Nuovo Patent Box: in arrivo i chiarimenti di Agenzia delle Entrate

16 Febbraio 2023

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A quasi un anno di distanza dalla pubblicazione del Provvedimento del 15 febbraio 2022, Agenzia delle Entrate ha indetto una consultazione pubblica allo scopo di consentire ai soggetti interessati di inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione sulla bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. La consultazione si è chiusa il 3 febbraio u.s., quindi Agenzia dovrà ora valutare il loro eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare di prossima emanazione.


TESTO COMPLETO:

Le richieste formulate nei diversi position paper che abbiamo potuto analizzare nei giorni scorsi ricalcano sostanzialmente le concrete esigenze delle imprese che hanno deciso di accedere al nuovo regime di Patent Box. Tra le diverse proposte esaminate riepiloghiamo di seguito quelle a nostro avviso essenziali per risolvere alcune criticità di natura applicativa e migliorare l’efficacia complessiva della misura:        

 

  • Modalità di accesso nel primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo Patent Box

In considerazione dei forti elementi di discontinuità tra il vecchio ed il nuovo regime di Patent Box e della conseguente incertezza che ha connotato la fase di prima applicazione della nuova disciplina, per il primo anno di applicazione, sarebbe auspicabile fosse riconosciuta la possibilità di presentare/modificare/integrare il Modello Redditi 2022 entro il medesimo temine già previsto per l’apposizione della firma elettronica con marca temporale della documentazione (quindi 6 mesi per entrambi gli adempimenti dalla scadenza ordinaria della dichiarazione dei redditi, ossia 31 maggio 2023).


  • Concetto di utilizzo del bene immateriale

In ambito commerciale non si può escludere che beni per i quali sia stata ottenuta la privativa non vengano contestualmente utilizzati, in quanto non si realizzano le condizioni per lo sfruttamento economico del bene. Si ritiene che ai fini dell’agevolazione dovrebbero rilevare anche le spese sostenute dopo l’ottenimento del titolo di proprietà a prescindere dall’effettivo sfruttamento economico del bene, il quale può dipendere anche da fattori esogeni all’impresa. In altri termini, il concetto di utilizzo del bene dovrebbe far riferimento al “diritto allo sfruttamento economico” del bene anziché coincidere con il suo effettivo sfruttamento economico.


  • Cumulo tra nuovo Patent Box e Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

La disciplina del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design (art. 1, comma 203 L.160/2019) impone l’obbligo di nettizzazione della base di calcolo, che deve essere assunta al netto “delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti” per le stesse spese ammissibili. Allo stato attuale manca una precisa conferma circa la necessità di nettizzazione della base di calcolo del credito d’imposta R&S Innovazione e Design in caso di cumulo con il nuovo regime del Patent Box (di fatto non è chiarito se il Patent Box possa essere qualificato come “sovvenzione” o come “contributo”), inoltre non sono ancora state chiarite le modalità di nettizzazione. Allo stato attuale l’unica certezza è che l’eventuale conferma dell’obbligo di nettizzazione poc’anzi menzionato creerà notevoli complicazioni alle imprese in caso di attivazione del “meccanismo premiale” previsto dal nuovo Patent Box, perché renderà necessario ricalcolare ex post i crediti d’imposta R&S Innovazione Design già maturati a partire dal 2020. Tutto ciò premesso, a differenza di quanto previsto dalla disciplina del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design, con specifico riguardo al nuovo Patent Box, il legislatore non ha previsto alcun obbligo di nettizzazione della base di calcolo (così come avviene anche per il credito d’imposta 4.0), pertanto, al fine di non complicare ulteriormente l’applicazione del nuovo regime (che nasce con l’obiettivo di semplificare e rendere più celere la fruizione del beneficio da parte dei contribuenti), si auspica che possa essere confermata la cumulabilità tra Credito d’imposta R&S Innovazione e Design e Patent box senza dover nettizzare la base di calcolo del nuovo regime.


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  • Attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale con riferimento a software, disegni e modelli

Se l’ideazione e la realizzazione di software protetto da copyright di cui all’art. 5 del Provvedimento rilevano come autonome categorie di attività agevolabili ai fini dell’applicazione del “meccanismo premiale”, dovrebbero configurarsi come attività diverse da quelle di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. In tale prospettiva, l’ideazione e la realizzazione di software potrebbero includere alcune attività successive al “beta testing” del software, ma pur sempre antecedenti al rilascio definitivo del prodotto. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di considerare rilevanti (ai fini del “meccanismo premiale”) i costi di ideazione e realizzazione del software, indipendentemente dalla registrazione alla SIAE, in quanto, la disciplina del diritto d’autore (o copyright) tutela il software a partire dal mero atto creativo, a prescindere dall’ottenimento della privativa industriale. Pertanto, per soddisfare l’esigenza di individuare con certezza il momento di creazione del software basterebbe la predisposizione di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 oppure potrebbero essere adottate altre soluzioni equipollenti.

Considerazioni simili possono trovare applicazione anche con riguardo ai disegni e ai modelli, nel senso che l’impossibilità di accedere al “meccanismo premiale”, in ragione di una mancata registrazione dei disegni e modelli, appare ingiustificata in tutti i casi in cui il deposito di disegni e modelli non viene operato, in quanto detti intangibili avrebbero comunque una tutela triennale decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta (si pensi, ad esempio, al settore della moda, delle calzature o della ceramica).

  • Attività commissionate all’interno del gruppo

Al fine di semplificare la definizione delle attività agevolabili mediante un’interpretazione sistemica basata sulla vigente disciplina del credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, sarebbe auspicabile che la ricerca commissionata a società del gruppo non fosse esclusa dall’ambito dell’agevolazione, ma fosse invece assimilata alla ricerca intra muros anziché essere inquadrata come “ricerca contrattuale”.

  • Nozione di Direzione Tecnica

Nel caso di ricerca extra muros la bozza di circolare richiede che le attività di ricerca e sviluppo siano svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore utilizzando il personale di quest’ultimo e prevedendo, a suo carico, il rischio tecnico e finanziario di insuccesso. Tale rigida previsione rischia di penalizzare le imprese (soprattutto quelle di minori dimensioni) che commissionano a terzi una ricerca senza avere adeguate competenze tecnico-scientifiche in taluni campi della conoscenza. Il concetto di “direzione tecnica” dovrebbe limitarsi a prevedere attività di controllo circa il raggiungimento di taluni risultati, pianificazione di riunioni, coordinamento e indirizzo, senza tuttavia contemplare l’invio di indicazioni di natura tecnico-scientifica.

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