Bando ISI INAIL 2020: l’11 novembre il click day per l’invio delle domande

30 Settembre 2021


La domanda compilata e registrata in modalità telematica, secondo la tabella temporale pubblicata il 30 settembre sul sito dell’Inail, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico il prossimo 11 novembre. Lo scorso 14 settembre invece sono state pubblicate le regole di invio della domanda on line.

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno poi essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Nelle regole di invio della domanda recentemente pubblicate, è previsto il divieto di utilizzare strumenti automatici di invio e di aprire più di una sessione con le medesime credenziali, al fine di ottimizzare la procedura. Per quanto sia encomiabile il tentativo di perfezionare il procedimento agevolativo, a parere di chi scrive, occorrerebbe superare il meccanismo del click day che, in tutti gli anni di vigenza, ha sistematicamente palesato le criticità tecniche correlate a tale operatività, in virtù dei sovraccarichi. Appare, inoltre, iniquo che vengano premiate le performance dei sistemi informatici, le connessioni internet più veloci ed i cliccatori più scaltri, in luogo delle progettualità più meritevoli.
Si ricorda che l’Avviso ha il fondamentale obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; queste ultime destinatarie dell’iniziativa ISI agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio u.s.


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Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

  • Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2) Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – 96,2 milioni di euro, suddivisi in 94,2 milioni per i progetti di investimento e 2 milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
  • Asse di finanziamento 2 - Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - 45 milioni di euro;
  • Asse di finanziamento 3 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - 60 milioni di euro
  • Asse di finanziamento 4 - Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - 10 milioni di euro per progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori della pesca e della fabbricazione mobili (Ateco 2007 A03.1, C31).

Si ricorda che le spese agevolabili con il bando ISI INAIL devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 15 luglio di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.

Per gli Assi 1, 2 e 3, il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 Euro. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.


Per i progetti di cui all’asse 4 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di 2.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Il beneficio, concedibile ai sensi dei regolamenti de minimis (UE) n.1407/2013, (UE) n.1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 e (UE) n.717/2014, non è cumulabile con altri aiuti di Stato, anche a titolo de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili.

Un’unica deroga è ammessa per gli interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 29 marzo 2004, n.102 e quelli previsti da disposizioni analoghe.

A mero titolo esemplificativo, non è ammessa la cumulabilità con la Sabatini e con il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno/ZES/SISMA.

L’Avviso pubblico ISI 2020 ammette, invece, la possibilità di ottenere ulteriori agevolazioni fiscali che non siano Aiuti di Stato per il medesimo progetto oggetto del finanziamento ISI, quali ad esempio il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ordinari o 4.0 di cui alla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, commi 1051 ss.)

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