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Aiuti di Stato post Covid: incentivi anche alle imprese già in difficoltà nel 2019
Il 29 giugno u.s., la Commissione europea ha adottato una terza modifica al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (C(2020) 4509 final) per sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza determinata dalla pandemia di coronavirus.
Si ricorda che il Temporary framework 2020 non sostituisce, ma si affianca alle altre discipline sugli aiuti di Stato già vigenti e che rimangono pienamente operative nella veste tradizionalmente nota:
- la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "de minimis", di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico;
- il Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER, che dichiara, a date condizioni, alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, esentandole dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE.
Il Quadro temporaneo è stato introdotto dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo u.s. (COM 2020/C 91 I/01), per consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria. Il Temporary Framework è stato integrato il 3 aprile, con la Comunicazione C(2020) 2215 final e ulteriormente modificato ed esteso con la Comunicazione dell'8 maggio (C(2020 3156 final). In ordine alla più recente modifica del 29 giugno, Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza ha dichiarato: "Le microimprese, le piccole imprese e le start-up svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa dell'economia dell'Unione. Esse sono state particolarmente colpite dalla mancanza di liquidità causata dalla pandemia di coronavirus e incontrano difficoltà ancora maggiori ad accedere ai finanziamenti. Oggi abbiamo esteso il quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di potenziare il sostegno alle imprese di questo tipo. Abbiamo inoltre introdotto condizioni che incentivano gli investitori privati a partecipare alle ricapitalizzazioni insieme allo Stato, riducendo in tal modo la necessità di aiuti di Stato e i rischi di distorsioni della concorrenza. Infine, ricordiamo che la concessione degli aiuti di Stato non potrà essere subordinata alla condizione che la produzione o altre attività del beneficiario siano trasferite da uno Stato membro dell'Unione allo Stato membro che concede l'aiuto, in quanto il mercato unico è il nostro bene più importante."
Sostegno alle microimprese e alle piccole imprese, comprese le start-up
L'obiettivo principale del Quadro temporaneo è di fornire un sostegno mirato ad imprese altrimenti sane, che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di coronavirus. In via generale, le imprese già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 non sono pertanto ammissibili agli aiuti a norma del Quadro temporaneo, ma possono beneficiare di aiuti secondo le norme vigenti in materia di aiuti di Stato, in particolare gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione che stabiliscono che le imprese interessate devono definire piani di ristrutturazione solidi per ripristinare la redditività a lungo termine.
Le microimprese e le piccole imprese (i.e. le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro) sono state, tuttavia, duramente impattate dall'attuale pandemia di coronavirus, che ne ha aggravato le disparità nell’accesso ai finanziamenti rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, al punto che un gran numero di microimprese e di piccole imprese potrebbe essere costretta al fallimento. La modifica introdotta offre agli Stati membri la possibilità di adottare, nell’ambito del Quadro, forme di sostegno pubblico a favore di tutte le microimprese e piccole imprese, anche quelle che si trovavano già in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019. Le imprese potranno beneficiare di tali misure a condizione che:
- non siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza,
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio che non sono stati rimborsati
- o non siano soggette a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.
La Commissione ricorda inoltre che tutte le piccole e medie imprese che al 31 dicembre 2019 risultavano operative da meno di tre anni beneficiavano già delle misure di aiuto previste dal Quadro temporaneo, a condizione che non fossero sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza, non dovessero rimborsare aiuti per il salvataggio o non fossero soggette a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.
Incentivi per gli investitori privati a partecipare alle misure di aiuti alla ricapitalizzazione collegate al coronavirus
La Commissione ha, inoltre, adeguato le condizioni relative alle misure di ricapitalizzazione nell'ambito del Quadro temporaneo, per quanto riguarda i casi in cui gli investitori privati contribuiscono all'aumento di capitale delle società insieme allo Stato. Tali modifiche incentiveranno i conferimenti alle imprese di capitali con una significativa partecipazione privata, limitando il fabbisogno di aiuti di Stato e il rischio di distorsioni della concorrenza. In particolare, se lo Stato decide di concedere aiuti alla ricapitalizzazione, ma gli investitori privati contribuiscono all'aumento di capitale in modo significativo (in linea di principio, conferendo almeno il 30 % del nuovo capitale) alle stesse condizioni dello Stato, il divieto di procedere ad acquisizioni e il massimale relativo alla remunerazione della dirigenza si applicano per un periodo massimo di tre anni. Inoltre, il divieto di distribuzione dei dividendi è abolito per i detentori tanto delle nuove azioni quanto delle azioni esistenti, a condizione che la partecipazione complessiva dei detentori di tali azioni esistenti sia diluita fino a rappresentare meno del 10 % del capitale dell'impresa.
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QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI DI STATO NEL DECRETO RILANCIO
Nell’ambito del Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio convertito con Legge 77 del 17 luglio 2020, una specifica trattazione è stata dedicata alla declinazione italiana del nuovo Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, prevedendo anche la possibilità per Regioni, Province autonome, altri enti territoriali, Camere di commercio di adottare, a valere sulle proprie risorse:
- Articolo 54 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, ai sensi della sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” fino a un importo di 800 mila euro per impresa (120 mila euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100 mila euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli)
- Articolo 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, ai sensi della sezione 3.2 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
- Articolo 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle Imprese, ai sensi della sezione 3.3 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
- Articolo 57 - Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, ai sensi della sezione 3.6 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
- Articolo 58 - Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, ai sensi della sezione 3.7 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
- Articolo 59 - Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, ai sensi della sezione 3.8 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite.
- Articolo 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, ai sensi della sezione 3.10 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ”. Gli aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID‐19. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
Per espressa previsione dell’articolo 61 del Decreto Rilancio, gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà. Si auspica un coordinamento con la disciplina comunitaria recentemente introdotta.
Tali aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020.
La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti locali.
Il Decreto Rilancio ha previsto altresì, all’articolo 53, una deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, con possibilità di fruire di nuovi aiuti rientranti nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
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