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Bonus Investimenti 2025: Credito d’Imposta ZES UNICA per il Mezzogiorno e ZLS per il Centro-Nord
Credito d'imposta ZES UNICA 2025
Dopo il successo del Credito d’imposta ZES UNICA 2024, per cui sono stati concessi incentivi pari al 100% dell’importo richiesto (2.336.465.840 euro), è ora operativa l’edizione 2025.
La Legge di Bilancio 2025 ha, infatti, esteso l’agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine una dotazione di 2,2 miliardi di euro. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 ha approvato i modelli di comunicazione per l’accesso all’incentivo.
Nelle istruzioni è stato chiarito che la decorrenza degli investimenti è fissata al 1° gennaio 2025 (nella Legge di Bilancio 2025 era riportato anche il termine del 16 novembre 2024, evidentemente frutto di un refuso) e che sono agevolabili anche investimenti oggetto dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti antecedenti, ed in particolare a decorrere dal 20 settembre 2023.
É agevolabile l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il progetto deve contemplare l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, ossia creazione di un nuovo stabilimento; ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente; diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento esistente.
L’agevolazione, che si attesta con un’intensità dal 15% al 70%, è diversificata in ragione della dimensione dell’impresa e della geografia del progetto, secondo lo schema che segue:
1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro;
3) Investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione Giusta.
Per i grandi progetti di investimento, l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto».
In caso di cumulo con altri incentivi, occorre ricordare che il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili attraverso risorse proprie, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
Poiché l’agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento (tipicamente quella relativa al Credito d’imposta ZES UNICA), il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti.
Il credito d’imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE.
Le imprese interessate dovranno comunicare preventivamente all’Agenzia delle entrate, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare a consuntivo, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione.
Credito d'imposta ZES UNICA 2024 - Agricoltura
L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES UNICA.
Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, è risultato pari a 58.076.860 euro, a fronte di 102.795.026 euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 20152/2025 del 27 gennaio 2025 si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.
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Credito d'imposta ZLS 2025
Nell’ambito dell’iter di conversione in legge del Decreto Milleproroghe, è stata introdotta l’attesa proroga del Credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone del Centro Nord Italia ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) , del TFUE, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-202.
Grazie ad uno stanziamento di 80 milioni di euro, infatti, l’articolo 3 del D.L. 202/2024 ripropone il credito d’imposta ZLS a copertura degli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025.
Le imprese dovranno presentare domanda preliminare di accesso al contributo tra il 22 maggio ed il 23 giugno 2025; successivamente, occorrerà confermare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025, inviando una comunicazione a consuntivo tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025.
Credito d'imposta ZLS 2024
L’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle ZLS e, in particolare:
- nella ZLS Veneto - Porto di Venezia-Rodigino, istituita con DPCM del 5 ottobre 2022;
- nella ZLS Emilia-Romagna, istituita con DPCM del 10 ottobre 2024;
- nella ZLS - Porto e Retroporto di Genova, il cui DPCM di nomina del Comitato di indirizzo è entrato in vigore il 12 novembre 2024.
Secondo il Provvedimento di Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2025, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili. Pertanto, con il citato provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.
Con Risoluzione 10/E del 6 febbraio 2025, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il codice tributo “7038” denominato “Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”.
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Credito d'imposta Sud 2016-2023
Agenzia delle Entrate è intervenuta anche con riferimento al previgente Credito d’imposta Mezzogiorno, che agevolava investimenti sino al 2023. In particolare, con la risposta 37 del 18 febbraio 2025, viene illustrata la modalità di correzione degli importi del beneficio, a fronte della rideterminazione del Credito d’imposta a causa di cessione dei beni agevolati nel periodo quinquennale di sorveglianza. Non essendo più possibile presentare ad Agenzia il modello di rettifica della comunicazione a suo tempo inviata, tramite il software per l’accesso alla misura, è possibile intervenire direttamente con dichiarazione integrativa del modello trasmesso nell’anno di concessione del bonus.
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