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Credito d’imposta beni strumentali sino al 50%, per gli investimenti prenotati nel 2021 e completati entro il 2022
A poche settimane dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 che ha ridefinito il piano Transizione 4.0, si sono susseguite già molteplici novità a beneficio delle imprese con riferimento al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Nell’ambito dell’iter parlamentare di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd Decreto Milleproroghe) un emendamento ha esteso il regime privilegiato del 2021, anche agli investimenti in beni ordinari (sia materiali che immateriali) ed in beni 4.0 materiali prenotati nel 2021 (con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021) e conclusi entro il 31 dicembre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022. Nessuna previsione è stata dedicata, invece, ai beni immateriali 4.0, in quanto – a differenza delle altre fattispecie - mantengono nel 2022 la medesima aliquota incentivante contemplata dal regime 2021.
Inoltre, si ricorda che con l’articolo 10 del Decreto Sostegni Ter (Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4) giunto in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 gennaio, con una dotazione di 124,8 milioni, il Governo ha previsto un nuovo scaglione di investimenti agevolabili dedicato ai beni materiali 4.0 aventi risvolti green, effettuati dal 2023 al 2025 o entro il 30 giugno 2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025. In particolare, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. Il Decreto Sostegni ter prevede una sovrapposizione tra il terzo scaglione “ordinario” della Legge di bilancio 2022 (5% da 10 a 20 mln) ed un nuovo cap che guarda alla transizione ecologica (5% da 10 a 50 mln). E’ auspicabile un tempestivo intervento ufficiale di coordinamento tra i due plafond, anche a chiarimento di quali siano gli investimenti inclusi nel PNRR di cui si potenzia l’agevolazione.
Qui di seguito si rappresenta il flusso incentivante aggiornato, raffrontando le novità delle ultime Manovre finanziarie così come recentemente ridelineate, che è utile considerare per pianificare gli investimenti ottimizzando i benefici.
BENI MATERIALI | Legge di bilancio 2020 | Legge di bilancio 2021 | Legge di bilancio 2022 | |
2020 (o 31/6/2021 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2020) | 16/11/2020 e 2021 (o 31/12/2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021) | 2022 (o 30/6/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022) | 2023-2025 (o 30/6/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025) | |
4.0 (allegato A annesso alla Legge di bilancio 2017) | 40% sino a 2,5 mln 20% da 2,5 a 10 mln | 50% sino a 2,5 mln 30% da 2,5 a 10 mln 10% da 10 a 20 mln | 40% sino a 2,5 mln 20% da 2,5 a 10 mln 10% da 10 a 20 mln | 20% sino a 2,5 mln 10% da 2,5 a 10 mln 5% da 10 a 20 mln / 50 mln per investimenti inclusi nel PNRR per transizione green |
ORDINARI (non 4.0) | 6% sino a 2 mln | 10% (15% lavoro agile) sino a 2 mln | 6% sino a 2 mln | NO |
BENI IMMATERIALI (software) | Legge di Bilancio 2020 | Legge di Bilancio 2021 | Legge di Bilancio 2022 | |||
2020 (o 30/6/2021 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2020) | 16/11/2020 e 2021 (o per beni 4.0 30/6/2022 / per beni ordinari 31/12/2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021) | 2022 (o 30/6/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022) | 2023 (o 30/6/2024 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2023) | 2024 (o 30/6/2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2024) | 2025 (o 30/6/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025) | |
4.0 (allegato B annesso alla Legge di bilancio 2017) | 15% sino a 700.000 euro | 20% sino a 1 mln | 20% sino a 1 mln | 20% sino a 1 mln | 15% sino a 1 mln | 10% sino a 1 mln |
ORDINARI (non 4.0) | NO | 10% (15% lavoro agile) sino a 1 mln | 6% sino a 1 mln | NO | NO | NO |
"Credito d’imposta beni strumentali sino al 50%, per gli investimenti prenotati nel 2021 e completati entro il 2022, contattaci"
Il Credito d’imposta di cui alle Leggi di Bilancio 2021 e 2022 è utilizzabile in compensazione a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti ordinari (i.e. non 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La fruizione può avvenire in tre quote annuali di pari importo, ridotte ad un’unica soluzione per gli investimenti in beni ordinari (non 4.0) acquisiti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni con riferimento ai beni immateriali e, ai sensi del Decreto Sostegni bis, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi, con riferimento ai beni materiali.
Si ricorda che ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.
Preme sottolineare come sia ammessa anche l’applicazione di più regimi agevolativi ad un unico bene, tema recentemente riproposto a fronte di una risposta degli esperti di Il Sole 24 Ore nell’ambito di Forum Telefisco 2022, ad avviso di chi scrive corretta, sotto tale profilo. Ogni commento contrario risulta fuorviante, nella misura in cui non considera che, come confermato dalla risposta 712 del 15 ottobre 2021 di Agenzia delle Entrate, in caso di un investimento complesso, costituito da un insieme di beni (e servizi), consegnati in tempi differenti da fornitori terzi, si è in presenza di una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni e servizi effettuate presso diversi fornitori. Pertanto, si ritiene che i costi sostenuti debbano essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili - e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore - facendo riferimento all'acquisto di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato (se qualificabile come "onere accessorio"), secondo le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.
Per completezza, si segnala che anche nelle ultime settimane sono giunte importanti indicazioni interpretative di prassi in merito a Super/Iperammortamento e Credito d'imposta beni strumentali. Qui di seguito, a fini di aggiornamento, una panoramica delle risposte di Agenzia dello scorso 3 febbraio.
Con la risposta 71, Agenzia delle Entrate affronta la fattispecie del ritardo nell’interconnessione rispetto all’entrata in funzione dei beni. Secondo Agenzia delle Entrate, la ritardata interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell'agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. Come specificato nella risposta all'istanza di interpello n. 394 dell'8 giugno 2021 resa sulla base del parere tecnico reso dal Ministero competente, in caso di ritardo nell'interconnessione l'agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l'intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell'agevolazione. In ogni caso, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
Fattispecie diversa è quella prevista dalla risposta 62, con cui Agenzia delle Entrate tratta la casistica della ritardata acquisizione della perizia a fronte di un bene fattualmente interconnesso in annualità antecedenti. Agenzia delle Entrate conferma che l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio. Ad esempio, nel caso di un bene rientrante nell'allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2021, l'impresa potrà fruire dell'iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2021, mentre per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020 potrà beneficiare del super ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2021 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale del bene alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di super ammortamento nei periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020.
Inoltre, nell’ambito della risposta 63, Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il requisito della novità dell’investimento anche in caso di acquisto di un bene precedentemente oggetto di comodato tra le stesse parti. Secondo Agenzia delle Entrate, il regime agevolativo applicabile sarà quello determinato dal momento di "effettuazione" dell'investimento, essendo irrilevante il momento di perfezionamento del comodato. Nel particolare contesto contrattuale descritto nell'istanza (il contratto di comodato prevedeva ab origine la possibilità, per il comodatario, di acquistare il bene alla scadenza del periodo di uso gratuito), il periodo del comodato può essere assimilato, ai fini agevolativi, ad una sorta di periodo di prova, ad esito del quale il comodante può far scattare l'opzione di acquisto, senza che si verifichi alcuna interruzione nell'utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene. Agenzia delle Entrate concorda sull'inapplicabilità al caso di specie del principio affermato nella circolare n. 4/E del 2017 in tema di iper ammortamento - e successivamente confermato anche in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (cfr. le risposte ad interpello n. 718 del 15 ottobre 2021 e n. 726 del 18 ottobre 2021) - secondo cui l'agevolazione, in caso di comodato, spetta al comodante. Il bene, nel caso in esame, costituisce per il comodante/fornitore un bene merce e non, come nell'ipotesi disciplinata dalla circolare n. 4/E del 2017, un bene strumentale. Il Fornitore non ha, infatti, mai dedotto alcuna quota di ammortamento nel periodo del comodato d'uso, né ha beneficiato del credito d'imposta per investimenti in nuovi beni strumentali.
Infine, con la risposta 66, Agenzia delle Entrate ha confermato che la sospensione degli ammortamenti civilistici, operata fruendo del regime di cui all'articolo 60 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), non determina alcun rinvio delle quote del cd. super ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza, in considerazione della natura dell’incentivo che lo rende autonomo rispetto al transito al conto economico degli ammortamenti contabili.
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