Bonus pubblicità: la Presidenza del Consiglio dei Ministri anticipa i contenuti del Decreto attuativo

6 Dicembre 2017

Lo scorso 24 Novembre sono stati pubblicati, sulla pagina web del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli attesi chiarimenti sul bonus pubblicità, necessari per fornire un quadro chiaro e dettagliato su come funzionerà il credito d'imposta, consentendo a tutti gli interessati di assumere le conseguenti decisioni di investimento anche per il corrente anno, sfruttando le risorse specificamente messe a disposizione per gli investimenti 2017.

I chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito anticipano i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione. Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia, stabilirà infatti termini e modalità di attuazione del credito d'imposta e individuerà gli investimenti ammissibili all'agevolazione, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo e la documentazione richiesta.

Gli incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali sono stati introdotti con l'art. 57-bis della cd “Manovrina 2017” (D.L. 50/2017) in sede di conversione in legge con modificazioni, insieme a misure di sostegno alle imprese editoriali. È successivamente intervenuto il Decreto Legge 16 Ottobre 2017, n. 148 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili - (GU n. 242 del 16-10-2017), cd. Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018. La relativa legge di conversione n. 172 del 4 Dicembre 2017, approdata in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 Dicembre 2017, ha implementato la disciplina del credito d'imposta con riferimento ai soggetti beneficiari e alle testate on line.

Le risorse finanziarie complessivamente stanziate per il 2018 ammontano a 62,5 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro la spesa autorizzata per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 Giugno 2017 al 31 Dicembre 2017. Per le altre annualità, il limite massimo di spesa dovrà essere stabilito ogni anno con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Beneficiari

Possono accedere all'agevolazione le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Costi eleggibili

E' agevolato l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on line, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 Febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi.

L'effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Agevolazione

Il bonus si configura quale credito d'imposta utilizzabile in compensazione, previa istanza da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai fini della prima applicazione del bonus per l'anno 2017, come specificato dal Decreto Legge 16 Ottobre 2017, n. 148 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, nazionale e locale, anche online, effettuati dal 24 Giugno 2017 al 31 Dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. L'applicazione dell'incentivo nel 2017 è pertanto parziale, perché non riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

A decorrere dall'anno 2018, l'agevolazione è riconosciuta sugli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica nazionale e locale, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Il parametro storico di riferimento deve essere considerato in relazione al costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell'anno precedente; per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra, non il singolo giornale o la singola emittente.

L'incentivo è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati; sale al 90% nel caso di microimprese, PMI e start up innovative.

Qualora il credito d'imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e necessiti, pertanto, ai fini della liquidazione, dell'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 Novembre 2012, n. 190.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Domanda

Non è previsto un click day. Per accedere all'incentivo occorrerà presentare la domanda nella forma di una comunicazione telematica su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, usufruendo di una finestra temporale ampia in fase di definizione (plausibilmente dal 1° Marzo al 31 marzo di ciascun anno).

Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Nel caso in cui sia accertato che l'ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell'anno successivo.

Contattaci per maggiori informazioni