Nuovo DL Semplificazioni fiscali: introdotta una penalty protection per il Credito d’imposta R&S Innovazione Design. Esteso, inoltre, il bonus R&S farmaci

29 Giugno 2022

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Servizio: Finanza agevolata

Dal 22 giugno è in vigore il Decreto Semplificazioni fiscali (Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73) recante significative novità ed opportunità relativamente ai principali incentivi aventi natura di Credito d’imposta R&D, ossia il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design ed il Credito d’imposta R&S farmaci.


Qui di seguito, si darà contezza delle recentissime novità normative contenute nell’articolo 23 del Decreto Semplificazioni fiscali rubricato “Disposizioni  in  materia  di  ricerca  e  sviluppo  di   farmaci   e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione”.




CREDITO D’IMPOSTA R&S FARMACI

 

Il Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021, articolo 31, commi 1-5 e 9), ormai oltre un anno fa, ha introdotto un beneficio ad hoc per le attività di R&S correlate ai farmaci, inclusi i vaccini, con una dotazione pari a 787,3 milioni di euro.  

In particolare, è previsto un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi, fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. Sono agevolabili i costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Il beneficio è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.  La misura al momento non risulta fruibile, in attesa del codice tributo per l’utilizzo in compensazione che auspichiamo venga istituito a breve. Il Credito va tuttavia sin da ora indicato in dichiarazione dei redditi 2022 (sul 2021), con riferimento al beneficio maturato nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.


Il recente Decreto Semplificazioni fiscali ha soppresso il requisito previsto dal Decreto Sostegni bis per cui i farmaci dovevano essere “nuovi”, aggettivo introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni bis in luogo dell’originario “innovativi”. L’agevolazione spetta, pertanto, alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, anche non “nuovi”, inclusi i vaccini. Non è chiarito se tale previsione abbia portata interpretativa ovvero se operi esclusivamente a decorrere dal 22 giugno, giorno di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni fiscali, tuttavia, sarebbe auspicabile chiarire tale aspetto in sede di conversione in legge.

Come, inoltre, chiarito dall’ultimo Decreto, “Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta d cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182”, attuativo del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031 introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019), art. 1 commi 198 ss. e ss.mm.ii..

A differenza del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031, il credito d'imposta previsto dal Decreto Sostegni bis spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia, nel caso di contratti stipulati con imprese committenti estere, residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Sono, pertanto, agevolabili:

- per R&S

  • spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
  • costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
  • costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

- per gli studi di fattibilità: i costi dello studio.

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Non è pertanto ammessa la cumulabilità con il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design, mentre non si ravvisano elementi ostativi al cumulo con il Patent Box di cui all’articolo 6 del Decreto fiscale (D.L. 146/2021).

CREDITO D’IMPOSTA R&S INNOVAZIONE E DESIGN

Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della  Legge di Bilancio 2020, le imprese possono richiedere, in via facoltativa, una certificazione circa l’ammissibilità degli investimenti che funga da “lasciapassare” in sede di eventuale successivo accertamento.

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In particolare, ove richiesta, la certificazione dovrà attestare la qualificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di R&S, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.


La certificazione può essere richiesta esclusivamente in via preventiva rispetto ad attività accertative, ossia a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.


Ferme restando le attività di controllo, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.


La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.


Si tratta di una novità certamente molto positiva perché permetterà, finalmente, di poter mettere preventivamente in sicurezza l’agevolazione da eventuali future contestazioni.


Per la piena operatività della penalty protection occorre attendere che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni fiscali (22 giugno 2022), siano individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità e che sia istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto saranno stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.



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