Redditi 2020: necessaria l’indicazione degli aiuti di Stato per la legittima fruizione

27 Luglio 2020

Nell’ambito degli adempimenti dichiarativi che vedono impegnate le imprese in relazione al periodo di imposta 2019, specifica attenzione deve essere dedicata ad un prospetto, relativo ai contributi qualificabili come “aiuti di Stato”, introdotto già dalle Dichiarazioni 2019 e riproposto anche per il 2020. Si tratta di un adempimento, ulteriore rispetto agli specifici vincoli previsti dalle singole discipline agevolative, che già l’anno scorso aveva ingenerato incertezze applicative con le quali le imprese sono chiamate nuovamente a fare i conti.  


Per le imprese che hanno maturato il diritto ad ottenere aiuti di Stato nel 2019, sussiste un peculiare obbligo da assolvere nell’ambito della Dichiarazione dei redditi ed IRAP 2020. Le imprese sono chiamate, infatti, ad indicare alcuni degli aiuti nel prospetto degli aiuti di Stato presente ai righi RS401 e RS402 di tutti i modelli dichiarativi delle imposte sui redditi, e al rigo IS201 e IS202 del modello Irap.


Ci si riferirà, nel prosieguo, in particolare, agli obblighi dichiarativi connessi al Modello Redditi 2020.

Nelle istruzioni per la compilazione è esplicitato che le informazioni sono richieste per consentire all’Agenzia delle entrate di adempiere gli obblighi relativi alla registrazione dell’aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, operativo dal 12 agosto 2017 presso il MISE. Dal Registro nazionale degli aiuti di Stato sono espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei “settori agricoltura e pesca”. Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei registri SIAN e SIPA, cui competono, in relazione ai predetti aiuti, le funzioni di registrazione delle Misure e degli Aiuti individuali e quelle di verifica propedeutica alla concessione degli Aiuti individuali. Cionondimeno il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento ma non fruiti nel medesimo periodo.

Il perimetro agevolativo attenzionato è quello relativo agli aiuti di Stato e aiuti “de minimis”. Come indicato da Assonime (Intervento 16/2019 del 29 ottobre 2019), “Aiuto di Stato” è la misura che attribuisce, a carico delle risorse pubbliche, un vantaggio selettivo a talune imprese o produzioni tale da poter distorcere la concorrenza ed incidere sugli scambi tra Stati membri (Art. 107 TFUE; cfr. anche la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato (NOA) del 2016 - GUUE C 262).


Non occorre indicare tutti i contributi facenti capo all’impresa nel periodo di imposta 2019, bensì esclusivamente le agevolazioni di cui all’articolo 10 del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 115/2017), ossia:

  • gli aiuti fiscali automatici
  • nonché gli aiuti semi-automatici, subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.


Per gli aiuti di cui all’articolo 10 del Regolamento, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un momento successivo alla fruizione.

A norma dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Con riferimento agli aiuti di cui all’articolo 10 del Regolamento, per il calcolo del cumulo degli aiuti “de minimis”, il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale. Ad esempio, in caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti “de minimis” fruiti nell’esercizio finanziario 2021 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l’aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2019 e nel 2020. Peraltro, si segnala che questa discrasia temporale implica la necessità, per le imprese, di prestare particolare attenzione allorché si affidino al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per valutare la propria posizione agevolativa, ad esempio ai fini della determinazione della capienza “de minimis”.

Sono invece esclusi dall’obbligo di indicazione nel prospetto gli aiuti inseriti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento, ossia gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione.

Non vi è necessariamente corrispondenza con gli aiuti di Sato riportati in nota integrativa, ai fini della trasparenza delle erogazioni pubbliche in adempimento di quanto previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 124/17.  Per il prospetto dei modelli Redditi e IRAP, non vige alcuna soglia minima di indicazione di 10.000 euro annui (come è previsto, invece, per gli adempimenti finalizzati alla trasparenza) e inoltre, a fini dichiarativi, il principio rilevante non è quella di “cassa” (previsto in relazione agli obblighi di trasparenza) ma quello di “competenza”. Il prospetto va, infatti, compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, ma non fruiti nel medesimo periodo.

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Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti, specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato”, già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del modello di dichiarazione, compreso il quadro RU. Manca, tuttavia, un elenco esaustivo degli incentivi da indicare nel prospetto degli aiuti di Stato e la corretta definizione della portata applicativa degli obblighi dichiarativi è rimessa, pertanto, all’impresa. Nella “Tabella codici aiuti di Stato” delle istruzioni al modello Redditi 2020 sono riportati, in particolare, i seguenti codici da indicare nel prospetto:

  • 1 Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali Artt. da 155 a 161, TUIR
  • 2 Detassazione dei proventi di cui alla lett. g) del c. 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital Art. 31, D.L. n. 98/2011
  • 3 Deduzione IRES all'investimento in Start-Up innovative Art. 29, D.L. n. 179/2012
  • 4 Deduzione IRES delle somme investite nel capitale sociale delle PMI innovative Art. 4, D.L. n. 3/2015
  • 5 Esenzione parziale del reddito derivante dall’utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale Art. 4, c. 2, D.L. n. 457/1997
  • 6 Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 Art. 47, D.L. n. 189/2016
  • 7 Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti annuali, versata dalle imprese sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali Art. 16, D.Lgs. n. 112/2017
  • 8 Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 112/2017, nonché delle somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del predetto decreto Art. 18, c. 1, D.Lgs. n. 112/2017
  • 9 Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’art. 83 del TUIR Art. 18, c. 2, D.Lgs. n. 112/2017
  • 10 Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 40% dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali Art. 6, c. 1, D.L. n. 47/2014
  • 11 Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 35 anni, nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori Art. 16, c. 1-quinquies.1,TUIR
  • 12 Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad aumento del capitale sociale Art. 17-bis, c. 1, D.L. n. 91/2014
  • 13 Non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa del 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali Art. 8, c. 5-bis, D.L. n. 47/2014
  • 14 Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia Art. 44, D.L. n. 78/2010
  • 15 Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo di una quota del reddito di lavoro autonomo e d’impresa prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato Art. 16, D.lgs. n. 147/2015
  • 16 Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto del crollo ponte Genova Art. 3, c. 2, D.L. n. 109/2018
  • 17 Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d’Italia Art. 188-bis, TUIR
  • 50 Credito d’imposta Finanza sociale/Banche Art. 77, c. 5 e 10, D.Lgs. n. 117/2017
  • 51 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015 Art. 1, c. 98, L. n. 208/2015
  • 52 Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia Art. 18-quater, D.L. n. 8/2017
  • 53 Credito d'imposta per Investimenti beni strumentali/ ZES Art. 5, c. 2, D.L. n. 91/2017
  • 54 Credito d'imposta Formazione 4.0 Art. 1, c. 46-56, L. 205/2017
  • 55 Credito d'imposta Esercenti impianti distribuzione carburante Art. 1, c. 924-925, L. 205/2017
  • 56 Credito d'imposta Investimenti pubblicitari Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017
  • 57 Credito d’imposta Imposte anticipate (DTA) - Aggregazioni imprese del Mezzogiorno Art. 44-bis D.L. n. 34/2019
  • 58 Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici Art. 22, D.L. n. 124/2019
  • 59 Credito d’imposta Produzione manufatti compostabili Art. 1, c. 653, L. n. 160/2019
  • 60 Credito d’imposta Attività di formazione produzione manufatti compostabili Art. 1, c. 656, L. n. 160/2019
  • 61 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali/ ZLS (zone logistiche semplificate) Art. 1, c. 313, L. n. 160/2019
  • 999 Altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli sopra elencati


I problemi applicativi riguardano principalmente cosa inserire con il codice residuale 999. A titolo esemplificativo, il codice 999 non va utilizzato per:

  • gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già presenti nella tabella “Codici aiuti di Stato”;
  • gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel modello IRAP);
  • gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
  • gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza, ai sensi dell’art. 9 del citato Regolamento, ad Amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate (ad esempio, l’agevolazione ZFU, in quanto, pur rappresentando un aiuto fiscale de minimis, non rientra tra gli aiuti automatici, essendo subordinata a un apposito provvedimento di attribuzione adottato dal Ministero dello sviluppo economico);
  • le agevolazioni esposte nei quadri della presente dichiarazione non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti de minimis (ad esempio, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del decreto legge n. 145 del 2013, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato; per tale motivo detto credito non deve essere registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento; analoghe considerazioni valgono, a titolo esemplificativo, per il super ammortaemento, l’iper ammortamento, il patent box);
  • gli importi residui utilizzati nel periodo d’imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti de minimis i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi d’imposta.


Come riportato nelle istruzioni ai modelli dichiarativi, la compilazione del prospetto Aiuti di Stato è “necessaria ed indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi aiuti”. L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, prevede che l’adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte delle Autorità competenti (a cui il prospetto è propedeutico) costituisce, infatti, condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.

Emerge in modo emblematico l’ingente peso della burocrazia di cui sono gravate le imprese, alle quali  è chiesto di manifestare anche la proattività che potrebbe - e dovrebbe - essere propria della funzione pubblica. Se è vero che l'onere in questione inerisce esclusivamente a misure automatiche o semi-automatiche, è pure vero che risulta auspicabile una differente modalità di alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, direttamente ad opera dell’Amministrazione pubblica che, in ogni caso, risulta certamente coinvolta nel processo agevolativo.

E’ ipotizzabile che nasceranno contenziosi sia sulla natura sostanziale o formale di questo adempimento che sulla legittimità di una dichiarazione integrativa presentata oltre i termini. A nostro avviso, è opportuno un sistema più fluido per le imprese; l’attuale farraginosità, peraltro, produce effetti cronologicamente distorsivi. In subordine, si auspica che vengano almeno ridimensionate le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento dell’onere in parola; è necessario che le imprese non vengano poste nelle condizioni di porre a repentaglio la legittimità di aiuti legittimamente maturati, in virtù di obblighi che promanano da indicazioni non esaustive, che lasciano adito a perplessità applicative.

In attesa, si suggerisce di prestare al prospetto la debita considerazione, compilandolo nella maniera più esaustiva possibile.

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