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Novità da Agenzia delle Entrate su Transizione 4.0
Proprio nelle ultime settimane, sono giunti importanti chiarimenti da Agenzia delle Entrate, in merito ai principali Crediti d’imposta su cui si fonda il Piano Transizione 4.0: Credito d’imposta per investimenti in R&S e Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Peraltro, con riferimento a quest’ultima disciplina agevolativa, si segnala la fulminea apparizione e la successiva immediata scomparsa della possibilità di cessione dei crediti d’imposta. Tale chance era stata profilata nell’ambito della conversione in legge del Decreto Sostegni (DL 41/2021). Gli emendamenti, in prima battuta approvati, sono stati poi rigettati da parte della Ragioneria Generale, che ha sollevato dubbi sulla neutralità di questo provvedimento per le casse dello Stato.
Naufragata la cedibilità del credito d’imposta, in quanto – come indicato dalla Ragioneria Generale - “non è possibile, allo stato, assentire proposte di estensione della cedibilità ad altre tipologie di crediti”, la disciplina incentivante del Piano Transizione 4.0 rimane quella ad oggi vigente, sulla quale peraltro risultano prioritari ed indifferibili alcuni chiarimenti. In particolare, le previsioni della Legge di Bilancio 2021 recano evidenti e macroscopici vizi di coordinamento formale di portata anche sostanziale sul 2020, in ordine ai quali è diventato improcrastinabile ed urgente un intervento normativo.
Qui di seguito una rassegna delle più rilevanti risposte recentemente fornite da Agenzia delle Entrate, auspicando un imminente intervento chiarificatore su tutti gli aspetti irrisolti introdotti dalla Manovra 2021.
CREDITO D’IMPOSTA R&S
Risposta 323 del 10 MAGGIO 2021: Decorrenza nuove aliquote credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design
L'articolo 1, comma 1064, della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) è intervenuto sulla disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, introdotta, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, dalla legge di bilancio 2020. L'intervento della Legge di Bilancio 2021 ha riguardato l'estensione dell'ambito temporale di applicazione dell'agevolazione fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, la maggiorazione delle misure del beneficio spettante e altre modifiche anche relative a un miglior coordinamento formale della disciplina, senza tuttavia esplicitarne la decorrenza.
Con la risposta 323 di Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che alle spese sostenute nel 2020 ai sensi dell'articolo 109 del TUIR, si applicano le aliquote previste dalla Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 203 L.160/2019). Le maggiori aliquote previste dalla Legge di Bilancio 2021 andranno, invece, applicate con riferimento alle spese ammissibili sostenute, ai sensi dell'articolo 109 del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
RISPOSTA 188 DEL 17 MARZO 2021 – INDUSTRIA ALIMENTARE
Agenzia delle Entrate ha indicato che, con riferimento al settore dell’industria alimentare, della ristorazione e della gastronomia, le attività di R&S ammissibili al credito d’imposta devono comunque essere proiettate al superamento di ostacoli di carattere scientifico e/o tecnologico non superabili sulla base delle conoscenze e tecnologie già disponibili, contribuendo all’avanzamento delle conoscenze generali, sulla scorta dell’applicazione del Manuale di Frascati (edizione ottobre 2015).
Tale assunto, ad avviso di chi scrive, di fatto penalizza fortemente il settore food rispetto agli altri settori afferenti alla produzione creativa, per i quali il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso un approccio senz’altro maggiormente flessibile; si vedano le FAQ del 2017 oltre alla circolare n. 46586 del 16 aprile 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, allegata alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2016.
Avendo riguardo al settore dell’industria alimentare in generale, le attività di R&S ammissibili al credito d’imposta possono configurarsi, ad esempio, nei lavori finalizzati ad un significativo prolungamento della vita commerciale dei prodotti alimentari (c.d. “shelf-life”), attraverso lo svolgimento di studi concernenti nuove metodologie di trattamento e conservazione degli alimenti, nuovi materiali e tecniche di confezionamento, non realizzabili sulla base delle conoscenze e tecnologie già disponibili nel settore. Un altro ambito in cui possono in linea generale rinvenirsi attività ammissibili al credito d’imposta è quello riguardante i lavori ricollegabili allo studio ed alla sperimentazione di nuovi ingredienti e formulazioni capaci di generare un “effetto tecnico” o un’utilità tecnologica sui prodotti alimentari, in termini, ad esempio, di: malattie legate all’alimentazione, digeribilità, apporto di vitamine e proteine, conservazione, prevenzione delle malattie, tracciabilità, assenza di additivi, salubrità. In particolare, è questo il caso delle attività aventi ad oggetto la produzione di nuove conoscenze e la risoluzione di incertezze di carattere tecnico nell’ambito dei prodotti nutraceutici.
Per converso, devono in via di principio ritenersi escluse dall’ambito di applicazione del credito d’imposta R&S le attività attinenti alla formulazione (o riformulazione) di nuove ricette di prodotti alimentari il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, il “gusto” o l’aspetto “estetico” del prodotto, attraverso l’ottenimento, in particolare, di un sapore o di una forma diversi per venire incontro ai gusti ed alle esigenze dei clienti o dei consumatori finali. Tali attività, infatti, ai fini del credito d’imposta, devono considerarsi assimilabili ad attività di semplice sviluppo prodotto nell’ambito di un più ampio progetto di marketing o comunque costituenti miglioramenti non rilevanti sul piano del progresso scientifico o tecnologico generale; in tale ambito, devono ricondursi anche le attività attinenti alle ricerche di mercato finalizzate, in linea generale, a raccogliere dati concernenti i gusti e le abitudini dei consumatori, nonché le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti (sotto il profilo sensoriale ed estetico) da parte di clienti e/o consumatori finali.
Allo stesso modo, devono considerarsi escluse dalla R&S agevolata anche le attività legate al design delle confezioni dei prodotti alimentari (c.d. “packaging”). Ciò precisato, si ritiene opportuno segnalare, da ultimo, che la nuova disciplina del Credito d’imposta R&S Innovazione tecnologica e Design, introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2019, dall’art. 1, commi 198 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha ampliato la tipologia delle attività ammissibili al beneficio. Nel nuovo contesto normativo, infatti, l’ambito oggettivo delle fattispecie agevolabili non è più circoscritta alle sole attività di ricerca e sviluppo nell’accezione sopra ricordata, ma è stata estesa, tra l’altro, anche alle attività di design e ideazione estetica, nell’ambito delle quali, potrebbero in linea di principio rientrare, pur sempre verificandosi il requisito della novità e della significatività (e della “non ripetitività”), alcune attività di carattere creativo svolte dalla società istante.
RISPOSTA 280 DEL 21 APRILE 2021 – IMPRESE CHE SVOLGONO R&S SU COMMESSA ESTERA
L'istanza d'interpello verte sulle attività svolte dalla società istante come centro di ricerca italiano nell’ambito di un gruppo multinazionale, nel corso dei periodi d'imposta 2018 e 2019, e attiene all'applicazione della disposizione del comma 1-bis dell’articolo 3 del DL 145/2013, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (L.232/2016), con la quale è stata prevista la possibilità di riconoscere il credito d'imposta R&S 2017-2019 anche ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate all’estero, in altri Stati membri dell'Unione europea, in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Al riguardo si rammenta la relativa interpretazione autentica (articolo 1, comma 72, della Legge di Bilancio 2019 (L:145/2018): "ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano”.
Con riferimento al divieto di agevolare il subappalto, in relazione al quale era intervenuta anche Agenzia delle Entrate con la risposta 83/2019, con la risposta 280/2021, con riferimento alle attività esternalizzate, Agenzia delle Entrate ritiene ammissibili due fattispecie:
- attività affidate dalla commissionaria a "personale esterno" (vale a dire, non avente un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa) e che contribuisce direttamente alle attività ammissibili svolte internamente dalla società (attività qualificabili cioè come attività "intra-muros"); tale "personale esterno", si osserva, può includere, peraltro, sia lavoratori autonomi operanti come consulenti, sia anche lavoratori dipendenti di altre imprese distaccati presso l'impresa impegnata nelle attività di ricerca e sviluppo.
spese sostenute dalla commissionaria non già come acquisizione di attività di ricerca e sviluppo "extra-muros", vale a dire appaltate dalla società istante a un soggetto esterno, ma come acquisizione di servizi specialistici a supporto delle attività di ricerca e sviluppo svolte
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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0
Risposta 259 del 19 aprile 2021 - utilizzo temporaneo dei beni oggetto d'agevolazione all'estero
L'istante chiede un parere in relazione alla spettanza del credito d'imposta nel caso in cui i beni agevolabili siano impiegati dal beneficiario per la realizzazione di servizi di manutenzione delle tubazioni o per nuove pose, per conto dei propri clienti, svolti prevalentemente presso impianti (pipeline) situati all'estero. Si tratta, pertanto, di beni che, per quanto descritto, proprio per la loro funzione sono destinati ad essere utilizzati al di fuori della sede produttiva dell'impresa istante ed, in particolare, nelle zone ove sono collocate le pipeline, anche, quindi, al di fuori del territorio nazionale.
Nel presupposto che il luogo presso cui di volta in volta è realizzato l'intervento di manutenzione non abbia le caratteristiche tali (analizzando ad esempio, beni materiali, immateriali e risorse umane) da rappresentare di per sé una «struttura produttiva» ubicata all'estero, lo svolgimento di attività di manutenzione eseguibili sulle pipeline, con un impiego temporaneo di mezzi e personale (quindi non destinati ad una struttura produttiva estera), anche al di fuori del territorio dello Stato, non configura un'ipotesi di delocalizzazione (che imporrebbe il recapture dell’agevolazione), a condizione che detti beni agevolabili appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa.
RISPOSTA 265 del 19 aprile 2021 - trattrici agricole con il relativo equipaggiamento hardware e software
Con riferimento alle trattrici agricole, qualora nel caso di specie l'interconnessione e l'integrazione si ritengano soddisfatte attraverso la guida automatica/semiautomatica, in quanto opzione possibile (solo) per i beni di cui al punto 11 del gruppo 1, per tale caratteristica tecnologica devono essere rispettate le precisazioni contenute nella Circolare MiSE 177355 del 23/05/2018; nella quale è stato chiarito che i requisiti di interconnessione e di integrazione per le 'macchine mobili' di cui al punto 11 possono essere soddisfatti “...mediante la guida automatica o semiautomatica qualora i sistemi di guida siano in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto”. A questo proposito, è anche il caso di ricordare che non soddisfano detta caratteristica quei sistemi che possono inibire esclusivamente l'accensione o lo spegnimento del mezzo; sistemi peraltro non idonei nemmeno a soddisfare il caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, nel caso in cui si intendesse soddisfare i requisiti ordinari di interconnessione e integrazione ove si faccia ricorso all'impiego di sistemi finalizzati all'acquisizione e/o memorizzazione delle posizioni geografiche mediante geolocalizzazione.
Per quanto riguarda il carro botte, si osserva che lo scambio dati bidirezionale, gestito attraverso un dispositivo mobile (smartphone) che, tramite la rete di telecomunicazione cellulare GSM (GPRS o EDGE), UMTS (HSPA), o LTE, consente lo scambio dati tra una piattaforma CLOUD, basata sui protocolli Internet TCP/IP ehttp, e il controller interconnesso al dispositivo mobile tramite tecnologia wireless (bluetooth, wifi, ecc.) e dotato di software in grado di acquisire i dati della macchina (pressione pneumatici, posizione saracinesche, pressione olio ammortizzatori, tensione batteria) e attuare comandi (apertura elettrovalvole), possa considerarsi configurazione idonea al soddisfacimento delle caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina agevolativa.
Ciò precisato, si ritiene opportuno, per completezza, aggiungere ulteriori chiarimenti in relazione al possibile uso combinato di macchina trattrice ed operatrice, nell'ambito del quale i lavori inerenti al processo di produzione dell'azienda agricola sono svolti dalle macchine operatrici che dalla trattrice in molti casi prelevano forza ed energia, portando l'assieme trattrice/operatrice a costituire un unico sistema. La combinazione degli elementi trattrice/operatrice/i può in alcuni casi assumere una configurazione più simile ad una macchina (trattrice) con attrezzature (operatrici), dove i cosiddetti '5 + 2/3' requisiti vengono soddisfatti dall'assieme. In questo caso le caratteristiche di interconnessione ed integrazione possono venire assolte dalla trattrice (secondo una delle possibili modalità alternative); mentre, lo scambio dati con le operatrici è affidato a comunicazioni per lo più di tipo seriale, basato su protocolli standardizzati".
RISPOSTA 265 del 23 aprile 2021 – CASSEFORTI AUTOMATICHE PER IL DEPOSITO E IL RICIRCOLO DI DENARO CONTANTE
La società istante, operante nel settore della grande distribuzione organizzata, ha effettuato nel 2020 investimenti in ottica di trasformazione in chiave 4.0. In particolare, gli investimenti consistono nell'acquisto di casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante da installare presso i punti vendita e interconnettere attraverso la rete informativa interna per lo scambio di informazioni con la direzione generale. Le casseforti automatiche migliorano la sicurezza, riducendo drasticamente i tempi delle operazioni di "cash handling" in fase di apertura e chiusura cassa.
Secondo il parere del MiSE, riportato da Agenzia delle Entrate, occorre analizzare distintamente le componenti materiale e immateriale degli investimenti. Per quanto riguarda la componente materiale, ai fini della classificazione nell'ambito dell'allegato A, in ragione della loro funzione nello specifico processo, le "casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante" in questione devono essere ricomprese tra i beni di cui al punto 12 del primo gruppo dell'allegato A, concernente "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”.
Per quanto riguarda la componente immateriale, la stessa viene qualificata «come software di sistema (e, quindi, non di tipo "embedded")», con la conseguenza che «il software descritto possa essere classificato nell'ambito dell'allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016 e, in particolare, presentando funzionalità destinate a supportare aree operative e di processo, possa essere ricondotto alla voce punto elenco 9 di detto allegato B, concernente "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi".
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