nuovi limiti dal 2022
Articolo de Il Sole 24 Ore, del 26 gennaio 2021, NORME E TRIBUTI, p. 32, di Luca De Stefani
Per le spese sostenute nel 2022 per il bonus facciate e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio non sarà possibile effettuare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. L’articolo 121, comma 7-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, infatti, ha limitato la proroga di questa opzione solo «ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119» del Dl 34/2020. L’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dei crediti generati dalle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 potrà essere effettuata anche dai soggetti che sosterranno nel 2022, le «spese per gli interventi individuati dall’articolo 119» del Dl 34/2020, cioè per l’ecobonus, il sismabonus, il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Non è chiaro se questi interventi debbano per forza essere agevolati con il superbonus del 110% ovvero, come si ritiene, se sia sufficiente che siano agevolati con le percentuali ordinarie, rispettivamente del 50-65-70-75-80-85%, del 50-70-75-80-85%, del 50% e del 50 per cento.
Limitando la suddetta opzione di cessione o sconto ai soli crediti generati nel 2022 «per gli interventi individuati dall’articolo 119», risulta quindi esclusa l’opzione per i soggetti che sosterranno nel 2022 spese per i seguenti interventi (per i quali, invece, l’opzione è possibile per le spese sostenute nel 2020 e 2021): per il recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir ; per gli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro 18 mesi dalla fine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile e che hanno diritto alla detrazione del 50%; per il bonus facciate (detrazione Irpef e Ires del 90%, in 10 anni). Non è prevista nessuna possibilità di opzione, invece, per le spese sostenute nei primi 6 mesi del 2023 dagli Iacp. Per il 2022, in conclusione, solo gli «interventi individuati dall’articolo 119» del Dl 34/2020 potranno essere interessati dalla cessione del credito e dallo sconto in fattura.