Crediti d’Imposta agevolativi compensabili in F24 anche prima della dichiarazione

20 Dicembre 2019

Tali regole derivano dal Decreto-Legge del 24/04/2017 n. 50, articolo 3, successivamente convertito in Legge il 21 giugno 2017, n. 96, che ha attuato delle modifiche circa alla modalità di compensazione del credito Iva oltre la soglia dei 5.000 euro e ora esteso, per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 124/2019, anche ai crediti derivanti dalle imposte sui redditi.

In particolare, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000 euro annui, in seguito alle modifiche sarà esteso anche alle seguenti tipologie di imposte:

  • Imposte sui redditi e relative addizionali;
  • Imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • IRAP

Di fatto, i soggetti che intendano utilizzare i crediti risultanti dalla dichiarazione, per un importo superiore ai 5.000 euro, in compensazione con altre tipologie di tributo, devono inviare il modello Iva/ Redditi o Irap, previa apposizione del visto di conformità e attendere che siano decorsi 10 giorni dalla presentazione (ovvero invio telematico della dichiarazione) per potere usufruire di tale credito.

In caso contrario, se la compensazione avviene con crediti inferiori ai 5.000 euro, oppure, nell’eventualità di compensazione verticale (detta anche interna, che consiste nel portare in diminuzione di un debito corrispondente a una determinata imposta, un credito relativo alla stessa imposta – classico esempio Irpef su Irpef- Iva su Iva), non vi sarà alcuna limitazione e i crediti potranno essere utilizzati liberamente.

Le modifiche ai sensi dell’ art. 3 del D.L. 124 26/10/2019, si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ovvero da quelli emergenti dai modelli Redditi 2020 e IRAP 2020.

Per i crediti emergenti dai modelli REDDITI 2019 E IRAP 2019 relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2018, si rimanda alle precedenti disposizioni, che non prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono e di conseguenza, l’utilizzo in compensazione poteva essere effettuato liberamente previo controllo dell’effettiva spettanza del credito.


I CREDITI AGEVOLATIVI

Tale obbligo, però, non è previsto per crediti d’imposta agevolativi quali, ad esempio, il Credito d’Imposta ricerca e sviluppo (R&S) attualmente in vigore (Legge 190/2014 art. 1 comma 35) o per i recenti crediti d’imposta 4.0 inseriti nella legge di Bilancio 2020, in fase di approvazione, che a breve sostituiranno il suddetto credito d’imposta R&S e le maxi-deduzioni previste dal super-ammortamento e dall’iper-ammortamento.

A conferma di tale impostazione, è utile fare riferimento alle delucidazioni fornite dalla Circolare 13/E del 2017, con riguardo al Credito d’Imposta R&S attualmente in vigore, nella quale veniva ribadito che: “Con la circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 è stato, inoltre, chiarito che sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa. Con il medesimo documento di prassi è stato precisato altresì che non rileva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di apposizione del visto di conformità, la circostanza che il Credito di Imposta sia utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza limiti di importo”.

In termini generali, ne consegue che, i crediti agevolativi, non richiedendo l’apposizione del visto di conformità per essere fruiti, già godevano di un trattamento speciale rispetto agli altri crediti d’imposta dichiarativi, ma le previsioni del comma 1 articolo 3 del D.L. 124/2019, facendo esclusivo riferimento a compensazioni IVA, alle imposte sui redditi e relative addizionali, a imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, non sembrano tali da poter alterare l’autonomia prevista per i crediti di natura strettamente agevolativa, quindi, dovrebbero trovare applicazione solamente per i crediti dichiarativi.

Sul punto sarebbe comunque auspicabile un chiarimento da parte di Agenzia delle Entrate.


LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO FISCALE

Le disposizioni del DL 124/2019 mirano anche a contrastare le indebite compensazioni di crediti fiscali e danno la possibilità all’Agenzia delle Entrate di scartare gli F24 che contengono compensazioni effettuate prima della dichiarazione dei redditi o derivanti da dichiarazioni presentate senza visto di conformità. In particolare, con il comma 4, si prevede una collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’INAIL finalizzata al contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite modello F24.

Il nuovo regime sanzionatorio non prevede più la sanzione fissa di 1.000 euro in caso di compensazione indebita ma, si prevede che, qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino, in tutto o in parte, non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunichi telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine di trenta giorni e applichi la sanzione pari al 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega scartata.

Nel caso in cui il contribuente rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. L’agente della riscossione notificherà la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Tali disposizioni troveranno applicazione dal mese di marzo 2020.


CONCLUSIONI

In generale, le disposizioni emanate dal DL 124/2019, pur non trovando specifica applicazione per i crediti agevolativi, consentiranno sicuramente di migliorare il monitoraggio delle compensazioni dirette in F24. Fino ad oggi, i crediti dichiarativi utilizzati in compensazione non potevano essere quantificati dalle Entrate in tempo reale, in quanto, il loro utilizzo era possibile illimitatamente anche prima di inviare la dichiarazione dei redditi, previa apposizione del visto di conformità oltre i 5.000 euro.

Al fine di limitare l’esborso finanziario dei contribuenti nella prima metà dell’anno, sarebbe auspicabile riuscire a rilasciare il software di compilazione e controllo del modello Redditi in anticipo rispetto alle attuali tempistiche.

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