Il Decreto Sostegni bis è legge: una sintesi delle principali agevolazioni per le imprese

6 Agosto 2021

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Servizio: Finanza agevolata

Il decreto Sostegni-bis (dl n. 73/2021), recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali, è stato convertito nella Legge 106/2021 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021).

Nella stessa G.U. è stato anche pubblicato il testo coordinato del DL con la citata legge 106/2021, che passa da 77 a 152 articoli, a seguito delle modifiche introdotte durante l’iter di conversione in Parlamento.

Ma andiamo ad analizzare le novità e le principali misure di interesse per le aziende.


Titolo I- Sostegni alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi

  • Estensione e proroga credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (Art. 4)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, viene riconosciuto un credito d’imposta compreso tra il 60% ed il 30% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Durante l’iter di conversione è stato aggiunto il comma 2-bis che allarga la platea dei beneficiari anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro. In questo caso il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo versati da gennaio a maggio 2021 è pari al 40%, mentre per i canoni di affitto d’azienda scende al 20%.

  • Misure di sostegno per l’istallazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e avvio al riciclo dell’alluminio piccolo e leggero (Art.6-ter)

Istituito un fondo con dotazione di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per sostenere le società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell’ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato.

  • Misure urgenti a sostegno del settore turistico e bonus alberghi (Art.7)


L’articolo in esame non è stato oggetto di modifiche sostanziali durante l’iter di conversione.

Per il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere al comma 5 dell’art.7 veniva prorogato di un anno la misura, prevedendo uno stanziamento pari a 100 milioni per l’anno 2022.


  • Misure urgenti per il settore tessile e della moda (Art.8)

Confermata senza modifiche la proroga del credito d’imposta rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori introdotto dal Decreto Rilancio (art. 48 bis). Il Sostegni Bis aumenta la dotazione finanziaria della misura di 50 milioni per il 2021 (passa da 45 a 95 milioni) e di 150 milioni per il 2022.

Ricordiamo che il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali eccedente la media del triennio antecedente a quello di spettanza del beneficio ed è applicabile, previa comunicazione all’agenzia delle Entrate e fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dallo Stato, sia in relazione al periodo di imposta 2020 che al 2021.

  • Fondo industria conciaria (Art.8 2 bis 2 septies)

All’ art.8 dal 2 bis al 2 septies è stato istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni per il 2021, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, sperimentazione, ricerca e di sviluppo nel settore conciario. Le risorse del Fondo saranno destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo a favore del settore tessile disposto dalla legge di bilancio 2021

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto di conversione, con un decreto del MiSE verranno disposte le modalità attuative.

  • Credito d’imposta beni strumentali area sisma (Art. 9, comma 1-bis)

In sede di conversione è stato introdotto il comma 1-bis all’articolo 9 in merito alle agevolazioni per i Comuni del centro Italia colpiti dal sisma. Il credito d’imposta previsto dalla misura è stato prorogato al 31 dicembre 2021 nella misura:

  • del 25% per le grandi imprese,
  • del 35% per le medie imprese
  • del 45% per le piccole imprese,

 riconosciuto nei comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

  • Misure di sostegno al settore sportivo (Art.10)


Con l’art.10 viene prorogato a tutto il 2021, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro, il credito di imposta per le sponsorizzazioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

La misura prevede la concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% relativamente agli investimenti pubblicitari sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 201.


  • Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione (Art.11)


Per fare fronte all’esigenza di sostenere la penetrazione dei mercati esteri da parte delle imprese italiane, è stata disposta l’implementazione della dotazione finanziaria dei fondi 394/81 (per 1,2 miliardi) e del Fondo per la Promozione Integrata (400 milioni).

In merito a quest’ultimo si segnala che le operazioni di patrimonializzazione saranno escluse dal cofinanziamento a fondo perduto.

Per tutti gli altri strumenti a valere sul fondo 394/81 rimane la componente del fondo perduto, seppur in misura ridotta:

  • Fino al limite del 25% entro dicembre 2021, in regime di Temporary Framework;
  • Fino al limite del 10% da gennaio 2022


  • Semplificazione e rifinanziamento della “Nuova Sabatini” (Art. 11-ter)

Con lo scopo di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dalla cd. Nuova Sabatini  il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici , ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.


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Titolo II- Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese

  • Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento (Art.12)

Il decreto Sostegni bis nell’ambito del Fondo di Garanzia per le PMI ha introdotto uno strumento di garanzia pubblica a supporto di piccole e medie imprese e Small Mid Cap. L’obiettivo è offrire alle aziende forme di finanziamento alternative a quelle tradizionali, con particolare riferimento a finanziamenti a medio/lungo termine (da 6 a 15 anni), con prevalente finalizzazione alla realizzazione di programmi di investimento e progetti di ricerca e sviluppo. 

  • Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 13-bis)

Estesa, in sede di conversione, da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese colpite dalla pandemia (cd. Garanzia Italia SACE), ai sensi di quanto previsto dal cd. Decreto Liquidità

  • Tassazione capital gain start up innovative (Art. 14)

Esentate temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’investimento nel tempo.

  • Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi (Art.20)

L’art. 20 non modificato in sede di conversione in legge, consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un’unica quota annuale (anziché in tre quote annuali) del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Le condizioni per accedere a questa nuova possibilità sono:

  • che si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0
  • che gli investimenti siano effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
  • Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021 (Art.22)


Con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per l’anno 2021, mediante modello F24, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi. L’articolo non è stato modificato in sede di conversione.


Titolo III- Misure per la tutela della salute

  • Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci (Art.31)

Alle imprese che effettuano attività di R&S per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. Al beneficio, che costituisce un Aiuto di Stato in regime di esenzione, è dedicata una dotazione di 787,3 milioni di euro.

Sono considerati ammissibili, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.


  • Credito d’imposta per la ricerca biomedica (Art.31-bis)

Aggiunto in sede di conversione, un credito d’imposta pari al 17% delle spese sostenute per reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica, in favore di Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l’anno 2021 nel limite di spesa complessivo di 11 milioni


  • Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Art.32)

L’art. 32, non modificato in sede di conversione, prevede un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d'imposta in questione spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ammesse anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 34/2019 (decreto Crescita), come bed and breakfast.


Titolo IV- Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

  • Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di altro livello dei propri dipendenti (Art.48 bis)

All’art. 48-bis viene previsto un credito d’imposta per le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano) che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello. Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie relative a Industria 4.0.


Titolo VII- Cultura

  • Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari (Art.67)

I commi 10-13 dell’art.67 trattano la misura del “bonus pubblicità” prevedendo per il biennio 2021-2022 un aumento delle risorse stanziate per il credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. La dotazione finanziaria sale a 90 milioni di euro per ciascuno dei due anni, di questi, 65 sono destinati agli investimenti sui giornali e 25 per quelli sulle emittenti televisive e radiofoniche. Il credito d’imposta verrà riconosciuto nella misura unica del 50% per tutti gli investimenti pubblicitari effettuati. 

È inoltre stabilito che, per il 2021, la comunicazione telematica per accedere al beneficio andrà presentata tra il 1° e il 30 settembre (anziché tra il 1° e il 31 marzo, come previsto a regime); restano comunque valide le eventuali comunicazioni trasmesse a marzo.


Titolo VIII- Agricoltura e trasporti

  • Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura (Art.68 bis)

L’Articolo 68-bis incrementa di 500mila euro, per il solo 2021, lo stanziamento di un milione di euro previsto dalla legge di bilancio 2020 per lo sviluppo delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, di aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici. Le risorse sono concesse alle imprese agricole e agroalimentari in forma di contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e a copertura dell'80% delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain.


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