Credito d’imposta R&S 2020-2023: ecco gli scenari che si profilano

3 Dicembre 2019

Si è svolto lo scorso 12 novembre il tavolo su Transizione 4.0, presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, a cui hanno partecipato le associazioni rappresentative del tessuto imprenditoriale. In particolare, si è intrapreso un confronto sui risultati raggiunti in questi anni dalle misure previste dal Piano Impresa 4.0, con l’obiettivo di delineare un panorama agevolativo strutturato, strutturale ed inclusivo, che attraverso una programmazione pluriennale possa supportare gli investimenti delle imprese, a differenza delle previsioni più conservative del Disegno di Legge di Bilancio approvato meno di un mese prima, nella seduta del 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri.

Oggetto dell’attenzione ministeriale è, tra le altre misure, anche il Credito d’imposta per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (Credito d’imposta R&S), a fronte di un disegno di Legge di Bilancio 2020 che non reca alcuna previsione sull’incentivo de quo. 

Secondo quanto riportato dal Ministro Patuanelli, il Credito d’imposta R&S, con riferimento all’anno fiscale 2017 ha agevolato in prevalenza, per il 63%, le spese in R&S delle imprese di medio-grande dimensione (33% di media dimensione e 30% di grande dimensione). Hanno avuto accesso al credito micro imprese solo per l’8%, mentre imprese di piccola dimensione per il 30%. Continuando con i numeri, 233 sono state le imprese con spese superiori a 3 milioni di euro, mentre 116 con costi superiori a 5 milioni di euro.

La riforma del Credito di Imposta R&S pensata dallo Sviluppo Economico è volta a consentire l’accesso all’incentivo da parte di un più ampio bacino imprenditoriale, dirimendo altresì la querelle in essere circa il perimetro delle attività eleggibili

La riforma del Credito d’imposta R&S pensata dallo Sviluppo Economico, muove sui seguenti drivers strategici, volti a consentire l’accesso all’incentivo da parte di un più ampio bacino imprenditoriale, dirimendo altresì la querelle in essere circa il perimetro delle attività eleggibili:

orizzonte temporale almeno triennale;
-  estensione dell’incentivo agli investimenti in Innovazione e Design, oltre che alla Ricerca e Sviluppo di più alto livello;
-  sostituzione del metodo di calcolo incrementale con il metodo volumetrico, alle seguenti intensità agevolative:

    -  12% per ricerca e sviluppo fino a 3 milioni di euro;

    -  6% per innovazione fino a 1,5 milioni euro;

     -  6% per design fino a 1,5 milioni euro;

-  periodo di compensazione triennale;
-  valorizzazione delle competenze, riconoscendo un maggior peso alle spese per il personale rispetto a quelle per i macchinari.


Una stabile ed univoca definizione delle attività agevolabili è indispensabile anche per chiarire l’ambito di operatività dell’incentivo, che negli ultimi 5 anni è stato soggetto ad una congerie di indicazioni frammentate. La difficoltà per le imprese a gestire il tortuoso iter della disciplina ha dato luogo anche ad una specifica interrogazione parlamentare nella scorsa primavera. Anche nelle ultime settimane, ad esempio, sono emerse ulteriori indicazioni interpretative grazie ad Agenzia delle Entrate. Si segnala, in particolare la Risposta all’interpello n. 477 dell’11 novembre u.s. in merito all’agevolabilità, nell’ambito della ricerca extra muros, delle convezioni stipulate con Università per il finanziamento di assegni di ricerca ad un dottorando, per la quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all’attività di ricerca e sviluppo. Lo scorso 14 novembre invece è intervenuta la Risposta all’interpello n. 485 relativa all’eleggibilità del personale distaccato, qualora svolga ricerca e sviluppo per l’impresa che ne sostiene il costo e che esercita il relativo potere direttivo e di controllo.


Il Ministero dello Sviluppo Economico intende fare rientrare nella Manovra 2020 l’intero impianto agevolativo illustrato alle associazioni imprenditoriali, tramite specifici emendamenti allo schema di Disegno di Legge in discussione in Parlamento, con il consenso degli imprenditori. 


Tra gli emendamenti proposti al disegno di Legge di Bilancio (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1586), varie proposte hanno ad oggetto il bonus R&S. Tra queste spicca quella presentato da L'Abbate, Santillo, Dell'Olio, Matrisciano, Puglia, Bottici, Botto (n. 22.0.15) che cristallizza le proposte ministeriali. In virtù del predetto emendamento, il Credito d’imposta per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo cambia denominazione e contenuti, rinnovandosi nel “Credito d’imposta per investimenti in Ricerca, Innovazione tecnologica e altre Attività innovative per la competitività delle imprese”. 

La modifica esplicherebbe i propri effetti già dal 2020, segnando la fine anticipata dell’attuale versione del Credito d’imposta R&S, che nella vigente veste dovrebbe invece terminare con il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Degna di considerazione è la trasformazione da incentivo automatico ad agevolazione subordinata ad una preventiva autorizzazione all’utilizzo da parte di Agenzia delle Entrate, successiva all’invio di apposita comunicazione.
Tra gli aspetti più significativi, vi è anche la previsione di un intervento ad hoc del Ministro dello sviluppo economico che con decreto, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, detta i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di Ricerca e Sviluppo – secondo i dettami del Manuale di Frascati –, Innovazione tencologica e Altre attività innovative nei diversi settori economici – secondo il Manuale di Oslo.
Con riferimento alla cumulabilità del Credito d’imposta, si segnala che nelle previsioni dell’emendamento, i costi agevolabili sarebbero assunti al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, laddove attualmente sono da considerarsi al lordo di altri benefici.
Qui di seguito i tratti salienti della proposta emendativa.


<< PERIODO DI VIGENZA (comma 1) - Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale ''Impresa 4.0'' finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo attraverso incentivi fiscali automatici volti a favorire l'innovazione delle imprese, a decorrere dalla data del 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, è riconosciuto un Credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione. 


BENEFICIARI (comma 2) - Possono accedere al Credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al Credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.


ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO (comma 3) - Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al Credito d’imposta  le attività di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente ''Disciplina degli aiuti di Stato favore di ricerca, sviluppo e innovazione''. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del Credito d’imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:
            a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del Credito d’imposta  per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
            b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività di produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;
            c) i costi per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al Credito d’imposta . Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, il costo ammissibile ai sensi del periodo precedente è maggiorato del 50 per cento. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa; si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate [ndr: probabile refuso: collegate] da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; la maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al Credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
            d) i costi sostenuti per l'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro in ciascun periodo d'imposta e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al Credito d’imposta. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili i costi per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.
            e) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al Credito d’imposta , nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) o alle spese indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
            f) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al Credito d’imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).


ATTIVITA’ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (comma 4) - Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al Credito d’imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Le attività ammissibili al Credito d’imposta riguardano in particolare i lavori per la concezione, la progettazione e la realizzazione di uno o più prototipi non commercializzabili di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, i lavori per la realizzazione di progetti dimostrativi iniziali o impianti pilota. Non sono comunque considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al Credito d’imposta  le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari; le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del Credito d’imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:
            a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del Credito d’imposta  per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
            b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
            c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al Credito d’imposta . Si applicano le stesse regole previste dalla lettera c) del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività commissionate a università e istituti di ricerca;
            d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al Credito d’imposta , nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) o alle spese indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo 0 in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre;
            e) costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al Credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).


ATTIVITA’ INNOVATIVE (comma 5) - Sono considerate attività innovative ammissibili al Credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi campionari. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del Credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:
            a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al Credito d’imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del Credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
            b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al Credito d’imposta , compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;
            c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al Credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera c) del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività eventualmente commissionate a università e istituti di ricerca;
            d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al Credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c); si applicano le stesse regole previste dalla lettera c) del precedente comma 3;
            e) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al Credito d’imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).


INTENSITA’ AGEVOLATIVA (comma 6) - Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il Credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il Credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milione di euro per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il Credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.


FRUIZIONE (comma 7) - Il Credito d’imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il Credito d’imposta è utilizzabile per il pagamento in compensazione dei soli debiti di natura tributaria e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Al Credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L'effettiva fruizione del Credito d’imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del Credito d’imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del Credito d’imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il Credito d’imposta previsto dal presente articolo non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.


ADEMPIMENTI DOCUMENTALI (comma 8) - Ai fini del riconoscimento del Credito d’imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del Credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del Credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività. >>

Non rimane che attendere gli sviluppi dell’iter parlamentare.

Contattaci per maggiori informazioni