Credito d’imposta beni strumentali confermato sino al 30.6.2026, per investimenti fino a 50 milioni

1 Febbraio 2022

Dalla Legge di Bilancio 2022 emerge una nuova edizione del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, prorogato di un ulteriore triennio (2023-2025). Il Decreto sostegni ter ha innalzato il massimale degli investimenti agevolabili - ove green - a 50 milioni.


Il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e, in generale tutto il Piano Transizione 4.0, è incardinato in un contesto sovranazionale che ne sta sempre più delineando i connotati. In particolare, Next Generation EU è l’iniziativa europea da 750 miliardi di euro per affrontare la crisi e porre le fondamenta per la ripresa. Si tratta di uno strumento temporaneo che, assieme al bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027, costituisce il più ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato dall'UE, per un totale di 1.800 miliardi di euro. La declinazione italiana è da rintracciarsi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, con uno stanziamento pari a 191,5 miliardi di euro, muove su tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Tra gli interventi previsti, con una dotazione “europea” di 13,38 miliardi (a cui si aggiungono ulteriori risorse nell’ambito del Fondo complementare e degli stanziamenti delle Leggi di Bilancio) si inserisce il Piano Transizione 4.0.

I più recenti interventi normativi risentono profondamente delle influenze dei driver di Next Generation EU.

La Manovra 2021, anche grazie alle risorse del PNRR, ha reso il Credito d’imposta beni strumentali una misura pluriennale sino al 2022, per favorire la pianificazione delle strategie di investimento delle imprese, introducendo significativi potenziamenti, sia in termini di aliquote e massimali delle agevolazioni, sia in termini di semplificazione e accelerazione delle procedure di erogazione del vantaggio fiscale. 

La Legge di bilancio 2022, pur non afferendo a stanziamenti del PNRR, ha previsto una proroga sino al 2025 solo per alcune delle misure considerate meritorie ai fini del PNRR, ossia gli incentivi 4.0, con esclusione degli incentivi “ordinari”. Nell’ambito della relazione tecnica della Manovra, emergono gli effetti finanziari delle ampie proroghe ivi contenute: in particolare, sono contemplati 6,872 miliardi per il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per il triennio 2023-2025. 

Da ultimo, con il Decreto Sostegni Ter giunto in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 gennaio, il Governo è intervenuto sul Piano Transizione 4.0 appena ridefinito, prevedendo un nuovo scaglione di investimenti agevolabili dedicato ai beni 4.0 aventi risvolti green, con una dotazione di 124,8 milioni.

ALIQUOTE AGEVOLATIVE E MASSIMALI DI INVESTIMENTO

Qui di seguito si rappresenta il flusso incentivante, raffrontando le novità delle ultime due Manovre finanziarie, che è opportuno considerare per pianificare gli investimenti ottimizzando i benefici.


BENI IMMATERIALI (software)

        Legge di bilancio 2021

                   Legge di bilancio 2022

16/11/2020 e 2021

(o 30/6/2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021)

2022

(o 30/6/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022)

2023

(o 30/6/2024 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2023)

2024

(o 30/6/2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2024)

2025

(o 30/6/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025)

4.0

(allegato B annesso alla Legge di bilancio 2017)

20% sino a 1 mln

20% sino a 1 mln

20% sino a 1 mln

15% sino a 1 mln

10% sino a 1 mln

ORDINARI

(non 4.0)

10% sino a 1 mln

15% (smart working)

6% sino a 1 mln

NO

NO

NO



BENI MATERIALI

                    Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2022

16/11/2020 e 2021

(o 30/6/2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021)

2022

(o 30/6/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022)

2023-2025

(o 30/6/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025)

4.0

(allegato A annesso alla Legge di bilancio 2017)

50% sino a 2,5 mln

30% da 2,5 a 10 mln

10% da 10 a 20 mln

40% sino a 2,5 mln

20% da 2,5 a 10 mln

10% da 10 a 20 mln

20% sino a 2,5 mln

10% da 2,5 a 10 mln

5% da 10 a 20 mln/ 50 mln per investimenti inclusi nel PNRR

per transizione

green

ORDINARI

(non 4.0)

10% sino a 2 mln

15% (smart working)

6% sino a 2 mln

NO

Vista la peculiarità del momento, si auspicava un intervento normativo volto a consentire l’applicazione delle percentuali agevolative per il 2021 anche agli investimenti prenotati nel 2021 (con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021) e conclusi nel secondo semestre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022. Alcuni emendamenti al disegno di Legge di bilancio 2022 erano stati presentati in tal senso, senza poi essere recepiti. In assenza di tale estensione (che aneliamo venga riconsiderata), per il caso in esame trova applicazione la disciplina 2022.

Il testo della Legge di bilancio 2022 non chiarisce se il plafond relativo ai beni materiali 4.0 su cui applicare le aliquote agevolative (20% sino a 2,5 mln, 10% da 2,5 a 10 mln, 5% da 10 a 20 mln) sia da ritenersi triennale oppure annuale. Dalla relazione alla Manovra, parrebbe che il legislatore avesse pensato ad una ripartizione su base annua, ma è imprescindibile un chiarimento ufficiale al riguardo. 

Peraltro, proprio in tema di plafond, è intervenuto recentissimamente l’articolo 10 (“Piano transizione 4.0”) del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cd Decreto Sostegni ter, nell’ambito del comma dedicato agli investimenti in beni materiali 4.0 2023-2025 (o 30/6/2026), prevedendo che, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. 
Il Decreto Sostegni ter prevede una sovrapposizione tra il terzo scaglione “ordinario” della Legge di bilancio 2022 (5% da 10 a 20 mln) ed un nuovo cap che guarda alla transizione ecologica (5% da 10 a 50 mln). E’ auspicabile un tempestivo intervento ufficiale di coordinamento tra i due plafond, anche a chiarimento di quali siano gli investimenti inclusi nel PNRR di cui si potenzia l’agevolazione.

CUMULO

Il Credito d’imposta si conferma quale misura generale, cumulabile con altri incentivi sino al limite del 100% del costo sostenuto, tenuto conto anche della non concorrenza del credito alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive

Anche l’afferenza al PNRR (per investimenti materiali ed immateriali 4.0 2020-2022 o 30/6/2023 ed immateriali ordinari 16/11/2020-31/12/2022 o 30/6/2023), secondo le più recenti indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato (circolare 33 del 31 dicembre 2021), non esclude il cumulo, pur nel rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento. E’ pertanto possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, per costi diversi all’interno di un medesimo progetto o per diverse quote parti del costo di uno stesso bene, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si si osservi la relativa disciplina di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto

FRUIBILITA’ IMMEDIATA

Il Credito d’imposta di cui alle Leggi di Bilancio 2021 e 2022 è utilizzabile in compensazione a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti ordinari (i.e. non 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La fruizione può avvenire in tre quote annuali di pari importo, ridotte ad un’unica soluzione per gli investimenti in beni ordinari (non 4.0) acquisiti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni con riferimento ai beni immateriali e, ai sensi del Decreto Sostegni bis, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi, con riferimento ai beni materiali.

Per i beni 4.0, nel caso in cui l'interconnessione avvenga tardivamente, ossia in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del Credito d’imposta per i beni ordinari (sino a che risulterà operativo) per la parte spettante a seguito dell’entrata in funzione. Come indicato a partire dalla risposta ad interpello n. 394 dell'8 giugno 2021 di Agenzia delle Entrate, in nessun caso l'interconnessione successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. Pertanto, deve in ogni caso escludersi che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l'ammissibilità ai benefici 4.0.

DOCUMENTAZIONE PARLANTE

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti beneficiari del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione “parlante” idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi. In particolare occorre riportare i riferimenti normativi delle disposizioni di riferimento sulle fatture e su tutta la documentazione relativa all’acquisizione del bene agevolato. Per il Credito d’imposta di cui alle Leggi di Bilancio 2021-2022 (investimenti 16/11/2021-31/12/2025 o 30/6/2026) il riferimento è all'articolo 1, commi 1054-1058 ter della legge 30 dicembre 2020 n. 178, in virtù delle modifiche apportate dalla Manovra 2022.

RECENTI INDICAZIONI DI PRASSI

Si segnalano, infine, per completezza, numerosi interventi di Agenzia delle Entrate pubblicati negli ultimi giorni del 2021. 

In particolare, con la risposta 863 del 28 dicembre, Agenzia delle Entrate ha disciplinato gli effetti degli acquisti centralizzati di gruppo. Nel caso prospettato, l'Investimento è stato "prenotato" nel 2019 da una società estera del gruppo e, a seguito della cessione del contratto di fornitura avvenuta nel 2020, è stato "effettuato" nel 2020 da un’impresa italiana. Secondo Agenzia delle Entrate, per poter riferire l'ordine e l'acconto alla società del gruppo italiana cessionaria del contratto di fornitura è necessaria la sussistenza - fin dall'origine - di elementi documentali e fattuali che, in maniera certa e incontrovertibile, dimostrino che la società del gruppo a cui è affidata la gestione centralizzata delle politiche di acquisto abbia effettuato la "prenotazione" dell'investimento in favore e per conto della società cessionaria. 

Nell’ambito della risposta 875 del 29 dicembre, Agenzia ha escluso la possibilità di riconoscere, con un documento di prassi amministrativa, una proroga dei termini per il completamento degli investimenti ammessi al regime dell'iper ammortamento, prenotato nel 2019, per l’eventualità in cui non si sia riusciti a concludere gli investienti entro la data del 31 dicembre 2020, ferma la possibilità di accedere al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Con la risposta 895 e con la risoluzione 77 del 31 dicembre, Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti in merito alla competenza fiscale degli investimenti di cui all’articolo 109 TUIR dirimente per l’individuazione del regime applicabile. Se nella risposta 895, Agenzia delle Entrate ha affrontato la fattispecie dei cd “contratti complessi”, nell’ambito della risoluzione 77 del 31 dicembre 2021, Agenzia ha riconosciuto gli effetti prodotti dalla cd. accettazione tacita delle opere appaltate - quando il committente non procede ad alcuna "formalizzazione" dell'accettazione delle opere realizzate dalle società appaltatrici - sulla disciplina del super ammortamento. Analoghe considerazioni, a parere di chi scrive, devono essere ritenute valevoli anche per l’iperammortamento e per il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. L'accettazione tacita deve risultare in modo incontrovertibile dal comportamento fattivamente posto in essere dalle parti negoziali, ovverosia deve trattarsi di una volontà incompatibile con la mancata accettazione. 

Nell’ambito della risposta 896 del 31 dicembre, Agenzia delle Entrate ha escluso la propria competenza per rispondere - in sede di interpello - a questioni tecniche, di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico a cui il contribuente si deve rivolgere. Ad avviso di chi scrive, risulta sui generis la circostanza che invece, in sede di accertamento, frequentemente Agenzia delle Entrate assuma di disporre di competenze tecniche tali da non richiedere alcun parere ministeriale. 
Agenzia delle Entrate, nell’ambito della risposta 896 ha comunque chiarito che occorre dimostrare, in sede di eventuale controllo, la congruità dei costi di posa in opera rispetto al costo dei beni strumentali a cui si riferiscono, producendo tutti gli elementi tecnici, economici, commerciali e settoriali che giustificano il sostenimento e la capitalizzazione degli oneri in argomento. 

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