IRES Premiale: finalmente pronto il decreto attuativo

8 Luglio 2025

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Premessa

Innanzitutto, occorre ammettere che le numerose critiche all’IRES premiale provenienti dal mondo delle associazioni appaiono in larga parte fondate. Nel suo intervento al Convegno annuale Assonime – Assolombarda del 7 luglio scorso Stefano Firpo ha riconosciuto che la nuova misura fiscale “si sta rivelando particolarmente farraginosa con un ambito di applicazione estremamente limitato e, comunque, inidonea per spingere una adeguata programmazione degli investimenti.”

In effetti, secondo i dati pubblicati da Agenzia delle Entrate – Osservatorio sulle dichiarazioni l'ACE era fruito da una platea di 360.000 imprese, mentre secondo le stime contenute nella Relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2024 l'Ires premiale potrà essere fruita da circa 18.000 imprese.

Sempre nel corso del medesimo evento anche il neopresidente di Assolombarda Alvise Biffi ha evidenziato come l’abolizione strutturale dell’Ace e l’introduzione di nuove agevolazioni temporanee – come l’Ires premiale – implicano per le imprese italiane un saldo negativo di oltre 3 miliardi nel solo 2025. In tale ottica, Assolombarda propone una soluzione semplice ed efficace per aumentare la patrimonializzazione delle imprese che si compone di una tassazione in due fasi: una prima con un’aliquota ridotta, per esempio il 17%, applicata al momento della produzione del reddito, e una seconda, il restante 7%, alla distribuzione degli utili.

Il viceministro Leo, con riguardo all’abolizione dell’ACE, ha comunque risposto alle critiche nel corso dell’evento spiegando che la patrimonializzazione delle imprese fine a sé stessa è utile per il merito creditizio e per gli investitori, ma servono meccanismi in grado di incidere sull’economia reale. Da qui la scelta di sostenere le imprese che assumono a tempo indeterminato e fanno investimenti qualificati, come Transizione 4.0, mediante la nuova misura fiscale.

Leo ha anche ribadito l’intenzione di rendere strutturale l’Ires premiale.


A chi si rivolge l'agevolazione

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è prevista una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES a favore di:

  • Società di capitali residenti in Italia;
  • Enti pubblici e privati residenti (diversi dalle società) che hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • Stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti;
  • Enti non commerciali, ma solo per il reddito derivante dall'attività commerciale.


Sono escluse dall'agevolazione fiscale le società e gli enti che:

  • Si trovano in liquidazione ordinaria o sono soggette a procedure concorsuali liquidatorie (es. liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio) nel periodo d'imposta 2025. Sono invece ammesse le imprese in procedure con finalità di risanamento. 
  • Determinano il reddito, anche solo parzialmente, con criteri forfettari. 


Le tre condizioni chiave per accedere al beneficio

  1. Il primo passo è il rafforzamento patrimoniale. Le imprese devono accantonare a un'apposita riserva una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  2. Il secondo step è l'impiego di parte di questa nuova liquidità in "investimenti rilevanti" per la Transizione 4.0 o 5.0 in misura non inferiore al maggiore tra i seguenti tre valori:
    1. 30% degli utili 2024 accantonati a riserva;
    2. 24% degli utili dell'esercizio 2023;
    3. un importo minimo assoluto di € 20.000

  3. Il terzo passaggio è il mantenimento e l'incremento della forza lavoro. L'impresa deve rispettare due condizioni occupazionali nel corso del 2025 (per i soggetti con esercizio solare):
    1. Mantenimento della base occupazionale: Il numero di unità lavorative (ULA) a fine 2025 non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
    2. Incremento dei contratti a tempo indeterminato: È necessario effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato che costituiscano un incremento di almeno l'1% rispetto al numero medio di dipendenti a tempo indeterminato del 2024 e, in ogni caso, non inferiore a un lavoratore.


Alcune precisazioni, si considerano "accantonati" tutti gli utili destinati a finalità diverse dalla distribuzione ai soci. Eventuali acconti sui dividendi erogati per l'esercizio 2024 sono considerati come utili distribuiti.

Ancora, gli “investimenti rilevanti” ricomprendono i beni materiali e immateriali compresi negli allegati A e B della legge "Industria 4.0" (legge n. 232/2016), i beni immateriali (come quelli che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici) e materiali (come quelli per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili) previsti dalla disciplina "Transizione 5.0", se facenti parte di un progetto di innovazione che porta a una riduzione dei consumi energetici.

Infine, una condizione ostativa è l'aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nel 2024 o nel 2025.


Tempistiche e oneri documentali

Periodo di realizzazione degli investimenti: devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025 (es. 31 ottobre 2026 per i soggetti solari). Il momento di effettuazione segue le regole di competenza fiscale dell'art. 109 del TUIR.


Interconnessione (Beni 4.0): deve avvenire entro la stessa scadenza prevista per la realizzazione degli investimenti.


Risparmio energetico (Beni 5.0): la riduzione dei consumi (minimo 3% sulla struttura o 5% sul processo) deve essere conseguita nel 2026 rispetto ai consumi del 2024.


Oneri documentali: sarà necessario documentare il rispetto di tutti i requisiti (tecnici, di interconnessione, di risparmio energetico, ecc.) secondo le regole previste per i crediti 4.0 e 5.0, viceversa, non trovano applicazione, gli adempimenti informativi necessari per la prenotazione delle risorse e per il monitoraggio dei suddetti crediti d’imposta.


Cumulabilità con altri incentivi

La riduzione dell'aliquota IRES è pienamente cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi investimenti. Ciò significa che un'azienda potrà beneficiare sia dello sconto IRES sia dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 sugli stessi beni. Resta inteso che un’impresa può beneficiare dell’IRES premiale anche senza accedere alle agevolazioni previste dai piani Transizione 4.0 e 5.0.


Clausole di "Recapture"

Il decreto prevede un "periodo di sorveglianza" per garantire la stabilità delle condizioni che hanno dato accesso al beneficio. La decadenza scatta se:

  • La riserva dell'80% degli utili 2024 viene distribuita (al netto di eventuali coperture perdite) entro il secondo esercizio successivo al 2024.
  • I beni oggetto dell'investimento rilevante vengono dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'impresa o delocalizzati all'estero entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello dell'investimento.


La decadenza non si applica in caso di investimento sostitutivo con un bene di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.


Conclusioni

Il carattere temporaneo della misura (solo per il 2025) e il ritardo nell’emanazione del decreto attuativo rendono forse prematura una valutazione della misura, in ogni caso il disaccoppiamento tra “investimenti rilevanti” e misura dell’incentivo continua a destare perplessità; tuttavia, le dichiarazioni del Vice Ministro Leo lasciano sperare che, sulla base dell'esperienza di quest'anno e del feedback delle imprese, si possa arrivare in futuro a una versione strutturale, più semplice e allineata alle reali esigenze di un sistema produttivo che chiede stabilità e chiarezza normativa per programmare i propri investimenti a lungo termine.

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