Crediti d’Imposta R&S: prime valutazioni sulla “sanatoria”

17 Novembre 2021

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Servizio: Finanza agevolata Credito d'Imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design (CIRSID)

Il 15 ottobre scorso, il comunicato stampa n.41 del Consiglio dei Ministri n.41, ha confermato che il decreto-legge approvato prevede “alcuni correttivi alla disciplina al credito d’imposta Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura.

In buona sostanza, l’Esecutivo ha confermato che originariamente esisteva una formulazione della misura diversa da quella poi espressa dalla prassi successiva[1].

In tale prospettiva, appare insufficiente sostenere che le imprese si sono ritrovate ad applicare l’agevolazione in assenza di indicazioni ufficiali da parte dei competenti organi, in realtà sarebbe più preciso dire che le indicazioni ufficiali iniziali – contenute principalmente nel decreto attuativo del 27 maggio 2015 e nella Circolare 5/2016 - fornivano all’epoca informazioni diverse da quelle poi comunicate a partire dal 2018.

Per apprezzare i cambiamenti intervenuti nella formulazione originaria della misura basti considerare che per la concreta individuazione, nel contesto delle attività di ricerca e sviluppo, delle attività da considerare ammissibili nell’ambito dello specifico settore del tessile e della moda, la Circolare 5/2016 rinviava alle indicazioni fornite dal Mi.S.E. con l’allegata circolare n. 46586 del 16 aprile 2009.

Tale circolare ministeriale ben illustrava, in termini generali, il rilievo attribuito al concetto di innovazione nelle definizioni di ricerca e sviluppo utilizzate in ambito comunitario (Comunicazione 2006/C 323/01) e la loro aderenza ai criteri propri del Manuale di OSLO, tuttavia, a partire dal 2018, nei documenti di prassi vengono richiamati esclusivamente i criteri propri del Manuale di Frascati 2015.

Come osservato da alcuni attenti Autori[2], appare davvero anomalo che il Manuale di Frascati non sia mai stato richiamato fino a pochi anni fa nei numerosi documenti di prassi emanati dagli organi competenti, inoltre, come emerge anche da diversi atti di accertamento, se fosse vero che la disciplina sul credito di imposta 2015-2019 è identica a quella del precedente credito d’imposta R&S del triennio 2007-2009 (art.1, commi 280-283, legge 296/2006), allora non si spiega come mai sulla previgente disciplina non siano stati mossi in passato rilievi sulla mancata applicazione dei criteri del Manuale di Frascati.


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A fronte di siffatta situazione l’Esecutivo ha ritenuto di introdurre una procedura di “riversamento spontaneo” in favore dei contribuenti che hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Sono invece giustamente escluse dalla procedura le imprese che abbiano utilizzato il credito d’imposta all’esito di condotte fraudolente.

Secondo alcuni Autori[3], non sembra corretto imporre il riversamento spontaneo del credito a quanti, all’epoca, in assoluta buona fede, hanno fatto affidamento sulla normativa vigente, poi interpretata restrittivamente dagli organi competenti. Sarebbe invece stato preferibile optare per una soluzione in grado di tutelare pienamente le imprese che hanno riposto un legittimo affidamento nell' interpretazione originaria della misura, escludendole dal riversamento del credito d’imposta compensato.

Effettivamente l’appeal di questa “sanatoria” appare piuttosto limitato, in quanto la disapplicazione delle sanzioni è già ampiamente prevista nelle norme generali dell’ordinamento tributario (articolo 10 dello Statuto e articolo 8 del Dlgs 546/1992).

L’adesione alla procedura di riversamento spontaneo offre comunque alcuni vantaggi alle imprese incappate in errori, soprattutto nei casi in cui tali errori comportano la punibilità ex art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 (reato di indebita compensazione di crediti).

A tal proposito, come opportunamente ricordato da Assonime nella Circolare N. 30 del 29 ottobre 2021, si dovrebbe intervenire sui profili sanzionatori, perché dubbi interpretativi complessi non dovrebbero dar luogo all’applicazione della sanzione prevista in caso di utilizzo di crediti inesistenti ex art. 13, comma 5, del d.lgs. n.471/1997.

Recentemente Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020, ha invece convalidato la prassi accertativa adottata finora da numerosi Uffici che qualifica automaticamente come crediti inesistenti tutti i crediti fruiti sulla scorta di attività ritenute (dai medesimi Uffici) prive, in tutto o anche solo in parte, dei requisiti (anche di natura tecnica) previsti dal Manuale di Frascati 2015 per le attività di R&S.

Se non si corregge tale impostazione, ad esempio con un’apposita regola di penalty protection (prevista anche per il nuovo Patent Box), le contestazioni relative all’ambito oggettivo dell’agevolazione continueranno ad essere accompagnate dall’applicazione della sanzione per credito inesistente, riproponendo anche in futuro il problema che il provvedimento in commento si prefigge di risolvere.

Tra i diversi limiti della “sanatoria”, molti dei quali non trattati in questa sede per ragioni di sintesi, se ne segnala uno finora alquanto sottovalutato, riguardante l’effettiva possibilità di condurre accurate valutazioni tecniche, dopo la decorrenza dei termini per il riversamento spontaneo, su progetti di R&S realizzati molto anni prima.

In sostanza, nel 2023 gli organi competenti dovranno riuscire a comparare il livello di innovazione di un progetto aziendale con lo stato dell’arte del settore esistente, ad esempio, nel 2015, cioè ben otto anni prima!

In base alla nostra esperienza si tratta di un’attività non semplice, per riuscire occorre definire un set di criteri oggettivi e dotarsi di strumenti tecnologici adeguati.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, pur riconoscendo l’intendo lodevole del provvedimento che in qualche misura migliora la situazione precedente, l’esito della “sanatoria” per i crediti d’imposta R&S appare al momento abbastanza deludente.

L’auspicio è che il provvedimento possa essere migliorato a breve.




[1] Tra i numerosi Autori che si esprimono in tal senso cfr. V. Giordano e M. Bettarini, “Contestazioni di indebito utilizzo del credito R&S: lo stato dell'arte e la sanatoria prevista dal Dl Fiscale”, par.1.4, Il Sole 24 Ore – NT Plus Diritto, del 20.10.2021.

[2] Cfr. A. Iorio, “Sanatoria bonus ricerca e sviluppo, l’istanza non mette al riparo dal reato Il Sole 24 Ore – NT Plus Diritto, del 19.10.2021.

[3] Cfr. M. Meo, “Crediti d’imposta r&S, sanatoria senza premialità Il Sole 24 Ore del 28.10.2021.

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