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Al via gli incentivi con l’entrata in vigore il decreto CER
Il Ministero dell’Ambiente (MASAF), lo scorso 23 gennaio ha pubblicato il Decreto attuativo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), il n. 414 del 7 dicembre 2023, che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso.
Ricordiamo che con il termine CER si intendendo gruppi di soggetti che decidono liberamente di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
Le CER possono essere costituite come associazioni, consorzi, fondazioni di persone, PMI o enti territoriali.
Ma entriamo nel vivo del decreto pubblicato lo scorso 23 gennaio.
La normativa è suddivisa in 4 titoli:
- il Titolo I definisce il campo di applicazione e le principali definizioni riguardanti il Decreto
- il Titolo II contiene le disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili
- il Titolo III contiene le disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale
- il Titolo IV prevede le disposizioni finali
I punti più importanti del Decreto sono rappresentati dal Titolo II e III nei quali vengono dettagliati gli incentivi.
La misura individua due tipologie di benefici, tra loro cumulabili, per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER:
- una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa, ovvero virtualmente consumata dai membri della comunità, per tutto il territorio nazionale (Titolo II)
- ed un contributo a fondo perduto fino al 40% (Titolo III) finanziato con risorse PNRR
Alla tariffa incentivante possono accedere tutte le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER) costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio coerenti e che prevedono, nel caso di imprese, che la partecipazione sia concessa solo alle PMI.
La potenza nominale massima del singolo impianto che accede alla tariffa incentivante, o dell’intervento di potenziamento, non deve essere superiore a 1 MW.
La tariffa incentivante è composta da una parte fissa più una parte variabile.
La parte fissa è individuata in funzione della potenza dell’impianto (60 per impianti di potenza superiori a 600 kW. 70 per impianti di potenza compresa tra 200 kW e 600 kW. 80 per impianti di potenza inferiore a 200 kW).
A tale importo si aggiunge un’eventuale maggiorazione fissa fino a 10€/MWh in base alla localizzazione geografica per tenere conto dei diversi livelli di insolazione.
La parte variabile varia, appunto, in funzione del prezzo di mercato dell’energia.
Possono accedere al contributo a fondo perduto tutte le Comunità Energetiche Rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
I PROGETTI AMMISSIBILI
I progetti ammissibili devono prevedere l’acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, con potenza nominale massima non superiore a 1 MW.
Sono ammissibili le seguenti spese:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
- direzioni lavori, sicurezza;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Le spese di cui alle lettere da 6) a 9) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
Le risorse PNRR sono pari a 2,2 miliardi di euro.
Gli incentivi previsti dal decreto sono cumulabili con:
- i contributi in conto capitale previsti, sempre dallo stesso decreto, per le comunità energetiche costituite in Comuni sotto i 5.000 abitanti, finanziati dal PNRR;
- altri contributi in conto capitale regionali o provinciali.
Entro i successivi trenta giorni saranno approvate dal Ministero, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.
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