Aiuti di Stato nel bilancio 2020: obbligo di trasparenza in nota integrativa

14 Luglio 2021

Dalla dottrina nonché in sede parlamentare è stata segnalata l’ambiguità del tenore letterale della disposizione, in relazione alla quale non è esplicitato se la norma si riferisca alla sospensione delle sanzioni riferite agli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel 2021 con riferimento al 2020 (come appare ragionevole) ovvero relative alle erogazioni ricevute nel corso dell’esercizio finanziario 2021.

E’ encomiabile il tentativo di agevolare le imprese, fermo restando che si auspica un ripensamento più incisivo degli oneri in parola. A ben vedere, alle imprese non di rado sono addossati gravami e fardelli che potrebbero essere evitati.

La disposizione in esame agisce sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e, in particolare, dall’art. 1, co. 125 e 125-bis, in relazione a cui è intervenuto, in maniera dirimente, anche il Decreto Crescita (art. 35 Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).



Alla luce dei plurimi regimi di aiuti di Stato attivi nel 2020, tra cui anche il Temporary Framework, occorre prestare ancor maggiore attenzione agli oneri adempimentali previsti per la trasparenza degli Aiuti di Stato, in sede di definizione del bilancio 2020.

La formulazione normativa disciplina distintamente gli obblighi a cui sono tenuti,

  • da un lato, associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri di cui al decreto legislativo n. 286/1998
  • e dall’altro le imprese, ossia tutti i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2195 del codice civile.

Qui di seguito si forniranno indicazioni con particolare riferimento alle imprese, chiamate a dare evidenza degli importi e delle informazioni relative alle erogazioni ricevute.

DOVE DARE EVIDENZA DELLE EROGAZIONI CONSEGUITE E RELATIVI TERMINI


E' richiesto, a chi ha ricevuto pubbliche erogazioni, di darne specifica evidenza in nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato. I termini sono pertanto quelli dell’approvazione dei bilanci annuali.

Per le aziende non tenute alla redazione della nota integrativa o che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'obbligo di trasparenza va assolto entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'esercizio finanziario precedente, sui siti internet aziendali o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA SOLO PER GLI AIUTI DI STATO

E' stato chiarito dal Decreto Crescita che l'obbligo di trasparenza riguarda solo sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente “dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Come rilevato dalla dottrina maggioritaria, il riferimento alle somme “effettivamente erogate” indica chiaramente che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa.

In virtù della formulazione introdotta dal Decreto Crescita, l’obbligo coinvolge solo gli aiuti di Stato, ossia incentivi connotati da selettività; non sono, invece, soggetti alla disciplina ad oggetto, trattandosi di misure generali, ad esempio, il credito d'imposta R&S ex  art. 3 DL 145/2013 compensato nel 2020, il superammortamento e l'iperammortamento indicati nel Modello Redditi 2021.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione in nota integrativa (o entro il 30 giugno di ogni anno sui siti internet, per le aziende non tenute alla redazione della nota integrativa o che redigono il bilancio in forma abbreviata) non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.


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MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA


Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese, a condizione che venga dichiarata, dall’impresa ricevente, l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, nella nota integrativa del bilancio oppure sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Si riporta qui di seguito il link al Registro nazionale degli aiuti di Stato ove ogni impresa può verificare la propria posizione e, qualora l'aiuto sia contenuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, farvi rinvio: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza.


Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato può non riportare tempestivamente tutti gli aiuti a cui l’impresa ha avuto accesso, o per i necessari tempi tecnici di registrazione oppure per la specifica natura degli aiuti che richiede oneri dichiarativi da parte del soggetto beneficiario. Vi sono, infatti, aiuti per i quali la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato avviene in un momento successivo alla fruizione da parte dell’impresa beneficiaria. A norma dell’articolo 10, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, gli aiuti fiscali automatici sono registrati nel Registro Nazionale dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. Per questa categoria di aiuti, la cui individuazione è rimessa alle imprese, occorre adempiere agli obblighi di trasparenza senza la possibilità di operare alcun rinvio al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

SANZIONI

L'inosservanza  degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis  comporta  una  sanzione  pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione, senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della  restituzione  integrale  del  beneficio  ai  soggetti eroganti.

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