Patent Box: pronte le regole attuative

25 Febbraio 2022

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Servizio: Finanza agevolata Innovazione Patent Box

Con pregevole tempestività, lo scorso 15 febbraio è stato pubblicato il provvedimento di Agenzia delle Entrate N. 48243/2022 che ha reso operativa la nuova edizione del Patent Box, introdotta dal Decreto fiscale (D.L. 146/2021, art.6) e ridefinita dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art.1, commi 10-11), in sostituzione dell’abrogato Patent Box risalente al 2015.

Il nuovo incentivo si sostanzia in una maggiorazione del 110% delle spese sostenute da un soggetto cd “investitore” per lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Degna di nota è la circostanza che il provvedimento di Agenzia delle Entrate abbia confermato che il perimetro agevolativo non si riferisca, pertanto, alla sola creazione di intangibles.

Qui di seguito si riepilogano le principali indicazioni attuative della nuova disciplina incentivante opzionale, allo scopo di consentire ai contribuenti titolari di reddito di impresa di aderire al regime agevolativo, nonché di avvalersi in sede di controllo delle relative esimenti sanzionatorie.

Soggetti che possono esercitare l’opzione. L’incentivo è dedicato ai titolari del diritto allo sfruttamento economico di taluni beni immateriali agevolabili, che realizzano investimenti in “attività rilevanti” (R&S, Innovazione e Design) nell’ambito della propria attività d’impresa, in qualità di soggetti “investitori”, ossia sostenendo i relativi costi e restandone incisi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati. Per “assunzione del rischio” si intende l’effettivo svolgimento di attività che implicano il controllo del rischio, secondo i principi ed i criteri di cui ai Capitoli I e VI delle Linee Guida emanate dall’OCSE in materia di prezzi di trasferimento per le amministrazioni fiscali e le imprese multinazionali.

Possono optare per il nuovo regime Patent Box, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero: A) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR; B) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato; C) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; D) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata; E) le società in nome collettivo e in  accomandita semplice  residenti nel  territorio dello Stato, i cui redditi sono imputati a ciascun socio,
 indipendentemente   dalla  percezione,   proporzionalmente  alla  sua quota di
 partecipazione agli utili; F) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali.

L’opzione non può essere esercitata dalle imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario, ovvero in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal codice di cui al d.lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.


AMBITO OGGETTIVO: Definizione di bene immateriale agevolabile. Sono agevolabili le “attività rilevanti” con riferimento ai seguenti beni immateriali:

a) software protetto da copyright;

b) brevetti industriali - ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione - i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

c) disegni e modelli giuridicamente tutelati;

d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Condizione per usufruire dell’agevolazione è che tali beni siano utilizzati direttamente o indirettamente (tramite concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali) nello svolgimento della propria attività d’impresa.


AMBITO OGGETTIVO: Definizione di “attività rilevanti”. Appare condivisibile l’indicazione di Agenzia delle Entrate volta ad applicare l’impianto definitorio del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design in vigore dal 2020, laddove la norma primaria annovera genericamente le attività di Ricerca e Sviluppo quali “attività rilevanti”. Pertanto, alla luce dei recenti chiarimenti, risulta possibile applicare non solo il paradigma del Manuale di Frascati, bensì anche quello del Manuale di Oslo.

Per “attività rilevanti” si intendono, infatti:

a) le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del decreto 26 maggio 2020 del MISE;

b) le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del decreto 26 maggio 2020 del MISE;

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c) le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto 26 maggio del MISE;

d) le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Le “attività rilevanti” devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

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Sono ricomprese tra le “attività rilevanti” anche quelle svolte dall’”investitore” mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società terze non infragruppo (diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa). Anche in questo caso, le “attività rilevanti” devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’“investitore” attraverso il proprio personale. Il contratto stipulato per lo svolgimento delle “attività rilevanti” deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell’”investitore”.


AMBITO OGGETTIVO: Definizione delle spese agevolabili. Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano, purché non sostenute con società infragruppo, le seguenti spese:

a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle “attività rilevanti”.

Per le prestazioni lavorative rese da amministratori o soci, si applicano le regole previste dall’articolo 6, comma 6, del decreto 26 maggio 2020 del MISE: l’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del  compenso  fisso  ordinario annuo spettante a  tali  soggetti  ed  è  subordinata  all'effettiva corresponsione  da  parte  della  società  dell'intero  importo  del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato;

b) quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali;

c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle “attività rilevanti”;

d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle “attività rilevanti”;

e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Le spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse.


MECCANISMO PREMIALE (RECAPTURE). Estremamente importante risulta l’introduzione, ad opera della Legge di Bilancio 2022, di un meccanismo di cd recapture ottennale, altrimenti detto “meccanismo premiale” in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione (e non dello sviluppo) di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di Patent Box, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute sino all’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene il titolo. Pertanto, in via esemplificativa, per i titoli ottenuti nel 2021, è possibile agevolare le relative spese di R&S sostenute a ritroso sino al 2013.

Ai fini del meccanismo premiale, sono ricomprese tra le “attività rilevanti” anche quelle: a) di ricerca fondamentale indicate all’articolo 2, lettera a), del decreto MISE; b) di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright. Non sono ricomprese, invece, le attività che hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Rilevano tutte le spese eleggibili sopra citate - fatta eccezione per quelle di cui alla lettera e) – nonché le spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa.

Modalità di esercizio dell’opzione PER IL NUOVO PATENT BOX. L’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.


REGIME TRANSITORIO. Con la Legge di Bilancio 2022, è stata modificata la decorrenza della nuova disciplina del Patent Box che, in luogo del termine inziale del 22 ottobre 2021, si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso al 22 ottobre 2021 e ai successivi periodi di imposta. In virtù delle indicazioni del recente provvedimento di Agenzia delle Entrate, i contribuenti non possono esercitare l’opzione per il precedente Patent Box, neanche relativamente a beni complementari, “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021”.

Il passaggio alla nuova disciplina, lungi dall’essere obbligatorio ed automatico, è consentito ai soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni afferenti al precedente regime del Patent Box in relazione a periodi d’imposta antecedenti.

I soggetti che hanno presentato, con riferimento al precedente regime Patent Box, un’istanza di accesso alla procedura, o di rinnovo della stessa, di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (ruling), possono esercitare l’opzione per la nuova misura previa comunicazione da trasmettersi all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura, nella quale, con specifico riferimento all’istanza a suo tempo presentata, viene manifestata, in maniera irrevocabile, l’espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura.

Non possono avvalersi della possibilità di scelta, invece, i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso al ruling per accedere al Patent Box, ovvero abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano già sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette

procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime facoltativo di autoliquidazione del Patent Box. Per i soggetti che, avendo esercitato l’opzione per il precedente Patent Box, hanno esercitato l’opzione di durata annuale di autoliquidazione, non sussiste l’obbligo di esercitare le successive opzioni annuali.


PENALTY PROTECTION. In caso di rettifica della maggiorazione determinata, da cui derivi una maggiore imposta  o  una  differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del  D.lgs. 471/1997, non  si  applica  qualora,  nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il   contribuente   consegni tempestivamente  all'Amministrazione   finanziaria   la  documentazione idonea a  consentire  il  riscontro  della corretta maggiorazione.

Il contribuente che detiene la citata documentazione ne dà comunicazione all'Amministrazione   finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il  quale  beneficia dell'agevolazione.  In assenza della  comunicazione  attestante  il possesso della documentazione idonea,  il contribuente non può avvalersi della disapplicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.

L’assenza della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano, anche disgiuntamente, il recupero integrale della maggiorazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.


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