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2025: gli incentivi in manovra
Lo scorso 31 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 207 del 30 dicembre 2024, che stanzia 30 miliardi per il 2025, 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027 per il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Numerose sono le novità per le imprese; si delinea, qui di seguito, una panoramica di alcune delle principali disposizioni contenute nella manovra 2025 che è opportuno considerare per programmare oculatamente le strategie di sviluppo.
IRES premiale o mini IRES
Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali 4.0 o 5.0
Art. 1, c. 436-444
Si riconosce, per il solo periodo d’imposta 2025, a determinati soggetti passivi IRES (le società e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR) l’aliquota agevolata IRES del 20% in luogo di quella ordinaria del 24%.
Al riguardo, vengono stimate minori entrate pari a 349,9 milioni di euro per l’anno 2025 e a 116,6 milioni di euro per l’anno 2026.
L’IRES premiale si applica qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
- accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi 4.0 o 5.0 destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (1 gennaio 2025) e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (tipicamente il 31 ottobre 2026);
- nel 2025 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024): - il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente; - devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
- l’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta R&S 2015-2019
Art. 1, c. 458-460
Si riconosce un contributo in conto capitale ai soggetti che entro il 31 ottobre 2024 hanno aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S 2015-2019. Il contributo è commisurato in termini percentuali a quanto riversato.
Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite con decreto del MIMIT di concerto con il MEF.
A tal fine è istituito un fondo da 250 milioni (60 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per il 2028).
Transizione 4.0
Modifiche alla disciplina
Art. 1, c. 445-448
Per Transizione 4.0 è previsto un tetto di 2,2 miliardi, per investimenti 2025 (ovvero effettuati entro il 30 giugno 2026 con prenotazione entro il 2025, tramite ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) in beni strumentali materiali 4.0. Si tratta di un vincolo imposto da esigenze di bilancio, in quanto Transizione 4.0, ad oggi, ha drenato troppe risorse. Per questo, dapprima, è stata individuata una copertura ulteriore, di oltre 4 miliardi, dal Patrimonio Destinato ed ora, per il 2025, per la prima volta, è stato introdotto un tetto di risorse. Pertanto, attualmente Transizione 4.0 è una misura “a rubinetto”. Il MIMIT ed il GSE dovranno a stretto giro riallestire una piattaforma per la prenotazione di Transizione 4.0 per il regime 2025, verosimilmente mutuando il meccanismo di Transizione 5.0, con una prenotazione ed una conferma.
Il tetto di 2,2 miliardi non coinvolge i beni per cui, entro il 2024, si sia effettuato l’ordine e pagato l’acconto di almeno il 20%.
Nel 2025 le risorse coprono solo gli investimenti in beni materiali 4.0. Al momento, per i software 4.0 non è agevolabile il regime 2025 (comma 1058 ter, art.1 Legge di Bilancio 2021). Per i beni immateriali 4.0, è possibile beneficiare del regime 2024, per gli investimenti da effettuarsi entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica
Proroga 2025
Art. 1, c. 485-491
L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025, ai commi 485-491, è dedicato al Credito d'imposta 2025 per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.
Come segnalato anche nei dossier parlamentari, il comma 485 riconosce l’agevolabilità degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025; tuttavia, forse per un mero refuso, il comma 486 prevede spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e sino al 15 novembre 2025. Si auspicano chiarimenti in merito alla decorrenza degli investimenti agevolabili.
La dotazione è pari a 2,2 miliardi di euro, per l’anno 2025.
Ai fini della fruizione del Credito d’imposta, le imprese devono prenotare il beneficio tra il 31 marzo 2025 ed il 30 maggio 2025, con riferimento alle spese da sostenere fino al 15 novembre 2025. Successivamente, le imprese devono trasmettere all'Agenzia delle entrate una comunicazione a consuntivo, a pena di decadenza dall'agevolazione, tra il 18 novembre 2025 ed il 2 dicembre 2025.
Si applica un meccanismo di riparto delle risorse.
Credito d'imposta per investimenti nella ZES UNICA, nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura
Proroga 2025
Art. 1, c. 544-546
L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025, ai commi 544-546, è dedicato al Credito d'imposta ZES unica 2025 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
La dotazione è pari a 50 milioni di euro, per l’anno 2025.
Ai fini della fruizione del Credito d’imposta per il 2025, le imprese devono prenotare il beneficio tra il 31 marzo 2025 ed il 30 maggio 2025, con riferimento alle spese da sostenere fino al 15 novembre 2025. Successivamente, le imprese devono trasmettere all'Agenzia delle entrate una comunicazione a consuntivo, a pena di decadenza dall'agevolazione, tra il 20 novembre 2025 ed il 2 dicembre 2025.
Si applica un meccanismo di riparto delle risorse.
Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno 2018-2022
Art. 1, c. 541-543
L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025, ai commi 541-543, contempla disposizioni di completamento della disciplina del Credito d’imposta SUD per gli anni dal 2018 al 2022.
A tal fine, si autorizza il MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) all’adempimento dei relativi obblighi correlati alla registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Il comma 543 stabilisce che, nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, qualora il Credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell’Unione europea, si esclude l’adozione di atti di recupero.
Fondo di garanzia per le PMI
Art. 1, c. 450-454
Viene prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria. Contestualmente sono apportate alla stessa disciplina talune modifiche, e in particolare:
- la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le MPMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;
- si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100 mila euro – anziché 80 mila euro come attualmente previsto – nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati;
- si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. “mid cap”.
Al fine di disincentivare un utilizzo massivo della garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari con l’assistenza del Fondo di garanzia per le PMI devono versare un premio aggiuntivo al Fondo di garanzia per le PMI entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state richieste ed ottenute le garanzie.
Nuova Sabatini
Rifinanziamento
Art. 1, c. 461
L’articolo 1, comma 461, rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla Nuova Sabatini, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.
Il rifinanziamento della Nuova Sabatini è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per uno stanziamento complessivo pari a 1,7 miliardi di euro.
Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane (SIMEST)
Articolo 1, commi 463-481
La Legge di bilancio, con riferimento al fondo rotativo (cd. Fondo 394/81) destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, prevede:
- sostegno alle imprese che intendono effettuare investimenti in America Centrale o meridionale, nel limite di 200 milioni di euro. In tali casi, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394. Per quanto riguarda le domande proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi, anziché fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, come previsto in via ordinaria, fino al 20%. La misura si applica nel rispetto della disciplina de minimis;
- modifiche alla Linea Africa. In particolare, si riserva una quota parte delle disponibilità del Fondo 394, nel limite di 200 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese. La novella estende l’intervento del fondo anche alle imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti in Africa;
- nuove disposizioni ad hoc per le imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. elettrivore) o che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico. Per le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica, presentate fino al 31 dicembre 2026 è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.
I commi da 474 a 481, invece, contemplano l’istituzione di tre nuove sezioni all’interno del Fondo 394:
- Sezione “Crescita”: con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2025, è destinata all’acquisizione, anche in Italia, di quote di controllo del capitale di rischio, nonché all’eventuale concessione di finanziamento di soci o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali;
- Sezione “Investimenti infrastrutture”: con una dotazione anch’essa di 100 milioni di euro per l’anno 2025, è destinata all’acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell’esecuzione di contratti all’estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane;
- Sezione “Venture capital e investimenti partecipativi” per le finalità di utilizzo del Fondo rotativo per le operazioni di venture capital (FVC).
Transizione 5.0
Modifiche alla disciplina
Art. 1, c. 427-249
Credito d'imposta per la quotazione delle PMI
Proroga al 2027
Art. 1 c. 449
Si dispone un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 per il Credito d’imposta del 50% riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. Fermo lo stanziamento di 6 milioni per il 2025, la dotazione aggiuntiva è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2026 e 3 milioni di euro per l’anno 2027.
Credito d'imposta per le erogazioni liberali per impianti sportivi pubblici
Proroga Sport Bonus
Art. 1, c. 246
Si dispone la proroga anche al 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni, della disciplina del Credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
Art. 1, c. 399-400
E’ prevista la proroga, per 2025-2026-2027 (tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024), della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, a fronte degli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
Esonero contributivo per assunzioni nel mezzogiorno
Art. 1, c. 406-422 e 424
I commi da 406 a 422 dell’articolo 1 recano un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti specifici ivi elencato) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La percentuale di tale esonero è rimodulata in base alle diverse annualità considerate, dal 2025 al 2029.
Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali
Art. 1, c. 462
Si incrementa l’autorizzazione di spesa per promuovere e sostenere gli investimenti, la
ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.
Più in dettaglio, si incrementa l’autorizzazione di spesa per il sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali di 2,5 milioni di euro per il 2025, di 7,5 milioni di euro per il 2026, e di 5,5 milioni di euro per il 2027.
Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico
Art. 1, c. 502 e 504-508
Si prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali agevolazioni sono definiti attraverso l’adozione di un decreto interministeriale.
Il comma 508, autorizza, ai fini di cui sopra, la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2025.
Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica
Art. 1, c. 857-858
Il comma 857 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025, dispone che gli organi di controllo di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi pubblici di entità significativa a carico dello Stato, sopra una soglia che dovrà essere stabilita da un DPCM, devono verificare il corretto utilizzo dei contributi ricevuti ed inviare una relazione annuale al MEF al riguardo.
Il controverso comma 858 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli enti e alle società di cui al comma 857, le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi. Si auspica l’espunzione di tale norma.
Per entrambe le disposizioni, sarà determinante la disciplina attuativa.
Concludendo, a parere di chi scrive, è opportuno un intervento a sostegno allo sviluppo imprenditoriale maggiormente incisivo ed in ottica strutturale.
Inoltre, se si considera che per la Manovra 2025 dovranno essere approvati complessivamente 103 provvedimenti attuativi, risulterebbe già di grande beneficio la pubblicazione celere e tempestiva della disciplina attuativa.
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