Ancora in tema di Crisi d'Impresa: il D.L. 118/2021

21 Ottobre 2021


Abbiamo avuto occasione più volte di accennare al tema della Crisi d’Impresa e alla necessità (di fatto un obbligo) che le imprese prevengano situazioni di squilibrio economico-finanziario adottando un approccio prospettico, cd. Forward-looking (si veda news dell’8 Settembre c.a.).

L’emergenza pandemica, se da un lato ha imposto il rimando ad un momento più propizio dell’entrata in vigore della seconda parte del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (la prima parte è già in vigore da tempo, ricordiamo soprattutto l’attuale formulazione dell’Art. 2086 c.c.), dall’altro lato ha indotto l’Esecutivo ad introdurre nuovi strumenti di prevenzione della crisi d’impresa, con l’emanazione del D.L. 118 del 24 Agosto 2021 e del Decreto Dirigenziale del 28 Settembre 2021 del Ministero della Giustizia.

L’obiettivo è quello di fornire alle imprese nuovi strumenti per prevenire, affrontare e risolvere quelle situazioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario che, pur rivelando segnali di crisi, appaiono comunque reversibili.

Il sistema ruota attorno al procedimento di cd. “Composizione Negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, cui si dà avvio tramite una Piattaforma Telematica Nazionale istituita presso le Camere di Commercio, e che vede coinvolti i seguenti soggetti:

  • L’Imprenditore, che dà avvio al procedimento con l’accesso in piattaforma
  • L’Esperto, figura inserita in apposito elenco  tenuto presso le Camere di Commercio, che ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati al superamento dello stato di crisi

Il Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 Settembre 2021, prevede poi la possibilità per l’imprenditore di avvalersi di consulenti, che possono accedere alla piattaforma e partecipare all’incontro davanti all’Esperto.


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Qui entra in gioco l’importanza di farsi assistere da un advisor finanziario qualificato già nella fase iniziale del processo, rappresentata da un test pratico che sarà disponibile online, una sorta di “autodiagnosi” dell’imprenditore che muove dall’analisi del debito da ristrutturare e dei flussi annui a servizio del debito, al fine di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento senza dover predisporre un vero e proprio piano di risanamento dell’impresa.

Ove sia necessario predisporre il piano di risanamento, allora è plausibile che, oltre all’imprenditore e all’Esperto, i soggetti coinvolti siano:

  • Organo di controllo/Revisore (se esistente)
  • Advisor Finanziario
  • Commercialista
  • Avvocato

Ciò in quanto il piano deve prevedere interventi di tipo non solo finanziario, ma anche organizzativo, contabile, strategico, fiscale e legale, che impongono la presenza di un team di lavoro con diverse competenze.

La ratio dell’intero impianto normativo è sempre quella di prevenire situazioni di crisi: pertanto, una corretta pianificazione economico-finanziaria consente di anticipare eventuali squilibri ed è lo strumento da utilizzare quotidianamente, soprattutto quando l’impresa “naviga in buone acque”.


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