Bonus ricerca e sviluppo, la certificazione preventiva mette al riparo dal rischio contenzioso

4 Agosto 2022

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Servizio: Finanza agevolata

Nel contesto del recente Dl Semplificazioni (Dl21 giugno 2022, n. 73 «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali …», Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.143 del 21 giugno 2022) il legislatore è intervenuto sul tema  della corretta fruizione del bonus Ricerca e Sviluppo.
La stagione dei controlli ha condotto all’emersione di una serie di presunte irregolarità nella gestione del bonus, cui sono seguiti numerosi contenziosi tributari sui recuperi effettuati, confluiti poi in una procedura di “sanatoria” che consentirebbe alle imprese di restituire, al netto di sanzioni ed interessi, gli importi fruiti su progetti non congruenti con le precisazioni fornite dal Fisco. 
Si aggiunge così un ulteriore tassello alla vicenda, introducendo la possibilità di avvalersi di una certificazione preventiva ai controlli sulle attività implementate.

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Le contestazioni sulla natura della spesa

Chiariamo in sintesi quale sia l’elemento di discrimine nella valutazione operata dal Fisco sui progetti di spesa realizzati.
In particolare, l’attenzione delle Entrate si focalizza su quanto ha precisato il comma 200 dell’articolo 1 della legge 160/2019, secondo cui «sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico ... sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)».
Successivamente, il decreto Mise del 26 maggio 2020, all’articolo 2, ha chiarito che possono qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:

  1. ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico;
  2. ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; 
  3. sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e a raccogliere le informazioni tecniche necessarie alla realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.

Insomma, la precisazione secondo cui le spese agevolate «perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa» ha prodotto una dicotomia non da poco sul concetto di “novità” sotteso ai progetti di ricerca implementati fra la visione “aggiornata” delle Entrate e lo spirito con cui molte imprese si sono approcciate alla ricerca condotta. Tale dicotomia, ha indotto il Fisco a proporre una pace mediata, attraverso il citato provvedimento di sanatoria, con riversamento delle somme compensate senza sanzioni ed interessi.

La certificazione delle spese come elemento preventivo all’utilizzo del bonus

Con le previsioni contenute nell’articolo 23, commi da 2 a 5 del Dl 73/2022, il legislatore ha introdotto la possibilità per le imprese beneficiarie del bonus di richiedere ed ottenere una certificazione preventiva della spesa sostenuta, in modo da assicurare l’utilizzo in compensazione del bonus senza spiacevoli conseguenze a seguito di successivi controlli. 
Stando al testo della norma, saranno soggetti appositamente abilitati che potranno rilasciare la certificazione. Sarà un decreto del presidente del Consiglio dei ministri ad individuare i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, garantendone la professionalità, l’onorabilità e l’imparzialità. I soggetti, così individuati, confluiranno in un apposito albo dei certificatori, tenuto dal ministero dello Sviluppo economico. Con il medesimo decreto saranno stabilite le modalità applicative. 
Tuttavia, essa potrà essere richiesta a condizione che eventuali violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. 
Infine il decreto stabilisce che essa produce effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 

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