Rivalutazione beni immateriali non a bilancio: la soluzione si avvicina

19 Aprile 2021

L’annoso tema della rivalutabilità dei beni immateriali non iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale dell’ultimo bilancio sembra oggi vicino alla soluzione. Si sono infatti aggiunti, nelle ultime settimane, importanti tasselli nel mosaico delle indicazioni, spesso discordanti, che hanno contraddistinto la questione.


La possibilità di rivalutare, anche a fini fiscali, beni immateriali mai iscritti a bilancio, ad oggi, non è stata oggetto di specifiche ed univoche conferme formali. Certamente è auspicabile un chiarimento ufficiale a stretto giro, visto l’avvicinarsi dei termini per l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 e, quindi, anche per fruire dell’allettante rivalutazione introdotta dal Decreto Agosto (art. 110 Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104). La rivalutazione potrà essere posta in essere esclusivamente nel bilancio 2020. Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Agosto (14 ottobre 2020), a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

Si ricorda che il Decreto Agosto ha introdotto una nuova chance di rivalutazione dei beni di impresa, di maggior favore rispetto alle precedenti discipline rivalutative.

  • La rivalutazione può avere rilevanza solo civilistica e contabile, oppure rilevanza anche fiscale, a discrezione dell’azienda. Ai soli fini civilistici, la rivalutazione è gratuita. Solo per l’eventuale rilevanza fiscale, il legislatore richiede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con un’aliquota estremamente agevolata, nella misura del 3% sui maggiori valori iscritti. Il saldo attivo di rivalutazione fiscale costituisce una riserva in sospensione d’imposta per le imprese in contabilità ordinaria. All’occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
  • La rivalutazione ha efficacia immediata. L’effetto fiscale della rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attività  produttive,   decorre già dal 2021, ossia dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita. Solo ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze fiscali occorre attendere il 2024, ossia il quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.
  • Sono rivalutabili singoli beni.


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Più nel dettaglio, la questione riguarda i beni immateriali, le cui spese sono state imputate al Conto Economico nell’esercizio di sostenimento e, pertanto, non iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale dell’ultimo bilancio. L’incertezza discende dalla circostanza che il presupposto per la rivalutazione è che i beni siano iscritti in bilancio sia al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 che al termine dell’esercizio successivo in cui viene effettuata la rivalutazione. 

E’ senz’altro fondamentale l’assunto del documento interpretativo n. 7, pubblicato il 31 marzo 2021, dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che riconosce espressamente, ai fini civilistici, la rivalutabilità dei beni immateriali. Per l’OIC possono essere oggetto di rivalutazione ai fini civilistici i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a Conto Economico. Si è ritenuto, infatti, che non fosse corretto generare una disparità di trattamento tra le società che ad esempio hanno deciso di iscrivere a Conto Economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali.

Il documento interpretativo OIC non interviene, invece, sotto il profilo dell’efficacia fiscale.

Al riguardo, si ricorda come si siano diametralmente contrapposte le recenti posizioni di due Direzioni Regionali di Agenzia delle Entrate, una pienamente favorevole (DRE Lombardia - risposta ad interpello n. 903-2406/2020) e una totalmente contraria (DRE Veneto - risposta all’interpello 907-1726/2020), espresse nell’ambito di risposte ad interpelli non pubbliche, che esplicano effetti per i soli istanti. 

Da ultimo, si è pronunciata in merito ad un interpello privato, quindi non efficace erga omnes, di provenienza – questa volta – non da una Direzione regionale, bensì dalla Direzione centrale Grandi Contribuenti di Agenzia delle Entrate (l’interpello n. 956/343/2021).  Alla luce delle indicazioni interpretative dell’OIC (documento interpretativo 7) e in assenza di espresse disposizioni di segno contrario, rilevanti a fini fiscali, nell’interpello, Agenzia delle Entrate ammette la rilevanza anche fiscale della rivalutazione dei beni immateriali non iscritti nello Stato Patrimoniale, purchè ancora tutelati giuridicamente nell’esercizio di rivalutazione. Il riconoscimento dei maggiori valori fiscali non è, infatti, subordinato alla ricorrenza di presupposti oggettivi e soggettivi autonomi, ma è legato – in presenza di una rivalutazione tecnico contabile dell’asset – ad una scelta del contribuente e al versamento dell’imposta sostitutiva prevista che resta sempre collegata alla volontà di consentire alle imprese un adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni. In altri termini, l’iscrizione dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione contabile crea il presupposto per il riconoscimento degli stessi anche ai fini fiscali, previo pagamento dell’imposta sostitutiva.

Per completezza, si segnala anche che la rivalutazione dei beni immateriali è stata recentemente oggetto di un’interrogazione parlamentare, con riferimento alla determinazione del valore economico effettivo rilevante. Nella risposta n. 5-05615 è stato precisato che le valutazioni operate ai fini del Patent Box possono fungere da utile punto di riferimento ai fini della rivalutazione, ma le stesse non possono essere assunte, in termini generali, come dirimenti o conclusive per l’operazione stessa, trattandosi di valutazioni effettuate nell’ambito di procedure complesse e spesso, non più attuali e che, dunque, richiederebbero quanto meno un aggiornamento.

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