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Credito d’imposta beni strumentali: più tempo per le consegne dei beni ordinari e materiali 4.0 prenotati nel 2022
Nell’ambito dei lavori parlamentari – tuttora in corso – di conversione in legge del Decreto “Proroghe” pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198), un emendamento approvato in Senato lo scorso 9 febbraio, secondo quanto anticipato da Il Sole 24 Ore, ha apportato significative modifiche alla disciplina del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
In particolare, il termine di effettuazione degli investimenti prenotati entro il 2022 - per i quali trova quindi applicazione il regime 2022, di maggior favore rispetto al successivo regime operante dal 2023 – risulta posticipato al 30 novembre 2023 per i beni materiali 4.0 nonché per i beni ordinari, materiali o immateriali, secondo il seguente schema:
INVESTIMENTI | 2022 (o 30/11/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022, dopo la conferma dell’emendamento in Gazzetta Ufficiale) | 2023-2025 (o 30/06/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025) |
BENI MATERIALI 4.0 (allegato A annesso alla Legge di bilancio 2017) |
(In virtù della Legge di Bilancio 2023, invece, con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022, è ammessa l’effettuazione degli investimenti entro il 30/09/2023) |
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BENI MATERIALI ORDINARI (non 4.0) |
(In virtù della Legge di Bilancio 2023, invece, con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022, è ammessa l’effettuazione degli investimenti entro il 30/06/2023) | NO |
BENI IMMATERIALI ORDINARI (non 4.0) |
(In virtù della Legge di Bilancio 2023, invece, con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022, è ammessa l’effettuazione degli investimenti entro il 30/06/2023) | NO |
Nessuna modifica, invece, è stata introdotta con riferimento alle scadenze relative ai beni immateriali 4.0 per i quali, invece, a parere di chi scrive sarebbe stato opportuno estendere la proroga:
INVESTIMENTI | 2022 (o 30/06/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022) | 2023 (o 30/06/2024 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2023) | 2024 (o 30/06/2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2024) | 2025 (o 30/06/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025) |
BENI IMMATERIALI 4.0 (allegato B annesso alla Legge di bilancio 2017) |
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| 15% sino a 1 mln | 10% sino a 1 mln |
L’emendamento recante il possibile slittamento al 30 novembre 2023 degli investimenti prenotati nel 2022, allo stato attuale, non risulta ancora definitivo; sono ancora possibili modifiche anche a vantaggio delle imprese. Non resta che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Proroghe, che dovrebbe essere adottata entro il 27 febbraio.
Se il fronte normativo risulta ancora in divenire, numerosi sono gli atti di prassi delle prime settimane del 2023 in merito al Credito d’imposta beni strumentali. Si riepilogano, qui di seguito, le principali indicazioni interpretative di Agenzia delle Entrate in merito all’ambito oggettivo di agevolabilità, al momento di effettuazione dell’investimento che lo incardina in un determinato regime agevolativo, alle modalità di utilizzo dei beni con riguardo al vincolo di territorialità ed alla necessaria assunzione dei rischi da parte del proprietario nell’ambito della locazione operativa.
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AMBITO OGGETTIVO DI AGEVOLABILITA’
Non agevolabilità dei beni che rientrano tra i costi di sviluppo.
La risposta 101 del 19 gennaio 2023 di Agenzia delle Entrate è foriera di numerose indicazioni interpretative. Agenzia delle Entrate esclude, innanzitutto, l’agevolabilità di un prototipo sperimentale di macchinario per lo sviluppo e la messa a punto del processo necessario alla successiva produzione su scala industriale del Prodotto X, sviluppato non con la finalità di produrre su scala industriale il Prodotto X, bensì all'esclusivo fine di elaborare lo stampo iniziale del Prodotto X e vagliare la fattibilità del Progetto in termini di produzione e funzionamento. In particolare, Agenzia delle Entrate ritiene che il costo della Macchina non possa accedere all'Agevolazione in quanto riconducibile alla categoria dei costi di sviluppo, ai sensi dello IAS 38. Il paragrafo 5 del principio contabile internazionale IAS 38, concernente le ''Attività immateriali'', prevede che ''Le attività di ricerca e sviluppo sono rivolte allo sviluppo di conoscenze. Conseguentemente, sebbene tali attività possano concretizzarsi in beni di consistenza fisica (per esempio, un prototipo), la componente fisica dell'attività risulta secondaria rispetto alla sua componente immateriale, ossia la conoscenza in esso contenuta''.
A parere della scrivente, tale posizione di Agenzia delle Entrate, seppur condivisibile in termini generali, rischia di confliggere con l’interpretazione resa nell’ambito della risposta 896/2021, che invece ammetteva l’eleggibilità degli impianti pilota sia ai fini del credito d’imposta per beni strumentali 4.0, sia ai fini del credito d’imposta R&S. Si auspica, pertanto, che Agenzia fornisca adeguati chiarimenti a tal proposito.
La Risposta 101 non dovrebbe, ad ogni buon conto, riflettersi sulla FAQ del 19 maggio 2017 del MiSE che prevede che “L’utilizzo del bene in un laboratorio non è di per sé motivo di esclusione dal beneficio dell’iper ammortamento.” In effetti, i costi di acquisto di una nuova macchina o di un nuovo impianto per il laboratorio di R&S non dovrebbero essere, infatti, riconducibili alla categoria dei costi di sviluppo, ma devono più correttamente essere inquadrati nell’ambito dei ''beni strumentali nuovi'', pertanto, l’utilizzo (anche esclusivo) del bene in un laboratorio di R&S non dovrebbe essere di per sé motivo di esclusione dal credito d’imposta 4.0.
Non agevolabilità dei diritti IP.
Inoltre, secondo Agenzia, ai fini del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, non risultano agevolabili i Diritti IP, ossia i diritti di proprietà industriale e i brevetti relativi al Progetto, in quanto si tratta di beni immateriali dotati di una propria ''autonomia'' economica e non inquadrabili quali oneri accessori del bene materiale.
Subentro in un contratto di fornitura.
Infine, nella citata risposta 101/2023, Agenzia ha esplicitato che la circostanza che l'acquisto di un bene da parte dell’istante ALFA sia stato effettuato attraverso il ''subentro'' in un contratto di fornitura tra un soggetto (GAMMA) ed il fornitore (DELTA), non costituisce un ostacolo all'accesso al credito d'imposta in argomento. In particolare, occorrerà considerare:
- come data dell'assunzione dell'impegno contrattuale, la data del formale subentro di ALFA nel contratto di fornitura del macchinario;
- come pagamenti rilevanti per l'eventuale calcolo dell'acconto del 20% entro il 31 dicembre, i pagamenti effettuati da ALFA sia alla società acquirente a cui l’istante subentra (GAMMA), per il subentro nel contratto di fornitura del macchinario, sia al fornitore (DELTA); nessuna rilevanza assumeranno, a questi fini, gli acconti versati da GAMMA a DELTA dall'ottobre 2018 all'agosto 2021;
- come momento di effettuazione dell'investimento, la data individuata seguendo i criteri dettati dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.
Le fatture relative all'acquisizione del bene da parte di ALFA, emesse da GAMMA in sede di subentro e da DELTA dopo il subentro, dovranno contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative dei commi da 1054 a 1058ter.
Sostituzioni, reintegri e/o migliorie nell’ambito di un appalto pubblico.
La RISPOSTA 134 del 23 GENNAIO 2023 inerisce, invece, ai beni acquistati nell’ambito di un appalto pubblico che costituiscono sostituzioni, reintegri e/o migliorie.
L'articolo 1, comma 187, della Legge di Bilancio 2020 e l'articolo 1, comma 1053, della Legge di Bilancio 2021 hanno previsto l'espressa esclusione dall'ambito oggettivo dell'agevolazione dei ''beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti''.
L’esclusione, secondo Agenzia, non opera per l’istante, applicandosi solo ai settori individuati puntualmente dalla disposizione (l’istante opera invece nel settore della ristorazione collettiva) e, inoltre, nel caso dell’istante, il contratto stipulato dalla Società con l'Agenzia Regionale si qualifica alla stregua di un contratto di appalto, anziché come concessione.
Ciononostante, occorre distinguere:
- gli investimenti in beni previsti nell'Offerta Tecnica, destinati a permanere nella titolarità e nella disponibilità della Società anche dopo la conclusione del contratto, sui quali l'Istante può esercitare gli ordinari diritti di disposizione. Tali beni possono essere ammessi al beneficio, al ricorrere delle ulteriori relative condizioni;
- e gli investimenti relativi a beni messi a disposizione dalle ASL, la cui effettuazione discende dagli obblighi assunti dall'appaltatore, che costituiscono ''sostituzioni, reintegri e/ migliorie delle strumentazioni fornite dall'Azienda Sanitaria contraente'', configurabili come attività di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuata su beni non di proprietà dell'impresa, per i quali esiste un obbligo di restituzione (non di devoluzione gratuita) e di cui, pertanto, l'Istante non può disporre autonomamente, così come avviene, invece, per i beni appartenenti al ''patrimonio proprio''. Tali beni devono ritenersi esclusi dall'ambito oggettivo del Credito d’imposta, in ragione del fatto che i costi ad essi relativi sono sostenuti dall'Istante in virtù di un preciso obbligo scaturente dal contratto di appalto stipulato con l'ente pubblico collegato allo svolgimento delle attività di manutenzione e reintegro dei beni di proprietà dell'ente.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO
FRUIZIONE DELL’INCENTIVO DOPO L’EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO EX ART.109 TUIR, ANCHE SE ENTRATA IN FUNZIONE ED INTERCONNESSIONE SONO ANTECEDENTI.
La RISPOSTA 62 DEL 18 GENNAIO 2023 disciplina il particolare caso in cui, nell’ambito di un ''leasing in costruendo'' avente ad oggetto terreno e fabbricato, sussistano anche parti impiantistiche potenzialmente agevolabili quali impianti di servizio rispetto ad un bene principale acquisito al di fuori delle dinamiche del leasing.
In particolare, per le acquisizioni di beni tramite contratti di leasing, ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario; nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.
Nel caso in esame, è dalla sottoscrizione del verbale di presa in consegna ed accettazione del Fabbricato (dicembre 2022), che si determinerà a tutti gli effetti l'inizio della locazione finanziaria, quale conseguenza della definitiva ed incondizionata accettazione da parte della Società del Fabbricato stesso. Tuttavia, nonostante il Fabbricato non sia stato ancora completato, le componenti impiantistiche (di servizio al bene principale 4.0) sono già entrate materialmente in funzione nel settembre 2021 insieme al resto dell'Impianto principale, in quanto parti strettamente necessarie/funzionali a quest'ultimo.
Secondo Agenzia delle Entrate, nel peculiare caso di specie, essendo le componenti impiantistiche in questione (impianti di servizio) state acquisite attraverso un contratto di leasing si dovrà comunque fare riferimento, ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, alla data della formale sottoscrizione, da parte dell'Istante e del Lessor, del Verbale di consegna ed accettazione dell'Immobile oggetto del Contratto di Leasing, nell'ambito del quale tali parti sono state realizzate.
Si ricorda, tuttavia, che il meccanismo agevolativo costruito dal legislatore prevede prima l'effettuazione dell'investimento, alla quale è legata la maturazione del credito d'imposta, e successivamente (o, al limite, contestualmente) l'entrata in funzione e l'interconnessione del bene, alle quali è legata la fruizione dell'agevolazione. Pertanto, la fruizione del credito non può iniziare in un periodo di imposta antecedente rispetto a quello di maturazione del beneficio. Di conseguenza, nel caso di specie, nonostante l'entrata in funzione e l'interconnessione dei beni nel periodo d'imposta 2021, la Società potrà iniziare a fruire del credito d'imposta solo dal 2022, anno di effettuazione dell'investimento.
ESCLUSIONE DELL’ANALISI CONTRATTUALE DAL PERIMETRO DELL’INTERPELLO.
Il PRINCIPIO DI DIRITTO 4 DEL 17 GENNAIO ha ribadito che il momento di effettuazione dell'investimento va individuato alla luce degli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo le regole previste dall'articolo 109 del TUIR; pertanto, per i beni mobili l'investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; non si deve tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà. Laddove dalle previsioni contrattuali non si evinca esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, si dovrà valutare caso per caso se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore. L'analisi degli specifici elementi che connotano la singola fattispecie (rectius, delle puntuali clausole contrattuali che regolano gli investimenti) trascende il perimetro applicativo dell'interpello. Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi, è onere del contribuente procedere ad una valutazione dei singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei principi sopra sanciti, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BENI
Noleggio temporaneo infragruppo all’estero.
La RISPOSTA 47 DEL 17 GENNAIO 2023 inerisce alla fattispecie di noleggio temporaneo (7/9 mesi nel caso di specie) di un bene 4.0 ad una società infragruppo estera, presso un cantiere situato al di fuori dell’Italia.
Secondo Agenzia delle Entrate, a fini agevolativi non si configura un'ipotesi di delocalizzazione (che, se nel periodo di sorveglianza, darebbe luogo al recapture, salvo investimenti sostitutivi) nel presupposto che si verifichino effettivamente le seguenti condizioni:
1) i beni agevolabili in questione devono appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e devono essere utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa; in altre parole, i beni devono mantenere un effettivo nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia;
2) l'utilizzo all'estero dei beni di cui trattasi non deve assumere una misura prevalente, in termini temporali e economici, rispetto al relativo utilizzo in Italia;
3) il canone di noleggio deve essere fissato al medesimo livello che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili;
4) il costo e il rischio dell'investimento devono essere totalmente a carico del beneficiario, senza che essi siano ribaltati ¬ in tutto o in parte, in maniera esplicita o implicita ¬ sul soggetto che utilizza il bene in base al contratto di noleggio
Locazione operativa con trasferimento in capo al cliente di ogni rischio e responsabilità.
La RISPOSTA 41 DEL 17 GENNAIO 2023 disciplina il caso di beni che vengono acquistati e poi locati con la garanzia di una serie di servizi di cui il cliente potrebbe aver necessità. L'istante fa presente che tra le condizioni generali dei contratti di locazione sottoscritti, è previsto il trasferimento in capo al cliente locatario di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato e delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso (come ad esempio punto ... e ...), con pieno esonero del Locatore.
Secondo Agenzia delle Entrate, in linea con la risposta n.720 del 18 ottobre 2021, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, risultano esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai clienti (soggetti locatari) in base ad un contratto di locazione operativa.
Se in via generale, a fronte di una locazione operativa, al ricorrere dei requisiti previsti, il beneficio può spettare ¬ in linea teorica ¬ all'impresa che effettua la locazione operativa, nel caso di specie, la Società (soggetto locatore) non potrà beneficiare dell'agevolazione in quanto, come emerge dalle clausole contrattuali, essa non sopporta il rischio dell'investimento. Come chiarito dal principio di diritto n. 2 del 2020 di Agenzia, tutti i soggetti potenzialmente destinatari dell'agevolazione (proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico-patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall'esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.
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