Dieci cose positive (non scontate) del Piano Transizione 5.0

di Franco Canna

2 Marzo 2024

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Servizio: Finanza agevolata Digital transformation Formazione Sostenibilità Transizione 5.0

Con l’inizio del 2024 il Governo ha dato finalmente il via a due iniziative da tempo attese dal mondo delle imprese. La prima, in ordine rigorosamente cronologico, è l’avvio della procedura per la formazione dell’albo degli esperti che potranno certificare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione; la seconda è l’approvazione da parte del Governo del decreto-legge che aggiorna il PNRR e lo integra con le risorse del piano RePower EU, gran parte delle quali sono destinate a finanziare il piano Transizione 5.0.

Si tratta di due provvedimenti che di per sé non bastano a rendere operative le rispettive misure: per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione manca infatti ancora la pubblicazione delle linee guida, mentre per il piano Transizione 5.0 occorrerà attendere il fondamentale decreto attuativo che dovrebbe arrivare a marzo. 

Siamo però davanti a due segnali importanti che ci auguriamo possano rappresentare l’inizio di una nuova fase della politica industriale italiana più attenta alle reali esigenze delle imprese. Il Governo dovrà dimostrarlo in primis scrivendo le regole nel modo il più possibile chiaro sin dal principio e poi rispettando le scadenze previste.

Anche perché in entrambi i casi il tempo è un fattore estremamente critico. Per quanto riguarda la certificazione delle attività R&S&I infatti le emanande linee guida devono essere pubblicate in tempo utile a permettere alle imprese di valutare le attività svolte e poter quindi decidere se procedere con la certificazione oppure accedere al riversamento spontaneo entro il 30 giugno 2024.

Per quanto riguarda il piano Transizione 5.0, il nuovo pacchetto di incentivi si applicherà agli investimenti del biennio 2024-2025. Come sappiamo, sarà il decreto attuativo a chiarire le due maggiori incognite, cioè il contenuto delle certificazioni e delle comunicazioni ex ante ed ex post e le modalità di calcolo del risparmio energetico rispetto a un punto di riferimento iniziale. È quindi fondamentale che sia rispettato il termine dei 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale per consentire alle imprese di avere subito tutti gli elementi necessari a valutare se i propri piani di investimento siano conformi ai requisiti di legge.

Dieci gradite sorprese del piano Transizione 5.0 (più due)

Focalizzandoci ora sul Piano Transizione 5.0, passiamo in rassegna alcune “sorprese” positive che sono contenute nel decreto legge.

  1. Il decreto legge detta in maniera le regole fondamentali del Piano: soggetti destinatari, esclusioni, condizioni, aliquote, obiettivi e controlli. E, come visto, assegna un tempo breve – 30 giorni anziché i 60 o 90 abituali – per l’emanazione del decreto attuativo.
  2. Si potrà presentare un progetto di innovazione che includa anche beni già ordinati o acquistati nel 2024, come ha confermato recentemente il responsabile della segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Marco Calabrò.
  3. Con il visto formale del GSE su comunicazione e certificazione ex ante, l’azienda prenota l’incentivo avendo così la certezza di poter accedere all’incentivo già prima di avviare gli investimenti. Sarà inoltre il GSE a occuparsi dei controlli su richiesta dell’amministrazione finanziaria (e questa è garanzia di competenza).
  4. Sono state dissolte le paure di chi temeva che il piano si applicasse unicamente agli investimenti sostitutivi. Il decreto legge infatti dice chiaramente che l’incentivo si potrà applicare anche alle imprese di nuova costituzione e lo stesso Calabrò ha chiarito che anche i processi nuovi all’interno delle imprese esistenti saranno eleggibili all’incentivo nelle modalità che saranno previste dal decreto attuativo.
  5. Il piano Transizione 5.0 è sostanzialmente cumulabile con tutti gli altri incentivi anche se insistono sugli stessi costi (naturalmente senza eccedere il costo sostenuto), eccezion fatta per il Piano Transizione 4.0 e l’incentivo per la Zes Unica. 
  6. Le aliquote sono interessanti, soprattutto se, in abbinata all’investimento in beni strumentali 4.0, si opta per i pannelli fotovoltaico ad elevata efficienza che risulterebbero agevolati fino al 63%.
  7. Il piano Transizione 5.0 non è dedicato al solo mondo manifatturiero (come lo era inizialmente il piano Industria 4.0), ma potenzialmente alla totalità del tessuto imprenditoriale.
  8. Il tetto massimo di investimenti agevolabili passa dai 20 milioni del piano Transizione 4.0 a ben 50 milioni di euro.
  9. Sono stati inclusi anche i software dedicati al monitoraggio dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata o che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati di campo nonché i sistemi gestionali che includono questi software.
  10. Nel limite del 10% dell’investimento in beni e comunque non oltre i 300.000 euro, sono incluse anche le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Questa è una risposta concreta alle esigenze di chi – correttamente – lamentava la chiusura del credito d’imposta per la formazione 4.0.
  11. L’ultima gradita sorpresa è la scelta del Governo di consentire alle PMI di aggiungere al credito d’imposta maturato con gli investimenti un massimo di 10.000 euro per le spese relative alle certificazioni e 5.000 euro per quelle relative alla certificazione contabile.

Che cosa fare

Pur dovendo necessariamente attendere che il decreto attuativo definisca i diversi aspetti del piano Transizione 5.0 che non sono stati definiti dal Decreto Legge, le imprese sono oggi nelle condizioni di avviare un ragionamento strutturato sui propri piani di investimento.

Chi ha pianificato l’acquisto di un bene strumentale 4.0 non deve necessariamente aspettare, ma può portarlo avanti sapendo che, se non fosse eleggibile all’incentivo previsto dal piano Transizione 5.0, potrà comunque fruire del “vecchio” Transizione 4.0.

Si possono inoltre fare delle importanti valutazioni sull’opportunità di unire l’investimento 4.0 con l’acquisto di impianti fotovoltaici e ore di formazione.

Va tenuto nel dovuto conto che, per un investimento ipotetico da 50 milioni di euro, il beneficio massimo ottenibile col Transizione 4.0 è di 1.750.000 euro, mentre con il piano Transizione 5.0 questo beneficio sale a 4.000.000 in caso di classe di risparmio energetico di base, 6.500.000 per la classe intermedia e 9.000.000 se si ha diritto invece alla classe più alta.

Come sempre, ma in questo caso forse ancor di più, è fondamentale avere una chiara strategia sugli obiettivi da raggiungere, mettere in cantiere risorse adeguate agli obiettivi e scegliere il giusto partner per fare le cose per bene e ottenendo il beneficio più alto che consenta di massimizzare il ritorno sull’investimento.

Scritto da

Franco Canna

Giornalista professionista, da vent'anni mi occupo di tecnologie con un focus specifico sull'industria manifatturiera. Nel 2016 ho fondato Innovation Post, giornale che si occupa di politiche e tecnologie per l'industria, di cui oggi sono direttore responsabile, con focus sui temi tecnologici e fiscali dell'industria 4.0. Sono membro del consiglio direttivo di ANIPLA, l'Associazione Nazionale Italiana Per l'Automazione.

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