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800.000 euro di aiuti per singola impresa o per il gruppo? Giunte le prime rassicurazioni
Contributo per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, bonus affitti, contributi a fondo perduto, credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, disposizioni in materia di IRAP, esenzione Imu per il settore turistico, incentivi SIMEST per l’internazionalizzazione, sono solo alcune delle più considerevoli e diffuse agevolazioni post Covid. Tali incentivi rientrano nel novero degli Aiuti di importo limitato di cui al par. 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 n. 1863, ossia sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.
In particolare, l'aiuto non deve superare 800.000 euro per impresa («the aid does not exceed EUR 800.000 per undertaking»), al lordo di qualsiasi imposta o onere. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'aiuto non deve superare i 120.000 euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art.1 del Reg. 717/2014/UE). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'aiuto non deve superare i 100.000 euro per impresa. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e, comunque, il rispetto dell'importo massimo complessivo degli 800.000 euro.
Proprio tale categoria di incentivi è assurta in questi giorni agli onori della cronaca per le incertezze che ne connotano l’applicazione, nonostante siano trascorsi ormai otto mesi dalla relativa introduzione.
Il Quadro temporaneo (o Temporary Framework) è stato introdotto, infatti, dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo u.s. (COM 2020/C 91 I/01), per consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria. Il Temporary Framework è stato modificato quattro volte: il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno, e, l’ultima volta, il 13 ottobre scorso. In particolare, è stata da ultimo disposta la proroga del Temporary Framework fino al 30 giugno 2021; al 30 settembre 2021 sono state, invece, prorogate le misure di ricapitalizzazione delle società. La Commissione UE si è anche riservata, inoltre, di procedere ad ulteriori adeguamenti del Temporary Framework entro il 30 giugno 2021.
Il Temporary Framework è tuttora un cantiere aperto, anche alla luce delle ultime diatribe interpretative con riferimenti agli aiuti di cui di cui al par. 3.1. In particolare, come anticipato, per escludere un’alterazione del mercato interno e delle regole della concorrenza, è stato fissato un limite quantitativo di aiuti complessivo, di carattere generale, di 800.000 euro per impresa, salvi limiti inferiori per specifici settori (per semplicità espositiva, nel prosieguo si farà riferimento al solo limite di 800.000 euro). Il superamento del predetto limite implica l'obbligo di dover restituire gli aiuti utilizzati in eccedenza.
In tale contesto, due aspetti sono al momento particolarmente dibattuti: la portata soggettiva del limite menzionato e la relativa cumulabilità con benefici afferenti ad altri regimi di aiuto non rientranti nel Temporary Framework.
800.000 EURO PER IMPRESA
Quanto al primo aspetto, cruciale è sapere se tale limite di 800.000 euro debba essere applicato per impresa singola, intesa come singolo soggetto giuridico, oppure per «impresa unica», intesa come gruppo (come previsto invece dal Regolamento de minimis).
L’incertezza ha una portata estremamente ragguardevole, basti pensare all’esteso e corposo novero di incentivi che concorrono al raggiungimento del plafond di 800.000 euro. In particolare, possono citarsi:
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