Decreto Sostegni, 32 miliardi per affrontare l’emergenza Covid. Le previsioni per lavoro, salute e sicurezza

30 Marzo 2021

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Servizio: Finanza agevolata

Pubblicato il testo del tanto atteso dl Sostegni (decreto n. 41-2021), approvato il 19 marzo dal Consiglio dei Ministri.Il Decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, contiene numerosi interventi in materia di lavoro e contrasto alla povertà,  interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all'entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

Obiettivo del nuovo decreto è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede. Sostegni, ristori, ancora una volta quindi il governo ha scelto di utilizzare questa via quando invece sarebbe opportuno mettere a disposizione strumenti che stimolino gli investimenti delle aziende.

Un esempio: nel decreto in questione sarebbero dovute rientrare una serie di rettifiche al Piano Transizione 4.0, che per mancanza di disponibilità finanziaria sono state escluse, e che avrebbero dovuto sanare errori ed  incongruenze del Piano licenziato dal Parlamento nella scorsa Legge di Bilancio e sciogliere il nodo delle coperture. Scopo di tali modifiche, che dovrebbero essere inserite in un nuovo decreto del Governo Draghi pare di prossima emanazione ad aprile, è quello di rispondere alle richieste di Bruxelles, che ha invitato l'Italia ad adottare interventi funzionali alla digital transition dell'industria italiana, oltre che dare nuovo slancio agli investimenti delle aziende, stabilità e certezze.

Ma andiamo ad analizzare la struttura del Decreto e le principali misure di interesse per le aziende.



Le 5 aree di intervento del nuovo decreto

Il testo del nuovo decreto, prevede una suddivisione delle misure, messe in atto in base a 5 aree di intervento:
●    sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
●    lavoro e contrasto alla povertà;
●    salute e sicurezza;
●    sostegno agli enti territoriali;
●    ulteriori interventi settoriali


1# sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore

Contributi a fondo perduto (Art.1)

Il decreto prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore. I contributi sono concessi senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate in quanto sono stati eliminati i codici ATECO. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro.

Potranno presentare richiesta i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro. Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Le domande, gestite dall'Agenzia delle Entrate, potranno essere presentate dal 30 marzo al 28 maggio 2021.

I ristori partono da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 per le persone giuridiche e fino ad un massimo di 150 mila euro. Le imprese potranno accedere agli indennizzi in queste percentuali:

  • 60% per le imprese fino a 100mila euro
  • 50% tra 100mila e 400mila euro
  • 40% tra 400mila e un milione
  • 30% tra uno e 5 milioni
  • 20% tra 5 e 10 milioni

Sempre all’art.1 in materia di aiuti di stato, commi da 13 a 17,  viene consentito di fruire di alcune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, anche sulla base della Sezione 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato qualora ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) non sono sufficienti e pregiudicherebbero pertanto l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

Nello specifico, la possibilità di scegliere se applicare la Sezione 3.1 o la Sezione 3.12 è prevista per:

  • l’art. 24 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) - Cancellazione del versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto 2020;
  • l’art. 25 del decreto Rilancio, gli artt. 1, 1-bis, 1-ter del decreto Ristori (D.L. 137/2020), l’art. 2 del decreto Natale (D.L. 172/2020) e i commi da 1 a 9 dell’art. 1 dello stesso decreto Sostegni - Contributi a fondo perduto;
  • l’art. 28 del decreto Rilancio, gli artt. 8 e 8-bis del decreto Ristori e l’articolo 2-bis del decreto Natale - Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
  • l’art. 120 del decreto Rilancio - Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • l’art. 129-bis del decreto Rilancio - Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
  • l’art. 177 del decreto Rilancio, i commi 1 e 3 dell’art. 78 del decreto Agosto (D.L. 104/2020), gli artt. 9, 9-bis, 9-ter, comma 1 del decreto Ristori, l’art. 1, commi da 599 a 602 della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) - Esenzioni dall’IMU.
  • È demandato ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze il compito di definire le modalità attuative.

Al comma 17 viene precisato che ai fini della disposizione si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato “de minimis”.

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#2  lavoro e contrasto alla povertà

Cassa integrazione e blocco licenziamenti

La Cassa integrazione con causale Covid è prorogata per tutto il 2021 grazie allo stanziamento di 3,3 miliardi di euro: le aziende con cassa integrazione ordinaria potranno chiedere 13 settimane tra il primo aprile e il 30 giugno 2021 con causale Covid, e farlo senza contributo addizionale.

Le settimane di cig sono al massimo 28 e sono fruibili da aprile al 31 dicembre 2021. Possono beneficiarne i lavoratori che non sono tutelati da ammortizzatori ordinari ma, al contrario, ricevono l’assegno di solidarietà o la cassa in deroga.

Nel Decreto Sostegni viene previsto inoltre il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, uno specifico finanziamento per il settore aeroportuale e l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA.


Il blocco dei licenziamenti è stato prorogato fino al 30 giugno.


3# Salute e sicurezza

Vaccini e farmaci


L’articolo 20 (commi da 7 a 11) prevede “agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati” con l’obiettivo “di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione”. Le operazioni saranno realizzate ricorrendo ai contratti di sviluppo. Lo stanziamento per questa misura che è di certo interesse per le aziende ammonta a 200 milioni per l’anno 2021.



4# sostegno agli enti territoriali

  • Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
    L’articolo 26 viene istituisce un Fondo da 200 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.
  • Regime quadro per l’adozione di misure di aiuti di stato per l’emergenza Covid-19
    Riguardo sempre al Temporary Framework l’art.28 adegua la normativa italiana ai nuovi tetti inseriti nell’ultima modifica dello scorso 28 gennaio (art. 28) al fine di allineare le disposizioni del regime-quadro che attengono principalmente alla proroga delle misure di aiuto fino al 3.12.2021e l’innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti. Tali modifiche normative al regime-quadro si sono rese necessarie per permettere alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l’economia ancora gravemente turbata dalle conseguenze della pandemia.


5 # Altre disposizioni urgenti

  • Sostegno alle grandi imprese
    L’art.37 prevede l’istituzione di un fondo di 200 milioni per le grandi imprese che si trovano in difficoltà.
    l Fondo opera concede aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati della durata di 5 anni a favore delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza Covid.
    Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definita all’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ma che presentano prospettive di ripresa dell’attività. Il finanziamento sarà concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

 

I finanziamenti concessi dovranno essere diretti:

  • alla gestione corrente;
  • alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali;
  • per le altre misure indicate nel programma presentato

I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, primo comma, n. 1), della Legge fallimentare.

I criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso all’intervento dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni.

  • Misure di sostegno al sistema delle fiere
    Con l’articolo 38, commi da 3 a 5, si istituisce un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.
    Sarà un decreto del Ministro del turismo a definire la ripartizione degli importi e la concreta attuazione delle misure di ristoro.

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