Per il 2022, bonus software 4.0 al 50% per investimenti sino a 1 milione

1 Giugno 2022

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Servizio: Finanza agevolata

Il Piano Transizione 4.0 è in costante evoluzione e soggetto a sistematici restyling a beneficio delle imprese, in particolar modo per quanto concerne il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

Dopo la proroga al triennio 2023-2025 (con possibili code di investimento sino al 30 giugno 2026) introdotta con la Legge di Bilancio 2022, si sono susseguiti rilevanti interventi normativi e chiarimenti, finanche in queste ultime settimane.


Giova ricordare, innanzitutto, che nell’ambito dell’iter parlamentare di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd Decreto Milleproroghe), un emendamento ha esteso il regime privilegiato del 2021, anche agli investimenti in beni ordinari (sia materiali che immateriali) ed in beni 4.0 materiali prenotati nel 2021 (con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021) e conclusi entro il 31 dicembre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022.


Nessuna previsione era stata dedicata, invece, ai beni immateriali 4.0, in quanto – a differenza delle altre fattispecie -  per i software 4.0 la Legge di Bilancio 2021 non prevedeva un depotenziamento dell’aliquota incentivante tra 2021 e 2022, consentendo il mantenimento nel 2022 della medesima intensità agevolativa (20%) contemplata dal regime 2021.


A rideterminare le sorti dei beni immateriali 4.0 acquisiti o “prenotati” nel 2022, ex art. 109 TUIR, è intervenuto il recente Decreto Aiuti (decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”).


L’articolo 21 del Decreto Aiuti incrementa la misura del Credito d’imposta per i beni strumentali immateriali 4.0 acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In particolare, il Decreto aumenta dal 20 al 50% la percentuale del costi dei beni riconosciuto come credito d’imposta.

La misura agevolativa è inclusa nella missione M1C2 del PNRR denominata “digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”; in particolare l’Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 prevede tra gli altri, nell’ambito della descrizione dei traguardi e degli obiettivi associati alla missione, i seguenti obiettivi temporali: almeno 27.300 soggetti fiscali devono aver maturato crediti d’imposta per beni strumentali immateriali 4.0 sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra gennaio 2021 e dicembre 2022 (target da raggiungere entro giugno 2024) e almeno 41.500 soggetti fiscali devono maturare l’analogo credito sulla base delle dichiarazioni presentate tra il gennaio 2021 e il dicembre 2023. La maggiorazione del credito d’imposta risponde pertanto all’esigenza di assicurare un’accelerazione nella dinamica degli investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche in considerazione dei dati provvisori elaborati sulle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2020 che evidenziano un numero di beneficiari sensibilmente inferiore al target e pari a 3.572.


Qui di seguito si rappresenta il flusso incentivante aggiornato, raffrontando le novità delle ultime Manovre finanziarie così come recentemente ridelineate, che è utile considerare per pianificare gli investimenti ottimizzando i benefici.

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BENI IMMATERIALI (tware)

4.0

(allegato B annesso alla Legge di bilancio 2017)

ORDINARI

(non 4.0)

Legge di Bilancio 2020

2020

(o 30/6/2021 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2020)

15% sino a 700.000 euro

NO

Legge di Bilancio 2021

16/11/2020 e 2021

(o per beni 4.0 30/6/2022 / per beni ordinari 31/12/2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021)

20% sino a 1 mln

10% (15% lavoro agile) sino a 1 mln

2022

(o 30/6/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022)

50% sino a 1 mln

6% sino a 1 mln

Legge di Bilancio 2022

2023

(o 30/6/2024 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2023)

20% sino a 1 mln

NO

2024

(o 30/6/2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2024)

15% sino a 1 mln

NO

2025

(o 30/6/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025)

10% sino a 1 mln

NO


Significative novità interessano anche i beni materiali 4.0.

Con riferimento alle previsioni della Legge di Bilancio 2022 è intervenuta la circolare di Agenzia delle Entrate 14/E del 17 maggio 2022. Più precisamente, alle imprese che effettuano investimenti nei predetti beni materiali 4.0, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), «il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro». La formulazione letterale del comma 1057-bis – che in un’unica disposizione disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) – potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.

Tuttavia, Agenzia delle Entrate rileva che ragioni di interpretazione logico-sistematica lasciano intendere che si tratti di una diversa formula redazionale che non dovrebbe precludere il calcolo del plafond come riferito a investimenti effettuati su base annuale. Depone in tal senso la relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2022. Agenzia ritiene, quindi, che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi come riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.


Agenzia delle Entrate non è intervenuta relativamente allo scaglione sino a 50 milioni introdotto dall’articolo 10 del Decreto Sostegni Ter (Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4), con una dotazione di 124,8 milioni; si auspica che lo scaglione possa essere assunto per analogia su base annua. In particolare, il Governo ha previsto un nuovo cap di investimenti agevolabili dedicato ai beni materiali 4.0 aventi risvolti green, effettuati dal 2023 al 2025 o entro il 30 giugno 2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025. In particolare, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. Il Decreto Sostegni ter prevede una sovrapposizione tra il terzo scaglione “ordinario” della Legge di bilancio 2022 (5% da 10 a 20 mln) ed un nuovo cap che guarda alla transizione ecologica (5% da 10 a 50 mln). E’ auspicabile un tempestivo intervento ufficiale di coordinamento tra i due plafond, anche a chiarimento di quali siano gli investimenti inclusi nel PNRR di cui si potenzia l’agevolazione.


BENI MATERIALI

4.0

(allegato A annesso alla Legge di bilancio 2017)

ORDINARI

(non 4.0)

Legge di bilancio 2020

2020

(o 31/6/2021 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2020)

40% sino a 2,5 mln

20% da 2,5 a 10 mln


6% sino a 2 mln

Legge di bilancio 2021

16/11/2020 e 2021

(o 31/12/2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021)

50% sino a 2,5 mln

30% da 2,5 a 10 mln

10% da 10 a 20 mln

10% (15% lavoro agile) sino a 2 mln

2022

(o 30/6/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022)

40% sino a 2,5 mln

20% da 2,5 a 10 mln

10% da 10 a 20 mln

6% sino a 2 mln

Legge di bilancio 2022

2023-2025

(o 30/6/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025)

20% sino a 2,5 mln annui

10% da 2,5 a 10 mln annui

5% da 10 a 20 mln annui / 50 mln per investimenti inclusi nel PNRR per transizione green

NO


Il Credito d’imposta di cui alle Leggi di Bilancio 2021 e 2022 è utilizzabile in compensazione a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti ordinari (i.e. non 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La fruizione può avvenire in tre quote annuali di pari importo, ridotte ad un’unica soluzione per gli investimenti in beni ordinari (non 4.0) acquisiti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni con riferimento ai beni immateriali e, ai sensi del Decreto Sostegni bis, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi, con riferimento ai beni materiali.


Si ricorda che ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.



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