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R&S: bonus fino al 45% per le imprese di 11 Regioni
In Gazzetta Ufficiale, in questi giorni, proliferano le disposizioni a beneficio delle aziende che investono in attività innovative, grazie alla pubblicazione della Legge di conversione del Decreto Rilancio e del Decreto attuativo del Credito d’imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design.
CREDITO D’IMPOSTA R&S NEL DECRETO RILANCIO
E' giunta, seppure concitatamente in extremis, la conversione del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25.
Se già il Decreto Rilancio aveva introdotto un rilevante rafforzamento agevolativo per le imprese attive nella R&S, l’iter di conversione ha ulteriormente esteso la portata incentivante del Credito d’imposta R&S 2020 di cui all'articolo 1, comma 200, dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160). L’incentivo è stato introdotto per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, a beneficio di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Il Decreto Rilancio è intervenuto in tale contesto agevolativo, nulla prevedendo, invero, per l’innovazione tecnologica ed il design che, assieme alla R&S, costituiscono i tre ambiti agevolati del Credito d’imposta 2020 che sostituisce il Credito d’imposta R&S 2015-2019.
In particolare, l’articolo 244 del Decreto ha introdotto ulteriori vantaggi, in termini di radicale incremento delle percentuali agevolative, per le imprese attive nella R&S nelle otto Regioni del Mezzogiorno e, in virtù degli emendamenti approvati nell’iter di conversione, in altre tre Regioni, ossia quelle colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Singolare è la circostanza che l’agevolazione non riguardi le Regioni maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria da cui è promanato il Decreto Rilancio.
In particolare, al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al citato articolo 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata
- dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro,
- dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,
- e dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
Agli oneri derivanti dal tale rafforzamento agevolativo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In sede di conversione in Legge, la dotazione finanziaria è stata considerevolmente arricchita, in quanto nelle iniziali previsioni era pari a meno della metà, ossia 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Per le undici Regioni coinvolte dal potenziamento agevolativo, l’intervento ha mutato la natura dell’incentivo che, in virtù del Decreto Rilancio, risulta qualificabile quale Aiuto di Stato e non più come misura generale, in virtù della selettività del bonus che riguarda solo talune imprese. Tale inquadramento dovrebbe riguardare esclusivamente la maggiorazione dell’incentivo, rimanendo impregiudicata, per la generalità delle imprese, la natura di misura generale riconosciuta all’incentivo sino al 12%, ossia la percentuale introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 maggiorata poi dal Decreto Rilancio. Tale qualifica risulta estremamente rilevante per quanto concerne la disciplina della cumulabilità degli incentivi. Con riferimento al regime di cumulo conseguentemente applicabile all’incentivo di cui all’articolo 244 del Decreto Rilancio, vengono in considerazione le regole di cumulabilità previste dal Regolamento GBER. Si ipotizza che tali regole si applichino alla sola maggiorazione che va dal 12% al 25%/35%/45% e non sull’intera agevolazione. Inoltre è auspicabile che, qualora eventuali ulteriori misure di favore sui medesimi costi ammissibili impongano divieti di cumulo o limiti al cumulo con altri Aiuti di Stato, tali limitazioni trovino applicazione solo relativamente alla maggiorazione dell’incentivo. Per le imprese operanti nelle Regioni non contemplate dall’articolo 244 del Decreto Rilancio, il comma 204 indica che “Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.” Inoltre, il comma 203 della Legge di Bilancio 2020, specifica che il credito d'imposta è riconosciuto in misura percentuale della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Per completezza si segnala che il Decreto Rilancio è intervenuto in relazione al Credito d’imposta R&S introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 anche in virtù dell’articolo 38, comma 4 del Decreto Rilancio. al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, nell’ambito dei contratti di R&S commissionata, le start-up innovative sono assimilate ai soggetti commissionari maggiormente qualificati, ossia Università ed Istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, che consentono all’impresa committente di applicare una maggiorazione del beneficio: in particolare, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Le PMI Innovative non sono coinvolte da tale modifica al credito d’imposta R&S, a differenza di quanto previsto ai fini del credito d’imposta R&S 2019 che assimila, invece, la portata strategica delle start-up innovative e delle PMI innovative, concedendo alle imprese committenti che si avvalgono di start-up innovative o di PMI innovative quali commissionari, un’aliquota agevolativa maggiorata pari al 50%, in luogo di quella ordinaria del 25%.
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CREDITO D’IMPOSTA R&S, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DESIGN NEL DECRETO ATTUATIVO
Come anticipato, a pochi giorni di distanza dalla Legge di conversione del Decreto Rilancio, in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.182 del 21-07-2020), è approdato altresì il Decreto 26 maggio 2020 recante le Disposizioni applicative per nuovo Credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design. La pubblicazione formalizza il testo del Decreto già reso disponibile da giugno sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, risultano agevolabili le seguenti voci di costo:
a) spese per il personale. E’ prevista, inoltre, una maggiorazione dell’incentivo per personale altamente qualificato di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, assunto dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato esclusivamente nelle attività eleggibili;
b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo;
c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d'imposta. E’ prevista una maggiorazione dell’agevolazione nel caso di contratti di R&S extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato o, in virtù del Decreto Rilancio, a start up innovative;
d) (solo per attività di R&S) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili;
e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro.
L’agevolabilità dei beni materiali mobili e dei software, dei servizi di consulenza e dei materiali è correlata all’entità delle spese di personale di cui alla lettera a) e/o dei contratti di cui alla lettera c).
Dal 2020 l’incentivo abbandona la logica incrementale in relazione un parametro storico fisso di riferimento (media 2012 – 2014) per acquisire natura volumetrica.
In particolare:
- Per le attività di R&S, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
- Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il beneficio è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo. Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo.
- Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
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