Al via la certificazione del credito R&S

21 Giugno 2024

Nel modello, che deve essere firmato digitalmente anche dall’impresa richiedente, il certificatore deve innanzitutto sottoscrivere una dichiarazione di:

  • aver ricevuto l’incarico di redigere la certificazione da parte dell’impresa;
  • essere iscritto all’Albo dei certificatori previsto dall’articolo 2, comma 1, del Dpcm del 15 settembre 2023;
  • non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.


Nel caso di imprese di consulenza/ università o altro ente il legale rappresentante del soggetto giuridico a cui è stato assegnato l’incarico deve anche dichiarare che ogni responsabile tecnico che firma la certificazione è inserito stabilmente presso il soggetto sopra indicato, sussistendo con lo stesso un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c.


A sua volta, il responsabile tecnico che firma la certificazione deve dichiarare di essere competente ed esperto per lo specifico settore o progetto di ricerca e di essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma.


Come si compone la certificazione?

La certificazione si compone di quattro sezioni contenenti molte informazioni, che riguardano le seguenti aree:

  1. Informazioni generali della società;
  2. Descrizione dei progetti;
  3. Determinazione dei costi ammissibili;
  4. Attestazione dei requisiti tecnici delle attività.


Vediamo più da vicino i contenuti di ciascuna sezione:

  1. Informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o di coloro a cui è stata commissionata la ricerca, con i dati relativi al periodo d’imposta del progetto ed i due precedenti (ad esempio, fatturato, spese di ricerca sostenute, numero dipendenti e numero addetti coinvolti nella ricerca, dimensione aziendale, certificazioni Iso, numero di progetti di ricerca, numero ricercatori, brevetti, eccetera). Si tratta di dati qualitativi e quantitativi che attestano che l’impresa soddisfa i requisiti di adeguatezza organizzativa e di competenza rispetto all’attività effettuata o programmata oggetto di certificazione.
  2. Illustrazione del progetto o del sotto-progetto effettuato o in via di esecuzione o da avviare, da chiarire e specificare bene seguendo le indicazioni del modello: ad esempio, settore e ambito del progetto, identificazione del problema da risolvere, determinazione dell'obiettivo, gruppo di lavoro coinvolto, attività e fasi, risultati ottenuti o previsti, eccetera.
  3. Elementi più dettagliati e quantitativi, con le spese del progetto (budget e consuntivo), le spese ammissibili (budget e consuntivo) e il credito «maturato o da maturare» nel quadro RU dal 2015 al 2027, da compilare in modo coerente. Le spese ammissibili vanno anche divise per i diversi regimi agevolativi che si sono succeduti.
  4. Motivazioni tecniche necessarie per qualificare le attività di R&S, innovazione e design: a seconda del tipo di attività, bisogna barrare e compilare le caselle le relative caselle: almeno una con «OA» e tutte quelle con «O», mentre quelle con «F» sono facoltative. Anche per le attività di ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019, il modello richiede di descrivere i requisiti di sistematicità, incertezza, creatività, novità e applicabilità, trasferibilità, riproducibilità mutuati dal Manuale di Frascati (OCSE 2015). 


A proposito di quest’ultimo punto, la scelta operata dal MIMIT rischia di compromettere la certificazione di tante attività di R&S del periodo 2015-2019, in quanto, come noto, la norma pro tempore vigente non richiedeva il soddisfacimento di tali requisiti.



In attesa delle linee guida che dovranno specificare meglio i criteri che il certificatore dovrà adottare per dare le motivazioni tecniche richieste, una parziale deroga alla rigida applicazione dei criteri dettati dal Manuale di Frascati (OCSE 2015) sembra derivare dalla possibilità di rappresentare gli elementi di novità rispetto allo stato dell’arte del settore di riferimento con specifico riguardo ad un bene/servizio/processo, anziché in termini di conoscenza.


Nulla invece è stato fatto per certificare le attività di ideazione estetica e design del periodo 2015-2019 agevolate sulla base della norma (DM 27 maggio 2015) e della consolidata prassi ministeriale e delle Entrate all’epoca vigente. 


L’auspicio è che si possa comunque trovare una soluzione di compromesso al fine di non penalizzare troppo il settore del Made in Italy, così importante per la nostra economia, anche al fine di prevenire l’ennesima impennata dei contenziosi tributari. 

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