Al via le istanze per il Credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate

4 Maggio 2023

Analogamente alle Zone Economiche Speciali (ZES) da istituirsi nelle Regioni “meno sviluppate” ed “in transizione”, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo anche nelle Regioni più sviluppate, mediante la possibilità di istituire Zone Logistiche Semplificate (ZLS) che includano almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). 

Alle ZLS sono applicate condizioni speciali. Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le imprese già operative e quelle che si insediano nelle ZLS beneficiano delle procedure semplificate e dei regimi procedimentali speciali operanti per le Zone Economiche Speciali, nonché, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e salvo il regime previsto nei casi di istituzione nella medesima regione di una seconda ZLS, delle misure di agevolazione fiscale previste per le ZES, quale il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.


Porto di Venezia-Rodigino: Prima ZLS ufficializzata in Italia  

Le Zone Logistiche Semplificate sono istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. La prima Zona Logistica Semplificata ufficializzata in Italia è quella di Porto di Venezia-Rodigino.  Il percorso volto all’istituzione della ZLS ha coinvolto Regione, Comuni sul cui territorio la ZLS ricade, Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, Autorità Portuale, Città metropolitana di Venezia, Provincia di Rovigo, principali associazioni di categoria e associazioni sindacali attive sul territorio.
Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha accolto con estremo entusiasmo ed orgoglio la firma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 5 ottobre che istituisce la Zona Logistica Semplificata per il Veneto: “La firma del decreto governativo istitutivo della Zona Logistica Semplificata per il Veneto apre una grande occasione di rilancio dei territori che siamo pronti a sfruttare. Si tratta di un’area di 4.681,21 ettari, tra aree portuali, retroportuali e aree di sviluppo industriale, che coinvolge, oltre ai Comuni di Venezia e Rovigo, 17 Comuni Polesani e che ha il proprio baricentro nel Porto di Venezia e Chioggia”. Si tratta del risultato finale di un percorso iniziato oltre due anni fa e che giunge in un momento congiunturale cruciale. Secondo le stime regionali, la ZLS Porto di Venezia – Rodigino rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo della Regione: in dieci anni può produrre investimenti economici pari a 2,4 miliardi di euro, un aumento di 177.000 posti di lavoro, un incremento dell’export del 40% e dell’8,4% del traffico portuale.

L’avvio della piena operatività della ZLS è subordinato all’adozione di un DPCM volto a disciplinare le modalità organizzative di funzionamento della ZLS medesima. Successivamente si procederà alla nomina del Comitato di Indirizzo che costituisce l’organo di indirizzo politico-amministrativo della ZLS.


Il Credito d’Imposta ZLS 

L’istituzione delle ZLS consente alle imprese che effettuano investimenti in strutture produttive ubicate nelle relative aree, di accedere al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ZLS ex art. 1, commi da 61 a 65-bis, della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) e successive modificazioni, secondo le procedure stabilite con Provvedimento di Agenzia delle Entrate n.253453/2022 dello scorso 30 giugno, aggiornato il 20 marzo 2023
Con riferimento alle Zone Logistiche Semplificate, la Legge di Bilancio 2018 prevede infatti benefici fiscali, altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano in una ZLS. In particolare, il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire di alcune delle opportunità previste per le ZES limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in ogni ZLS è consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata. Lo scorso 20 marzo è stato reso operativo il Credito d’imposta ZLS per gli investimenti realizzati nel 2022, a partire dal 5 ottobre 2022, data di istituzione della ZLS relativa alla Regione Veneto. In particolare, è intervenuto un aggiornamento del software per l’invio della Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta: con la Versione 3.6.0  del 20/03/2023, è stata ammessa la possibilità di comunicare gli investimenti al fine di ottenere l’autorizzazione alla fruizione per il relativo beneficio da parte di Agenzia delle Entrate.

Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sarà istituito il relativo codice tributo da indicare nel modello F24 e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
Con il citato Provvedimento direttoriale di Agenzia delle Entrate dello scorso 30 giugno è stato introdotto un nuovo modello di Comunicazione per la fruizione del nuovo Credito d’imposta ZLS, ZES, SISMA, Mezzogiorno. L’accesso a tutti i regimi in parola è, infatti, condizionato ad una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, chiamata ad autorizzare la fruizione. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dall’anno di effettuazione dell’investimento, decorsi 5 giorni dall’autorizzazione alla fruizione, previo sostenimento del costo agevolato. 


Beni Strumentali: Credito ZLS, Credito ZES, Credito SUD

Più in dettaglio, il nuovo modello di comunicazione delle istanze, può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono investire in progetti di investimento iniziale (ossia creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, investimenti a favore di una nuova attività economica), in relazione a strutture produttive ubicate nelle seguenti aree:

  • Zone Logistiche Semplificate: per l’accesso all’agevolazione è necessario che l’investimento sostenuto dall’impresa sia localizzato all’interno delle particelle catastali individuate dal Piano di sviluppo strategico della ZLS. L’elenco completo delle particelle è consultabile sul portale dell’Agenzia per la Coesione territoriale (www.agenziacoesione.gov.it/zls-zone-logistiche-semplificate/).

E’ previsto un Credito d’imposta ZLS sino al 30% (per progetti di investimento iniziale sino a 100 milioni ciascuno) per gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature ed immobili, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della Zona logistica semplificata.

  • Regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).  E’ attivo il Credito d’imposta Mezzogiorno sino al 45% (per progetti di investimento iniziale sino a 15 milioni ciascuno) per investimenti in macchinari, impianti, attrezzature avviati e realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2023.
  • Zone Economiche Speciali; l’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono le singole ZES è rinvenibile al seguente riferimento www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/ disponibile sul sito internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. E’ attivo il Credito d’imposta ZES sino al 45% (per progetti di investimento iniziale sino a 50 milioni e, dal 1° giugno 2021, 100 milioni ciascuno) per gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature ed immobili, avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della Zona Economica Speciale ed entro il 31 dicembre 2023. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Credito d’imposta Mezzogiorno. Si segnala che l’agevolabilità degli immobili decorre dal secondo semestre 2021. Più in dettaglio, in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 57, comma 1, lettera b), numero 4) del D.L. 77/2021 «Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.» Per effetto delle modifiche successivamente introdotte dall'articolo 37 del D.L. 36/2022, a partire dal 1° maggio 2022, «Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti». 

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'incentivo, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà. Per i crediti d'imposta ZES e ZLS sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura.
Come anticipato, il 20 marzo u.s. è stato pubblicato un nuovo modello di Comunicazione per la fruizione del Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate, unitamente alle istruzioni. L’aggiornamento è volto a ricomprendere il “Noleggio unità da diporto” nel rigo B2 del quadro B, per le imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d’imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell’ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto.
Stante l’articolata evoluzione normativa, nella tabella qui di seguito riportata, si riepiloga l’intensità incentivante massima applicabile, suddivisa per Regione/Area ed in funzione della dimensione d’impresa.


Secondo quanto riportato nelle istruzioni al modello di Comunicazione, tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto; poiché l’agevolazione dal 1° marzo 2017 è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti. 


Agenzia delle Entrate: gli ultimi chiarimenti

Da ultimo, si segnala che in merito al Credito d’imposta ZES ma, a parere di chi scrive, le medesime considerazioni potranno valere anche per il Credito d’imposta ZLS, la Risposta n. 302 del 21 aprile 2023 specifica che nella nozione di ''acquisizione/acquisto di immobili strumentali'' è compreso anche l'acquisto della “proprietà superficiaria” dell'immobile strumentale al complessivo investimento, nonostante la circostanza che in virtù del predetto istituto la proprietà del suolo rimanga in capo alla Regione. 
Nella recente risposta, Agenzia delle Entrate ha evidenziato come il legislatore, nel definire l'ambito oggettivo del credito d'imposta riservato agli investimenti nelle ZES, utilizzi indistintamente sia il termine di ''acquisto'' che quello più generico di ''acquisizione'' dei beni o degli ''immobili strumentali agli investimenti''. 
Quanto al Credito d'imposta ZES, l'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 91 del 2017, prevede che: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», ossia le disposizioni relative al Credito d’imposta Mezzogiorno. Dato tale richiamo con riferimento al credito d'imposta ZES, ad avviso di Agenzia devono ritenersi validi, ''in quanto compatibili'', i chiarimenti forniti con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.
Nel contesto della disciplina del credito d'imposta per il Mezzogiorno, cui il Credito d’imposta ZES fa espresso richiamo, oltre al medesimo rinvio equivalente all'acquisto o acquisizione dei beni strumentali, è da rilevare come l'agevolazione spetti, ai sensi del comma 99, per ''l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie'', in linea con il consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l'acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di leasing. 
Sempre con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, con la Circolare n. 34/ del 2016 è stato chiarito che, in assenza di ulteriori precisazioni da parte della disposizione di legge riguardanti le modalità di effettuazione degli investimenti, l'agevolazione spetta anche per la realizzazione dei beni in economia o mediante contratto di appalto.
Ciò posto, alla luce delle predette considerazioni circa il riferimento normativo generico alla nozione di ''acquisto'' o ''acquisizione'' del bene (o immobile) strumentale, non si ritiene sussistano motivi ostativi alla possibilità di acquisire, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta ZES, un immobile strumentale in regime di ''proprietà superficiaria''.

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