Beni strumentali SUD, ZES e ZLS: nuovi termini per ottenere i crediti d’imposta

6 Luglio 2023

Con l’ultima manovra finanziaria sono stati prorogati al 2023 i Crediti d’imposta sugli investimenti in beni strumentali effettuati nelle Regioni del Mezzogiorno, nelle Zone economiche speciali (ZES) e nelle zone logistiche semplificate (ZLS) che, altrimenti, sarebbero cessati al 31 dicembre 2022; sino a qualche settimana fa, tuttavia, non era possibile inviare l’istanza per richiedere l’agevolazione per gli investimenti 2023.

Più in dettaglio, si tratta delle agevolazioni che traggono origine dal Credito d’imposta SUD. La Legge di Stabilità 2016 e ss.mm.ii. ha, infatti, introdotto il Credito di imposta per il Mezzogiorno sino al 45% (per progetti di investimento iniziale sino a 15 milioni) per investimenti in macchinari, impianti, attrezzature avviati e realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Nel corso degli anni, l’agevolazione è stata estesa, con caratteristiche peculiari, alle ZES e alle ZLS, nell’ambito delle quali sono agevolabili, altresì, gli immobili strumentali con l’intensità incentivante riportata, qui di seguito, in tabella.


Tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto. Poiché l’agevolazione dal 1° marzo 2017 è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.


DUE MODELLI DI ISTANZA PER OGNI AGEVOLAZIONE

Con il Provvedimento del Direttore di Agenzia delle Entrate 1° giugno u.s. è stato approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei Crediti d’imposta 2023, unitamente alla fissazione di nuovi termini. 

Il nuovo modello deve essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del Credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da destinare a strutture produttive localizzate: 

  1. nelle regioni Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022; 
  2. nelle Zone Economiche Speciali (ZES), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, come individuate dalla Carta; 
  3. nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta.


I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 continuano, invece, ad utilizzare il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.

Pertanto, a fronte di un unico progetto di investimento articolato su più annualità, occorrerà inviare due modelli distinti (uno per gli investimenti sino al 2022, uno per gli investimenti 2023), facendo tuttavia attenzione a non superare, complessivamente, i massimali di investimento ammessi.



TERMINI PER L’INVIO DELL’ISTANZA 

L’istanza per gli investimenti sostenuti nel 2023, ex art. 109 TUIR, deve essere inviata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni.

L’istanza per gli investimenti realizzati entro il 2022 deve essere inviata entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Decorso tale termine non sarà più possibile presentare comunicazioni relative agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022.



CREDITO DI IMPOSTA ZES: L’AGEVOLAZIONE DEI BENI IMMOBILI 

L'articolo 5, comma 2 del D.L. 91/2017, in relazione agli investimenti realizzati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) ha riconosciuto il bonus Mezzogiorno in misura potenziata sino al 45% (per progetti di investimento iniziale sino a 100 milioni) per gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature e, dal 1° giugno 2021, immobili. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Credito d’imposta Mezzogiorno.

L’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono le singole ZES è rinvenibile sul sito internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/. Il Credito d’imposta ZES si applica agli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale. 


Con riferimento all’ammissibilità degli immobili ai fini del Credito d’imposta ZES, si ricorda che:

  • nella versione in vigore dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2022, la disciplina disponeva che: «[i]n relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti»;
  • con effetti a decorrere dal 1° maggio 2022 fino al 31 dicembre 2023, invece: «Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti».

Al riguardo, sono intervenuti recentemente molteplici chiarimenti, sia di Agenzia delle Entrate che ministeriali.

Con la Risposta n. 352 del 20 giugno 2023, Agenzia delle Entrate ricorda che, con la risposta all’interpello n.  519 del 2022 (che rinvia, a sua volta, alla precedente Risposta n. 404 del 2020) è stato chiarito che la cessione del bene agevolabile in base allo schema contrattuale del ''sale and lease back'' non è assimilabile ad una vera e propria cessione dell'immobile, con la conseguenza che l'operazione non rappresenta una causa di decadenza dall'agevolazione in esame. Il comma 105 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 stabilisce, in particolare, che ''se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti''. Secondo Agenzia delle Entrate, lo schema del contratto di ''Sale and lease back'' non costituisce un'ipotesi di rideterminazione del credito d'imposta.

Agenzia delle Entrate invita, inoltre, alla verifica della sussistenza, in capo all'Immobile, di  tutte le condizioni affinché questo sia ricompreso tra i beni agevolabili, con specifico riferimento al requisito della ''novità'' (cfr. Risposta n. 310 del 2023).

La Risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze al Question Time in Commissione VI alla Camera del 31 maggio inerisce proprio a tale requisito. Il Ministero, in particolare, ha esplicitato che non è possibile disapplicare il requisito della novità degli immobili senza un’apposita modifica normativa, in ipotesi di investimenti in immobili strumentali effettuati nelle ZES.
La disciplina del credito d’imposta ZES non prevede, infatti, esplicite eccezioni che possano “disattivare” l’applicazione del requisito della novità degli asset oggetto degli investimenti, stante il rinvio alla disciplina del Credito d’imposta per il Mezzogiorno che prevede che il bene acquisito debba essere nuovo. In altri termini, il contesto normativo è permeato dal predicato della novità.



CREDITO D’IMPOSTA ZLS: IL CODICE TRIBUTO PER LA FRUIZIONE

La Risoluzione 25/2023 di Agenzia delle Entrate adottata il 24 maggio 2023, ha reso operativo il codice tributo (“6859”) per l’utilizzo in compensazione del Credito d’imposta ZLS. Si ricorda che, al momento, è possibile presentare istanza solo per gli investimenti decorrenti dal 5 ottobre 2022, data di istituzione della ZLS relativa alla regione Veneto, ossia l’unica ufficialmente istituita.

L’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della Legge di Bilancio 2018, prevede benefici fiscali, altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano in una Zona Logistica Semplificata. In particolare, il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire di alcune delle opportunità previste per le ZES limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Credito d’imposta ZLS sino al 30% (per progetti di investimento iniziale sino a 100 milioni) agevola gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature ed immobili nelle zone logistiche semplificate. L’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono le singole ZLS è rinvenibile (successivamente alla loro istituzione) al seguente riferimento www.agenziacoesione.gov.it/zls-zone-logistiche-semplificate/ disponibile sul sito internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. La presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in ogni ZLS è consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.


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