Credito d’imposta beni strumentali con documentazione non “parlante”

29 Settembre 2020

Per il 2020, la disciplina di superammortamento ed iperammortamento è stata sostituita dalla Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto un incentivo di diversa natura, nella forma di credito d'imposta, per investimenti (anche tramite locazione finanziaria), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, in beni strumentali nuovi:

  • materiali “ordinari”, non 4.0 – precedentemente superammortizzabili; il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • materiali 4.0, ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 – precedentemente iperammortizzabili; il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • immateriali 4.0, ricompresi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – precedentemente iperammortizzabili da parte delle sole imprese fruitrici dell’iperammortamento su beni materiali 4.0. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro, anche per le imprese che non fruiscono dell’incentivo per investimenti su beni dell’allegato A.


In un anno tanto difficile come il 2020, il credito di imposta ha il merito di essere fruibile anche in caso di perdite fiscali, a differenza dei previgenti super ed iperammortamento. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali ricompresi nell'allegato B, a decorrere:

  • dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti “ordinari” non 4.0,
  • dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni di cui agli allegati A e B.

In particolare, il credito d’imposta spetta alle imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione


investimenti in beni strumentali nuovi anche con riferimento agli adempimenti richiesti. Tra tutti, uno impensierisce le imprese che non vi hanno provveduto, per mera dimenticanza o per oggettiva impossibilità, in assenza di qualsivoglia chiarimento che ne definisca chiaramente la portata.

Il comma 195 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), ripubblicata a gennaio 2020 (GU Serie Generale n.13 del 17-01-2020 - Suppl. Ordinario n. 3)  esordisce specificando che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni del presente articolo”. Il testo normativo della Legge di Bilancio pubblicato, invece, a dicembre u.s. (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) specifica che “le fatture e gli altri documenti relativi  all'acquisizione dei beni  agevolati  devono  contenere  l'espresso  riferimento  alle disposizioni dei commi da 184 a 194.”

Al di là dell’inattesa discrepanza testuale, emerge univocamente che è necessaria l’indicazione della disposizione agevolativa, sia nelle fatture che negli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni”. Tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari”, compresi i beni di valore inferiore a 516,46 euro, che quelli materiali e immateriali 4.0.

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Nella sua apparente semplicità, tale disposizione reca numerose ambiguità.

Più nel dettaglio, non emerge chiaramente e univocamente quali siano “gli altri documenti” relativi all’acquisizione dei beni, né il livello di precisione richiesta nell’indicazione della norma di riferimento. Suggeriamo, prudenzialmente di apporre la dicitura almeno sui seguenti documenti:

  • Preventivo
  • Ordine / Contratto
  • DDT
  • Verbali di collaudo e accettazione
  • Fattura
  • Causale pagamento


Secondo quanto riportato dal MiSE in relazione alla Sabatini (faq 10.15), con specifico riferimento all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, la dicitura “deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso una delle seguenti modalità:

  1. inserendo nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura […];
  2. inserendo la medesima dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico […]

In caso di acquisizione del bene tramite locazione finanziaria, ci si interroga sulla portata dell’adempimento in parola. Il MiSE, con riferimento alla Sabatini, ha esplicitato che “In caso di investimento in leasing, si precisa che la dicitura sulle fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing, che resta in possesso delle fatture stesse, mentre, in caso di investimento in ordinario, la medesima dicitura dovrà essere apposta da parte dell’impresa beneficiaria.” In assenza di indicazioni specifiche per il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, suggeriamo di apporre la dicitura sia nella documentazione (e fatture) tra fornitore e Società di leasing sia tra Società di leasing e beneficiario.

L’adempimento sarebbe semplificato dalla possibilità di ricorrere ad un’unica indicazione cumulativa per tutte le ipotesi agevolabili in virtù del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali - ossia per i beni materiali ordinari o quelli materiali 4.0 o  quelli immateriali 4.0. Si auspica, pertanto, la piena ammissibilità di tale modus operandi.

Non è da escludersi che sia possibile ritenere l’adempimento assolto anche indirettamente per rimando (ad esempio se nel contratto vi sono i riferimenti normativi della disciplina agevolativa e la documentazione ulteriore relativa all’acquisizione del bene richiama il contratto). Il Sole 24 Ore (10 febbraio 2020) al riguardo specifica che “Per la fattura la norma pone invece una richiesta esplicita, per cui è da ritenere che su tale documento l’indicazione debba essere sempre specifica e mai per richiamo al contratto.”


Controversi sono anche gli effetti della mancata indicazione dei riferimenti normativi. Dal testo normativo non appare chiaro, infatti, se tale onere documentale sia previsto o meno a pena di decadenza del beneficio. A stretto rigore, solo la mancata conservazione della “documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili” comporta la revoca del beneficio; tuttavia non può escludersi che l’omessa indicazione dei riferimenti normativi non determini la decadenza, in quanto tale adempimento è correlato agli obblighi di conservazione documentale. Come riportato da Il Sole 24 Ore (7 settembre 2020) in assenza della dicitura, “Per il credito di imposta 2020 si ritiene che il contribuente dovrebbe comunque beneficiare dell’agevolazione, fermo restando la dimostrazione, anche documentale, dei requisiti per l’accesso al credito. Anche se è auspicabile una presa di posizione da parte dell’Agenzia, dal tenore letterale della norma, l’adempimento pare infatti riconducibile più a esigenze di controllo che configurare un requisito di spettanza del credito”.


Peraltro un approccio flessibile appare ragionevole, tenuto conto che rimane pur sempre valido il principio contenuto nell’art. 3 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone di non prevedere adempimenti a carico dei contribuenti nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore delle leggi che li istituiscono, per cui una lettura estensiva della disposizione potrebbe autorizzare da parte dell’Amministrazione un periodo di tolleranza.


Auspicando l’introduzione quanto meno di un periodo di tolleranza, non è ad oggi scontato quali correttivi possano essere adottati in caso di mancata indicazione dei riferimenti normativi. È possibile infatti che, dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, siano stati emessi documenti privi delle indicazioni richieste, per mera dimenticanza o per mancanza di esperienza in ordine ad adempimenti inediti per incentivi generali non qualificabili quali aiuti di Stato. Altre volte, invece, il fornitore (in particolare laddove estero) non è disponibile ad apporre alcuna dicitura.


Per quanto riguarda gli “altri documenti” di acquisto è possibile intervenire con addenda che sanino eventuali mancanze. Più complessa è, invece, la gestione della fatturazione elettronica. Ci si interroga circa la possibilità di stornare la fattura (nota di credito elettronica) con nuova emissione contenente l’indicazione completa da parte del fornitore. Il MiSE, con riferimento alla Sabatini (Faq 10.15) ha indicato che “Nel caso della fattura elettronica, qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione, mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto”.

E’ unanime l’auspicio di un tempestivo intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ad avviso di chi scrive, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe consentire espressamente la regolarizzazione e proporre modalità alternative rispetto alla riemissione della fattura. Potrebbero prevedersi modalità correttive semplici e facilmente percorribili coinvolgendo il fornitore, quali ad esempio una scrittura privata tra fornitore ed azienda investitrice in cui emerga l’intento di indicare in fattura la dicitura, oppure l’inserimento della dicitura almeno nella copia di cortesia della fattura elettronica.


Laddove il fornitore non desideri apporre dicitura alcuna, si potrebbe sostituire tale onere con una certificazione della documentazione contabile.

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